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Sentenza

Sentenza n. 610/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’esecuzione, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, n. 2437/2023, pubblicata il 26/10/2023, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 20.11.2023, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “condanna il M.I.M. a riconoscere in favore della parte ricorrente le somme dovute per le causali di cui in motivazione, oltre accessori come per legge, nel limite prescrizionale, mediante accredito su “carta docente”, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato o, alternativamente, al pagamento delle somme di denaro con modalità ordinarie; 2) condanna il M.I.M. a rimborsare al difensore antistatario della ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 700,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali”, e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202501289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. 2437/2023, relativa al riconoscimento dei benefici della carta docente e alla rifusione delle spese di lite

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. 2437/2023, passata in giudicato e notificata al Ministero il 20 novembre 2023, non fosse stata eseguita. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a riconoscere le somme dovute mediante accredito sulla carta docente, alle medesime condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, oppure mediante pagamento ordinario, oltre agli accessori di legge, nonché a rimborsare le spese di lite. La ricorrente aveva chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Nel corso del giudizio ha inizialmente rappresentato che l’esecuzione fosse soltanto parziale, riferendo il riconoscimento di cinque annualità nel limite prescrizionale; dopo un ulteriore controllo degli accrediti, ha però comunicato che l’Amministrazione aveva integralmente dato esecuzione al giudicato e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, rilevando che, nel corso del giudizio e successivamente alla proposizione del ricorso, l’Amministrazione aveva integralmente ottemperato alla sentenza del Tribunale di Taranto. La piena soddisfazione della pretesa ha comportato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza e ha imposto l’applicazione dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio non ha quindi proceduto alla nomina del commissario ad acta. Le spese sono state integralmente compensate, ritenendo sussistenti giusti motivi anche in considerazione dell’intervenuta esecuzione integrale del giudicato nel corso del processo.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere

    La piena soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa pienamente la pretesa del ricorrente, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’integrale esecuzione del giudicato intervenuta nel corso del giudizio esclude la necessità di adottare ulteriori misure di ottemperanza, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone l’effettiva e integrale soddisfazione della pretesa azionata, da verificare alla luce dell’esecuzione concretamente compiuta dall’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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