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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21614/2021 del 28/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma resa in una controversia di divisione promossa nei confronti dell'intimato, articolando cinque motivi di ricorso illustrati anche con memoria. Tuttavia, nel fascicolo di cassazione non era stata prodotta la copia autentica integra della sentenza impugnata: risultavano depositate solo le pagine 1, 3, 5, 7 e 9 di un provvedimento composto da nove pagine, con omissione delle pagine 2, 4, 6 e 8. La Corte ha rilevato d'ufficio che tale lacuna impediva di ricostruire con certezza l'oggetto della controversia e le ragioni della decisione di merito, e quindi anche di valutare la fondatezza delle censure proposte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso d'ufficio per mancata produzione della copia autentica completa della sentenza impugnata, requisito prescritto a pena di improcedibilità. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la controparte è rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 2, n. 2, c.p.c.

    copia autentica della sentenza... impugnata

    la produzione della copia autentica della sentenza impugnata è prescritta a pena di improcedibilità del ricorso; la copia incompleta è tollerabile solo se consente comunque di individuare con certezza oggetto della controversia e ragioni della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di definizione del ricorso con esito sfavorevole al ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo previsto dalla norma, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata comporta improcedibilità quando l'omissione impedisca di ricostruire l'oggetto della lite e le ragioni della decisione.
  • La produzione di una copia incompleta della sentenza impugnata non determina automaticamente improcedibilità: occorre verificare se, nonostante la lacuna, il contenuto essenziale del provvedimento sia comunque desumibile con certezza.
  • L'improcedibilità può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione anche in assenza di costituzione della parte intimata.
  • La carenza documentale che riguardi non una parte marginale ma una porzione significativa della motivazione rende impossibile il controllo di legittimità sui motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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