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Ordinanza

Ordinanza n. 599/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza: - del giudicato di cui alla sentenza n. 862, pubblicata il 24 novembre 2022, del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202401956

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, n. 862/2022

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, n. 862/2022, che aveva accertato differenze retributive pari a euro 16.847,66, oltre agli accessori successivi, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite e delle spese di CTU. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha prodotto un decreto dirigenziale del 3 febbraio 2025 con cui era stato disposto il pagamento di euro 16.847,78 oltre interessi. La ricorrente ha tuttavia comunicato di avere ricevuto, con il cedolino di settembre 2025, un pagamento lordo di euro 14.832,77, sostenendo il residuo credito di euro 3.612,01 oltre ulteriori interessi legali o rivalutazione. Con precedente ordinanza istruttoria il TAR aveva richiesto all’Amministrazione una relazione sullo stato dell’esecuzione, sugli adempimenti ancora necessari e sui tempi del completo adempimento. L’Amministrazione non ha ottemperato a tale richiesta.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza nel merito, ritenendo persistenti le esigenze istruttorie già evidenziate. Ha ordinato al Ministero di depositare, entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla previa comunicazione dell’ordinanza, una relazione dettagliata che indichi: lo stato degli adempimenti compiuti per l’esecuzione del giudicato; gli adempimenti ancora necessari per la piena attuazione della sentenza; la tempistica dell’esatto e completo adempimento, inclusa la liquidazione delle somme spettanti alla ricorrente. La discussione è stata rinviata alla camera di consiglio dell’8 luglio 2026. Il TAR si è riservato di nominare un commissario ad acta e di provvedere sulle spese di lite. La comunicazione dell’ordinanza è stata disposta anche nei confronti degli uffici ministeriali e scolastici indicati nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando dagli atti emerga una possibile esecuzione solo parziale del giudicato e l’amministrazione non abbia fornito chiarimenti sufficienti sullo stato degli adempimenti, il giudice può rinnovare gli incombenti istruttori ordinando il deposito di una relazione su attività eseguite, attività ancora necessarie e relativa tempistica.
  • La mancata ottemperanza dell’amministrazione a un precedente ordine istruttorio giustifica il rinnovo della richiesta di informazioni e consente al giudice dell’ottemperanza di riservarsi l’adozione di ulteriori misure, compresa la nomina di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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