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Sentenza

Sentenza n. 5206/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della graduatoria di merito pubblicata, all'esito dell'espletamento della prova orale, sul sito dell'A.O. dei Colli in -OMISSIS-, nella parte in cui il dott. -OMISSIS- risulta collocato al posto -OMISSIS-, e dunque viene individuato quale vincitore della selezione pubblica per titoli e colloqui per il conferimento dell'incarico di Direzione della Struttura complessa "Servizio Integrato delle Professioni Sanitarie (SIPS)" indetta dall'A.O. dei Colli giusta delibera n. -OMISSIS-; - della relazione sintetica della Commissione di Valutazione -OMISSIS-, pubblicata in -OMISSIS-, e resa all'esito dell'espletamento della prova orale, pubblicata, unitamente ai curricula dei candidati e al profilo professionale del dirigente da incaricare sul sito aziendale, in -OMISSIS-; - della delibera del Direttore Generale n. -OMISSIS-, recante presa d'atto dell'esito dell'espletamento dell'avviso di selezione pubblica per titoli e colloqui per il conferimento dell'incarico di Direzione della Struttura complessa "Servizio Integrato delle Professioni Sanitarie (SIPS)" indetta dall'A.O. dei Colli giusta delibera n. -OMISSIS-, con contestuale nomina del dott. -OMISSIS-, primo graduato, qual vincitore della selezione e conferimento a quest'ultimo dell'incarico di Direttore della U.O.C -OMISSIS-A.O. dei Colli; - del (i) verbale -OMISSIS- insediamento della Commissione di valutazione e di individuazione dei criteri di massima di valutazione dei titoli presentati dai candidati, (ii) del verbale -OMISSIS- alla prova colloquio e alla valutazione e attribuzione dei punteggi, (iii) delle schede di valutazione individuali predisposte dalla Commissione di Valutazione in relazione ai candidati -OMISSIS- e -OMISSIS-, (iv) della nota prot. n. -OMISSIS- ad oggetto richiesta integrazione documentale, (v) del riscontro documentale prodotto dal dott. -OMISSIS- in data -OMISSIS- tutti conosciuti all'esito di formale accesso agli atti, solo in data -OMISSIS-; - nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto, ove lesivi dell'interesse della ricorrente, ivi compresi i) il bando diramato con delibera n. -OMISSIS-, in parte qua e ove inteso in senso lesivo degli interessi della ricorrente, ii) ogni eventuale atto di autorizzazione formale, e/o implicito alla stipula del contratto relativo all'incarico in contestazione; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 19\9\2025: 1) dei provvedimenti di estremi non indicati in ragione dei quali si asserisce in ricorso che la dot.sa -OMISSIS- avrebbe conseguito <<costantemente e negli anni valutazioni di performance di segno POSITIVO e con il massimo del punteggio>> per aver << ricoperto il predetto incarico per -OMISSIS- con autonomia professionale ed organizzativa e responsabilità diretta delle risorse assegnate>>; 2) della Nota prot. n. -OMISSIS- a firma del Direttore Sanitario dell’AO dei Colli, il cui contenuto si riporta: -OMISSIS- la quiescenza della -OMISSIS-, già Direttrice UOC delle Professioni Infermieristiche, a far data dal 1° novembre p.v. assumerà la funzione di O. Direttore UOC Servizio delle professioni sanitarie infermieristiche, della riabilitazione e delle altre professioni tecnico­ sanitarie, di cui avrà cura di assicurare il coordinamento>>; 3) della Nota prot. n. -OMISSIS- a firma del Direttore Generale e del Direttore Sanitario dell’AO dei Colli, inviata alla dr. -OMISSIS-, il cui contenuto si riporta: << Stante la quiescenza della -OMISSIS-, già Direttrice UOC delle Professioni Infermieristiche, a far data dal 1° novembre p.v. assumerà la funzione di O. Direttore UOC Servizio delle professioni sanitarie infermieristiche, della riabilitazione e delle altre professioni tecnico­ sanitarie, di cui avrà cura di assicurare il coordinamento>>; 4) Nota prot. -OMISSIS-, con cui è stato disposto <<di attribuire alla -OMISSIS- l’incarico di sostituzione del Direttore del Servizio Integrato Professioni Sanitarie a decorrere -OMISSIS-, nelle more dell’espletamento della rispettiva procedura concorsuale per l’attribuzione del relativo incarico di Direzione e/o di nuova procedura per l’attribuzione dell’incarico di sostituzione ai sensi dell’art. 18 CCNL Dirigenza S.T.P.A. e s.m.i.