Cassazione Penale, Ordinanza n. 00697/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La pronuncia riguarda un imputato già riconosciuto responsabile in primo grado e poi in appello del reato di omicidio stradale. La fattispecie concreta, per come descritta, concerne la morte causata dalla condotta di guida del ciclomotore, in un contesto in cui i giudici di merito hanno ritenuto che il ritardo nell’avvedersi del pericolo e nell’attivare le manovre per evitare l’impatto fosse conseguenza dell’alterazione psicofisica dovuta ad assunzione di alcol e stupefacenti. Con il ricorso per cassazione l’imputato ha dedotto: 1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione ed erronea applicazione degli artt. 186 C.d.S. e 589-bis c.p.; 2) omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una lettura alternativa delle risultanze di merito, attività estranee al giudizio di legittimità, osservando che la motivazione della Corte territoriale era adeguata e logica quanto all’affermazione di responsabilità per omicidio stradale. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche è stato reputato adeguatamente motivato mediante richiamo ai numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato; la determinazione della pena è stata giudicata corretta per il richiamo all’art. 590-quater c.p. in tema di bilanciamento delle circostanze. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 589-bis c.p.
Norma incriminatrice dell’omicidio stradale, ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito all’ipotesi concreta.
art. 606, lett. e) c.p.p.
Invocato dal ricorrente per censurare la motivazione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a una rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 186 C.d.S.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro violato; la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile nel contesto della ricostruzione della responsabilità per guida alterata.
art. 590-quater c.p.
Richiamato per la determinazione della pena e il giudizio di bilanciamento tra circostanze, ritenuto correttamente applicato dalla Corte di merito.
art. 62-bis c.p.
Implicitamente richiamato dal tema delle circostanze attenuanti generiche; il diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato tramite i precedenti penali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle fonti di prova o una lettura alternativa del fatto storico quando la motivazione di merito sia logica e completa.
- In tema di omicidio stradale, la ricostruzione causale della condotta può fondarsi anche sulla valorizzazione dell’alterazione psicofisica del conducente dovuta ad alcol o stupefacenti, se adeguatamente supportata dalla motivazione e dagli esiti peritali.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di confutare analiticamente ogni dato favorevole dedotto dalla difesa.
- Ai fini della determinazione della pena e del bilanciamento delle circostanze, è sufficiente il richiamo al parametro normativo applicabile, purché la motivazione dia conto in modo coerente del percorso seguito dal giudice di merito.
- Il ricorso manifestamente infondato è dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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