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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27914/2021 del 13/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un credito derivante da un contratto di appalto, originariamente in capo a una società poi fallita e successivamente ceduto a un intermediario finanziario; l'ente debitore aveva effettuato il pagamento alla cedente dopo la notificazione della cessione, mentre la cessionaria aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il medesimo importo. Dopo l'opposizione, il decreto fu revocato per incompetenza territoriale del giudice adito e la causa fu riassunta davanti al tribunale competente, che condannò l'ente al pagamento, sentenza confermata in appello. L'ente propose quindi revocazione ex art. 395 c.p.c. e, parallelamente, ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello; il ricorso per cassazione fu accolto e la sentenza cassata con rinvio, così che sulla revocazione la corte d'appello dichiarò cessata la materia del contendere, ma condannò l'ente alle spese in base alla soccombenza virtuale. Con l'attuale ricorso l'ente censurava tale decisione di revocazione deducendo: 1) erronea interpretazione della domanda di revocazione quanto alla pretesa mancata proposizione tempestiva della domanda di risoluzione del contratto di appalto; 2) erronea valutazione circa la mancanza di prova di una pattuizione di incedibilità del credito; 3) violazione delle regole processuali sulla tempestività delle eccezioni, sostenendo che dopo la riassunzione davanti al giudice competente sarebbe stato possibile proporre nuove eccezioni, incluse quelle sulla natura liberatoria del pagamento al cedente e sulla titolarità del credito in capo alla cessionaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto anzitutto che il ricorso non rispettasse il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché la ricorrente si era sostanzialmente limitata a riprodurre lo svolgimento del processo contenuto nella sentenza impugnata, senza consentire una chiara ricostruzione della vicenda sostanziale e processuale. In relazione ai singoli motivi, la Corte ha inoltre rilevato difetti di specificità e di autosufficienza: il primo motivo non chiariva adeguatamente, alla luce dell'atto introduttivo originario, se la domanda di risoluzione fosse stata davvero proposta tempestivamente; il secondo motivo non trascriveva né localizzava i documenti asseritamente mal valutati, e comunque investiva una questione di fatto controversa e non un mero errore percettivo; il terzo motivo non indicava in modo sufficiente i presupposti fattuali e giuridici delle eccezioni e comunque è stato ritenuto infondato, perché nella riassunzione davanti al giudice competente restano ferme le preclusioni e le decadenze già maturate, sicché le eccezioni in senso stretto dovevano essere dedotte tempestivamente nell'opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese in favore della sola società incorporante, dando atto altresì dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    invocato come base della revocazione per errore di fatto percettivo; la Corte ha osservato che la revocazione non è ammissibile quando si controverta su fatti effettivamente dibattuti e valutati nel merito.

  • art. 398 c.p.c.

    richiamato nei motivi del ricorso in combinazione con la disciplina della revocazione.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    l'esposizione sommaria dei fatti è requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione e la sua mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare e localizzare i documenti rilevanti e trascriverne o riassumerne il contenuto; la violazione anche di uno solo di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

  • art. 50 c.p.c.

    il giudizio iniziato davanti a giudice incompetente prosegue davanti al giudice competente con permanenza delle preclusioni e decadenze già maturate.

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla formazione del thema decidendum e alla tempestività delle eccezioni.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per sostenere la possibilità di proporre eccezioni con la comparsa di risposta.

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di contenuto degli atti difensivi.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi per contestare la ripartizione dell'onere della prova, ma senza accoglimento.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che non può trasformarsi in errore percettivo una critica alla valutazione probatoria.

  • artt. 1362, 1363, 1364, 1367 c.c.

    richiamati per contestare l'interpretazione degli atti e dei documenti relativi alla domanda di risoluzione e alla cessione del credito.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

  • legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali; la mera riproduzione dello svolgimento del processo della sentenza impugnata non basta se non consente alla Corte di comprendere compiutamente la vicenda e le censure.
  • Chi deduce l'omessa o erronea valutazione di un documento deve indicarne con precisione la produzione nel fascicolo e trascriverne o riassumerne il contenuto; la mancanza di uno solo di questi oneri rende il motivo inammissibile.
  • L'errore revocatorio non sussiste quando il fatto asseritamente erroneamente percepito sia in realtà fatto controverso e oggetto di valutazione probatoria del giudice di merito; in tal caso la censura investe la valutazione delle prove, non un mero abbaglio percettivo.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche se il decreto è revocato per incompetenza territoriale e la causa è riassunta davanti al giudice competente, restano ferme le preclusioni e le decadenze già maturate; le eccezioni in senso stretto devono essere proposte tempestivamente nell'opposizione o nella prima difesa utile.
  • La riassunzione davanti al giudice competente dopo declaratoria di incompetenza non rimette la parte in termini per proporre eccezioni in senso stretto già precluse nel giudizio originario.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il soccombente è tenuto alle spese del giudizio di legittimità e può essere posto a suo carico l'ulteriore contributo unificato se ricorrono i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenzaProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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