>>; 5) della deliberazione del direttore generale n. -OMISSIS-, con cui è stato conferito alla ricorrente l’incarico di Direttore delle professioni sanitarie della riabilitazione con decorrenza 4.11.05 “conformemente alla previsione normativa della legge 251/00 art. 7, dalla L.R. 4/01 e dal Regolamento attuativo di cui al DPGR n. 336 del 26/05/03”, stabilendo “di stipulare con la prefata apposito contratto triennale rinnovabile ai sensi dell’art. 15 septies del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni (art. 13 D.Lgs. 229/99)”; 6) della deliberazione del Direttore generale n. 1 del -OMISSIS-OMISSIS-, con cui è stato indetto Avviso pubblico interno per il conferimento dell'Incarico di Direttore del Servizio delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, indicato nella deliberazione impugnata sub 5; 7) della deliberazione del direttore generale -OMISSIS- con cui è stato “rinnovato” l’incarico di Direttore delle professioni sanitarie della riabilitazione ex L. 251/00 e disposto di “stipulare con l’interessata apposito contratto triennale rinnovabile ai sensi dell’art. 15 septies del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni con decorrenza -OMISSIS-/2008”; 8) della deliberazione del direttore generale -OMISSIS- -OMISSIS-, con cui è stato prorogato, <<nelle more dell'autorizzazione regionale e del conseguente espletamento della selezione e comunque non oltre il -OMISSIS-, l'incarico ex art. 15 septies del D. Lgs. 502/92 e successive integrazioni di Direttore del Servizio delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione alla dott.ssa -OMISSIS-a -OMISSIS->> << non oltre il -OMISSIS- >>; 9) della deliberazione del direttore generale n. -OMISSIS- con cui è stato deliberato <<di confermare la Dr.ssa -OMISSIS- nell’incarico di Dirigente del Servizio delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione -OMISSIS-, con naturale scadenza -OMISSIS- >>; 10) delle Schede performance della dott.ssa -OMISSIS-; 11) della Scheda di valutazione individuale della dott.ssa -OMISSIS-; 12) dei Verbali -OMISSIS- Commissione di Valutazione, in parte qua; 13) del Bando di selezione pubblica di cui alla Delibera n. -OMISSIS-, pubblicato sul B.U.R.C. -OMISSIS- e di seguito, e per estratto, sulla G.U.R.I. n. -OMISSIS-, in parte qua; 14) della Relazione sintetica della Commissione di Valutazione -OMISSIS-, pubblicata in -OMISSIS-, in parte qua; 15) della Graduatoria finale pubblicata sul sito dell’AO dei Colli in -OMISSIS- all’esito dell’espletamento della selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico di Direzione della Struttura Complessa “Servizio Integrato delle Professioni Sanitarie (SIPS)” nella parte in cui si attribuisce alla ricorrente il punteggio di -OMISSIS- il punteggio -OMISSIS-; 16) della Delibera del Direttore Generale n. -OMISSIS-, recante presa d’atto dell’esito dell’espletamento dell’avviso di selezione pubblica per titoli e colloqui per il conferimento dell’incarico di Direzione della Struttura complessa “Servizio Integrato delle Professioni Sanitarie (SIPS)” indetta dall’A.O. dei Colli giusta delibera n. -OMISSIS-, nella parte in cui riconosce alla dot.sa -OMISSIS- il punteggio -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202504254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria, atti della commissione, delibera di nomina e ulteriori atti della selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di direzione della Struttura complessa Servizio Integrato delle Professioni Sanitarie

