Ordinanza n. 61/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, *con il ricorso introduttivo: dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Polino n. -OMISSIS-, recante “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 per la cessazione immediata dell'attività socio-assistenziale abusiva presso la struttura [… dell’APS ricorrente] ... e contestuale sgombero e ricollocazione in sicurezza degli ospiti” entro il termine perentorio di cinque giorni decorrente dalla notifica dell’ordinanza e cioè dal -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque connesso; **con i motivi aggiunti notificati in data -OMISSIS- e depositati in data 15 giugno 2026: dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Polino n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze sindacali contingibili e urgenti recanti la cessazione immediata dell'attività socio-assistenziale ritenuta abusiva e lo sgombero e la ricollocazione degli ospiti
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore struttura socio-assistenziale)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha impugnato l'ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché, con motivi aggiunti, una successiva ordinanza del medesimo Sindaco. La controversia riguarda l'accoglienza di ospiti autosufficienti in una struttura priva dell'autorizzazione per l'esercizio di una "residenza servita", autorizzazione richiesta dall'associazione ma non ancora definita. La ricorrente ha contestato, in particolare, la qualificazione sanitaria degli ospiti risultante dalle valutazioni multidimensionali geriatriche redatte dall'ASL mediante schede BINA, rilevando che il regolamento regionale richiede la certificazione dello stato di autosufficienza da parte del medico di medicina generale. I medici curanti avevano certificato l'autosufficienza degli ospiti; quanto all'unico ospite non autosufficiente rimasto nella struttura, l'associazione aveva segnalato tempestivamente la situazione ai familiari, al Comune e all'ASL per l'eventuale trasferimento. Il testo non indica ulteriori specifici motivi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini della sollecita definizione del giudizio di merito, senza disporre la sospensione immediata delle ordinanze. Il Collegio ha rilevato che non era controversa l'assenza dell'autorizzazione necessaria per la residenza servita, la cui richiesta doveva essere definita dagli enti competenti entro 90 giorni ai sensi dell'art. 16, comma 3, del regolamento regionale n. 16/2012. Ha inoltre ritenuto che le valutazioni BINA dell'ASL dovessero essere apprezzate considerando che la certificazione sanitaria dell'autosufficienza compete al medico di medicina generale, e che i medici curanti avevano certificato l'autosufficienza degli ospiti. Al contempo, ha ritenuto ineludibile assicurare che gli ospiti risiedessero in una struttura pienamente conforme ai requisiti di legge, disponendo quindi che la temporanea riallocazione fosse realizzata con la collaborazione degli enti competenti. Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato sollecitamente l'udienza pubblica di merito per il 20 ottobre 2026 e ha ordinato al Comune di Polino di depositare entro 30 giorni una dettagliata relazione sui fatti, compreso lo stato del procedimento autorizzatorio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000
Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000
Costituisce la base normativa delle ordinanze sindacali impugnate, il cui esercizio è esaminato in sede cautelare in relazione alla necessità di assicurare la tutela degli ospiti.
art. 16, comma 3, regolamento regionale Umbria n. 16/2012
gli enti competenti dovranno necessariamente pronunciarsi entro i successivi 90 giorni
Impone la definizione entro 90 giorni del procedimento relativo alla richiesta di autorizzazione per la residenza servita.
art. 3 regolamento regionale Umbria n. 16/2012
la certificazione sanitaria comprovante lo stato di autosufficienza deve essere rilasciata dal medico di medicina generale
Individua nel medico di medicina generale il soggetto competente a certificare l'autosufficienza degli ospiti, con conseguente necessità di valutare le schede BINA dell'ASL alla luce di tale previsione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze cautelari della ricorrente possano essere adeguatamente tutelate, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito
Consente di tutelare provvisoriamente la posizione cautelare mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, anziché attraverso la sospensione del provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei dati relativi alla salute e della dignità delle parti.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la tutela degli ospiti di una struttura socio-assistenziale richiede il rispetto dei requisiti autorizzatori, il giudice può bilanciare gli interessi disponendo la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza necessariamente sospendere immediatamente l'atto impugnato.
- La certificazione sanitaria dello stato di autosufficienza degli ospiti deve provenire dal medico di medicina generale quando tale competenza è attribuita dal regolamento regionale; valutazioni interne dell'azienda sanitaria non possono essere apprezzate prescindendo da tale previsione.
- La mancanza dell'autorizzazione necessaria per l'esercizio di una struttura socio-assistenziale non impedisce di considerare, in sede cautelare, lo stato del procedimento autorizzatorio e il termine normativo entro cui l'amministrazione deve pronunciarsi.
- Quando è necessaria la temporanea riallocazione di ospiti per assicurare il loro collocamento in una struttura conforme ai requisiti di legge, l'ordine di sgombero può richiedere la collaborazione coordinata degli enti competenti, già interessati dall'operatore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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