Sentenza n. 1826/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 623 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.05.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, con emissione di buoni elettronici del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre interessi. La sentenza era stata notificata il 14 maggio 2025, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 24 novembre 2025. Decorso inutilmente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., chiedendo l’ordine di integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito e ha depositato una relazione dell’USR per la Lombardia e documentazione relativa al pagamento delle spese di lite, senza contestare il mancato adempimento dell’obbligo di attribuzione della Carta docente.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la pretesa era adeguatamente documentata e che l’Amministrazione non aveva contestato l’inadempimento all’obbligo risultante dal titolo giudiziale. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza al giudicato e condannato il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Monza, per la parte relativa al contributo alla formazione e all’attribuzione della Carta docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, con mandato di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato per accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione a un giudicato e ordinare gli adempimenti necessari alla sua esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti obblighi di pagamento.
DPCM 28.11.2016
Stabilisce le modalità e le condizioni di utilizzazione dei buoni elettronici della Carta per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, cui il titolo giudiziale ha rinviato.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione e della distrazione delle spese del giudizio amministrativo.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato ai fini dell’eventuale addebito del contributo unificato relativo al giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando un’amministrazione non esegue un obbligo puntuale risultante da una sentenza passata in giudicato e l’inadempimento è documentato e non contestato, il giudice amministrativo deve dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’adozione degli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a operare, previa ulteriore comunicazione dell’interessato, in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
- La nomina a commissario ad acta di un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica può avvenire senza liquidazione di compensi quando le funzioni commissariali risultano riconducibili all’ordinaria organizzazione pubblica e alla gestione della spesa di competenza.
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