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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32353/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza del Tribunale di Milano emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il testo non specifica in modo analitico i reati oggetto dell'accordo, ma dalla menzione dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 e della confisca di denaro e telefoni cellulari emerge un procedimento relativo a reati in materia di stupefacenti. I ricorrenti hanno contestato, tra l'altro, la confisca del denaro e dei telefoni cellulari sequestrati. La Corte ha ritenuto tutte le censure non deducibili perché non riconducibili ai motivi specificamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento: vizi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica manifesta del fatto, oppure illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per indeducibilità delle censure. Quanto ai telefoni cellulari, ha ritenuto motivata la decisione del giudice di merito, che li aveva considerati pertinenti al reato perché utilizzati per mantenere i contatti con fornitori e acquirenti. Quanto al denaro, ha ritenuto legittima la confisca disposta ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, in relazione all'art. 240-bis c.p.p., rilevando che gli imputati non avevano giustificato la provenienza della somma complessiva di euro 2.355,00 rinvenuta nella loro disponibilità. Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura indicata nel dispositivo, il cui importo non è riportato nel testo disponibile.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza impugnata è stata emessa nell'ambito del patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea (in quanto manifesta) qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Nel giudizio relativo a una sentenza di patteggiamento sono deducibili soltanto le censure rientranti nelle categorie tassativamente previste dalla disposizione; le doglianze diverse sono inammissibili.

  • art. 85-bis d.P.R. 309/1990

    la confisca è stata legittimamente disposta ex art. 85-bis d.P.R. 309/90

    La disposizione è stata applicata quale base della confisca del denaro, mediante il richiamo alla disciplina indicata dalla Corte.

  • art. 240-bis c.p.p.

    norma che richiama l'art. 240-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto legittima la confisca della somma di denaro non giustificata quanto alla provenienza.

Massime di principio

  • Contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. sono deducibili in cassazione soltanto le censure riconducibili alle categorie previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le doglianze estranee a tali categorie sono inammissibili.
  • La contestazione della confisca disposta nella sentenza di patteggiamento è ammissibile solo se prospetta una questione riconducibile ai limiti di impugnazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è sufficiente formulare una doglianza non attinente alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla manifesta erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • I telefoni cellulari possono essere considerati pertinenti al reato quando il giudice di merito motivi che sono stati utilizzati per mantenere i contatti con fornitori e acquirenti.
  • La confisca della somma di denaro rinvenuta nella disponibilità degli imputati è ritenuta legittima, secondo la disciplina applicata nella decisione, quando gli interessati non ne giustifichino la provenienza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiConfisca

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