Cassazione Penale, Sentenza n. 7066/2022 del 28/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per truffa: 1) nullità per mancata notifica del decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 19/03/2021 e vizio di motivazione; 2) censura sulla valutazione della recidiva e richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (si contestava che non poteva essere contestata la recidiva infraquinquennale o quella reiterata e che ciò avrebbe consentito la non punibilità); 3) mancato riconoscimento dell'attenuante per particolare tenuità del danno (danno di 350 euro); 4) mancata conversione della pena detentiva in pecuniaria ex L. 689/91 per inadeguatezza della motivazione del diniego.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo punto ha ritenuto infondata la nullità della notifica: la notificazione risultava eseguita presso il difensore precedentemente nominato e il ricorrente ebbe conoscenza dell'udienza (nominò poi nuovo difensore prima dell'udienza). Sul secondo punto ha confermato la motivazione di merito: la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è esclusa per l'abitualità del comportamento, desunta da due precedenti specifici (il decreto penale esecutivo del 2010 e la successiva condanna divenuta definitiva), e la Corte ha correttamente applicato la recidiva specifica infraquinquennale rispetto al reato in esame. Sul terzo punto l'attenuante della particolare tenuità del danno è stata esclusa perché il solo valore esiguo (350 euro) non è sufficiente: occorre valutare il danno nel suo complesso e che il valore intrinseco sia pressoché irrilevante. Sul quarto punto la Corte ha ritenuto motivato il diniego della conversione in sanzione pecuniaria per la spiccata propensione a delinquere dell'imputato e per la presenza di precedenti che rendono inadeguata la sola pena pecuniaria; il giudizio prognostico segue i criteri dell'art. 133 c.p. Conseguenze: il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Riferite alla notifica degli atti (decreto di citazione): la Corte ha ritenuto che la procedura sia stata eseguita regolarmente presso il difensore nominato e che il mancato tempestivo rilievo della nullità rende la censura generica e inammissibile
art. 99 cod. pen.
Norma sulla recidiva; la Corte ha distinto le diverse forme di recidiva (specifica infraquinquennale vs reiterata) e ritenuto corretta l'applicazione della recidiva specifica contestata
art. 131-bis cod. pen.
Disciplina della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha interpretato che la causa è esclusa quando ricorra l'abitualità del comportamento, desumibile anche se l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello in esame, anche se uno di essi è successivo
art. 62 n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante per particolare tenuità del danno: la Corte ha precisato che non basta il valore economico modesto, occorre una valutazione complessiva per ritenere il pregiudizio "pressoché irrilevante"
art. 53 L. 689/91
Norma sulla conversione di pena detentiva in pecuniaria: la Corte ha ritenuto che il diniego è giustificato dalla prognosi negativa sul comportamento futuro del reo e dai precedenti che rendono inidonea la sanzione pecuniaria
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione prognostica: la Corte ha richiamato questi criteri per giustificare il diniego della sostituzione della pena con quella pecuniaria
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e l'eventuale versamento alla cassa delle ammende per i ricorsi dichiarati inammissibili: la Corte ha applicato tale sanzione (Euro 3.000)
Massime di principio
- Sulla notifica: l'impugnazione per nullità dovuta a mancata notifica fallisce se risulta che la notifica è stata eseguita presso il difensore nominato o se il destinatario ha avuto conoscenza dell'udienza; l'eccezione va sollevata tempestivamente e documentata
- Sull'art. 131-bis c.p.: la causa di non punibilità per particolare tenuità è esclusa quando emerga una 'abitualità' delinquenziale, valutata nel complesso (anche con riferimento a reati commessi successivamente) qualora vi siano almeno due illeciti oltre quello in esame
- Sulla recidiva: distinguere tra recidiva specifica infraquinquennale e recidiva reiterata; la contestazione deve essere specifica e la sua applicabilità valutata rispetto ai tempi di passaggio in giudicato delle precedenti condanne
- Sull'attenuante della tenuità del danno: il mero basso valore economico non è sufficiente; occorre dimostrare che il danno sia economicamente e concretamente irrilevante anche per gli effetti subiti dalla vittima
- Sulla sostituzione della pena detentiva con una pecuniaria: il giudice può negare la sostituzione in presenza di precedenti e di elementi che rivelano una forte propensione a delinquere; è necessario dimostrare un giudizio prognostico positivo e l'adeguatezza della sanzione alternativa
- Sul rischio processuale di cassazione: ricorsi generici o basati su fatti smentiti dagli atti sono spesso dichiarati inammissibili; documentazione probatoria e puntualità delle censure sono essenziali
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