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria e vincitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, collocata al secondo posto, ha contestato la graduatoria e gli atti presupposti deducendo plurimi vizi di legittimità e l'erronea attribuzione dei punteggi, con conseguente erronea valutazione dei titoli, dei curricula e dei profili professionali propri e del candidato risultato vincitore. Il controinteressato e l'Azienda Ospedaliera hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il controinteressato ha inoltre proposto ricorso incidentale condizionato, chiedendo, nell'ipotesi di accoglimento delle censure relative ai titoli di carriera, la rettifica dei punteggi e della graduatoria. La questione centrale riguardava il riparto di giurisdizione sulle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa, alla luce dell'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. 502/1992, come modificato dalla legge 118/2022, e dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso principale e improcedibile il ricorso incidentale. Il Collegio ha aderito al principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza n. 3868/2026, secondo cui il conferimento dell'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non avviene mediante pubblico concorso in senso tecnico e non integra una procedura di assunzione o reclutamento di dipendenti pubblici. La procedura comporta invece l'attribuzione di una funzione dirigenziale temporanea, soggetta a verifica annuale, rinnovabile e revocabile. La modifica normativa che ha limitato la discrezionalità del dirigente generale non ha mutato la natura privatistica dell'incarico né attratto la controversia nella giurisdizione amministrativa prevista dall'art. 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001. La giurisdizione appartiene pertanto al giudice ordinario. Le spese sono state compensate per le obiettive incertezze interpretative esistenti al momento della proposizione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992

    anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 20 della legge n. 118 del 2022, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso

    La procedura di conferimento dell'incarico non costituisce un pubblico concorso in senso tecnico, anche dopo la modifica legislativa che ha limitato la discrezionalità del dirigente generale.

  • art. 20 legge 118/2022

    la novella legislativa ha eliso la discrezionalità del dirigente generale dell’A.S. nel conferimento dell’incarico di direzione sanitaria di struttura complessa

    La modifica ha introdotto un vincolo più stringente a tutela di interessi pubblicistici, ma non ha trasformato la natura privatistica dell'incarico né la procedura in un concorso pubblico.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001

    La disposizione, relativa alle controversie concernenti procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici, non si applica alle controversie sul conferimento di incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa.

  • art. 15-ter, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 502/1992

    incarico temporaneo; sottoposto a verifica annuale; rinnovabile alla scadenza e revocabile

    La temporaneità, la verificabilità, la rinnovabilità e la revocabilità dell'incarico confermano che esso attribuisce una funzione dirigenziale e non realizza l'assunzione o il reclutamento di un dipendente pubblico.

  • art. 15, comma 6, d.lgs. 502/1992

    sottoposto a verifica annuale

    La verifica annuale costituisce uno degli elementi che caratterizzano l'incarico come funzione dirigenziale temporanea.

Massime di principio

  • Le controversie relative al conferimento dell'incarico di direzione di una struttura sanitaria complessa appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l'incarico non è conferito mediante pubblico concorso in senso tecnico e la relativa procedura non riguarda l'assunzione o il reclutamento di dipendenti pubblici.
  • La selezione per il conferimento di un incarico di direzione di struttura sanitaria complessa resta estranea alle procedure concorsuali di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001 anche quando la legge abbia eliminato o limitato la discrezionalità dell'amministrazione nella scelta del candidato.
  • La natura di funzione dirigenziale temporanea dell'incarico, soggetta a verifica annuale, rinnovabile e revocabile, impedisce di qualificarne il conferimento come costituzione di un rapporto di impiego mediante concorso pubblico.
  • L'introduzione di vincoli pubblicistici nella procedura di conferimento di un incarico dirigenziale sanitario non comporta, di per sé, il mutamento della natura privatistica dell'incarico né lo spostamento della giurisdizione dal giudice ordinario a quello amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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