Cassazione Civile, Ordinanza n. 21614/2021 del 28/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma resa in una controversia di divisione promossa nei confronti dell'intimato, articolando cinque motivi di ricorso illustrati anche con memoria. Tuttavia, nel fascicolo di cassazione non era stata prodotta la copia autentica integra della sentenza impugnata: risultavano depositate solo le pagine 1, 3, 5, 7 e 9 di un provvedimento composto da nove pagine, con omissione delle pagine 2, 4, 6 e 8. La Corte ha rilevato d'ufficio che tale lacuna impediva di ricostruire con certezza l'oggetto della controversia e le ragioni della decisione di merito, e quindi anche di valutare la fondatezza delle censure proposte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso d'ufficio per mancata produzione della copia autentica completa della sentenza impugnata, requisito prescritto a pena di improcedibilità. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la controparte è rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 360, comma 2, n. 2, c.p.c.
copia autentica della sentenza... impugnata
la produzione della copia autentica della sentenza impugnata è prescritta a pena di improcedibilità del ricorso; la copia incompleta è tollerabile solo se consente comunque di individuare con certezza oggetto della controversia e ragioni della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di definizione del ricorso con esito sfavorevole al ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo previsto dalla norma, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata comporta improcedibilità quando l'omissione impedisca di ricostruire l'oggetto della lite e le ragioni della decisione.
- La produzione di una copia incompleta della sentenza impugnata non determina automaticamente improcedibilità: occorre verificare se, nonostante la lacuna, il contenuto essenziale del provvedimento sia comunque desumibile con certezza.
- L'improcedibilità può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione anche in assenza di costituzione della parte intimata.
- La carenza documentale che riguardi non una parte marginale ma una porzione significativa della motivazione rende impossibile il controllo di legittimità sui motivi di ricorso.
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