Sentenza del 05/05/2023 n. 100 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n.11420229000255060000 del 16/05/2022 nella parte relativa a n.11 cartelle di pagamento (varie tipologie: contravvenzioni al codice della strada, sanzioni amministrative ex L.689/1981, tasse automobilistiche, canone radioaudizioni, ICI), deducendo l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti e chiedendo l'annullamento parziale dell'intimazione. L'Agenzia delle entrate - Riscossione ha eccepito, a seconda delle cartelle, mancata prova di notifica di atti interruttivi (invocando la cessazione della materia del contendere per alcuni carichi), difetto di giurisdizione del giudice tributario per le sanzioni per violazioni del codice della strada, inammissibilità per tardività per altre cartelle avendo avuto atti interruttivi e riconoscimenti del debito, e infine ha invocato la sospensione dei termini di prescrizione in ragione della normativa emergenziale Covid-19.
La decisione
Il giudice ha respinto l'istanza di sospensione del giudizio prevista dall'art.1 comma 197 L.197/2022 perché la controversia vede parte solo l'Agenzia delle entrate - Riscossione e non l'Agenzia delle entrate (la norma definisce controversie che coinvolgono quest'ultima). Ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario e rimesso alla giurisdizione ordinaria le pretese relative alle cartelle n.11420110003288584000, n.11420110003940602000, n.11420160002178155000 e n.11420160002178256000 (contravvenzioni al codice della strada). Ha accolto il ricorso e annullato le pretese relative alle cartelle n.11420110003940703000 e n.11420120003858400000 per intervenuta prescrizione, rilevando che l'ufficio non ha dimostrato atti successivi idonei ad interrompere la prescrizione. Ha respinto il ricorso per le cartelle n.11420120002903429000 (notificata 15/06/2013), n.11420130005655404000 (12/04/2014), n.11420130006757753000 (02/06/2014), n.11420140001961360000 (10/07/2014) e n.11420160001679187000 (10/07/2014), ritenendo che le richieste di rateizzazione/adesione del contribuente del 20/04/2017 e del 30/04/2019 costituiscano riconoscimento di debito (ex art.2944 c.c.) idoneo ad interrompere la prescrizione e, inoltre, che i termini siano stati sospesi/ prorogati per effetto della disciplina emergenziale Covid-19 (art.68 D.L. n.18/2020). Per le due cartelle annullate non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in assenza del provvedimento di sgravio. Spese di giudizio compensate per 1/3; il ricorrente condannato alla rifusione dei residui 2/3 in favore dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, liquidati in €1.000,00 per compensi oltre 15% per spese generali.
Norme richiamate
Legge n.197/2022
art.1 comma 186 e comma 197
La sospensione del giudizio prevista dal comma 197 si applica solo alle controversie definibili ai sensi del comma 186, che richiede la presenza in causa dell'Agenzia delle entrate o dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; essendo parte solo l'agente della riscossione la sospensione non è applicabile.
Legge n.689/1981
Riferimento al termine quinquennale di prescrizione per le sanzioni amministrative (U.P.I.C.A.); il ricorrente eccepiva prescrizione quinquennale per due cartelle la cui ultima notifica risaliva al 15/05/2014.
Codice civile
Il riconoscimento del debito da parte del contribuente (anche tacito, es. domanda di rateizzazione/adesione) configura causa interruttiva della prescrizione; il nuovo termine di prescrizione ricomincia dalla scadenza delle singole rate.
Decreto-Legge n.18/2020
art.68, comma 4-bis lett. b)
Ha disposto la sospensione dei termini per versamenti derivanti da cartelle di pagamento dall'8/3/2020 al 31/8/2021 e la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo di sospensione, rendendo quindi operante la sospensione anche per le attività di recupero.
Decreto Legislativo n.159/2015
Prevede che la sospensione dei termini di versamento comporti parallela sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le attività di riscossione, liquidazione, controllo, accertamento e contenzioso.
Legge n.212/2000 (Statuto del contribuente)
La proroga prevista dall'art.68 D.L. n.18/2020 opera anche in deroga alle disposizioni dell'art.3 comma 3 L.212/2000 e a ogni altra disposizione di legge, estendendo i termini di prescrizione/decadenza per i carichi affidati nell'intervallo indicato.
Giurisprudenza di legittimità
Cass. n.37389/2022; Cass. n.5160/2022; Cass. n.7820/2017
La giurisprudenza afferma che la domanda di rateizzazione (anche se corredata da riserva su contenziosi pendenti) configura riconoscimento di debito idoneo ad interrompere la prescrizione e che il riconoscimento può essere anche tacito, desumibile dal comportamento incompatibile con la volontà di disconoscere il debito.
Massime di principio
- Per le sanzioni per violazioni del codice della strada la giurisdizione è del giudice ordinario, non del giudice tributario; quindi le impugnative relative a tali carichi vanno proposte nel foro ordinario.
- La prescrizione dei crediti può essere interrotta anche da atti non formali di riconoscimento del debito: la domanda di rateizzazione o l'adesione a una definizione agevolata sono riconosciute come riconoscimento idoneo ad interrompere la prescrizione (anche se accompagnate da riserve), e il nuovo termine decorre dalla scadenza delle rate.
- Il soggetto agente della riscossione ha l'onere di provare la sussistenza di atti idonei ad interrompere la prescrizione; in mancanza di tale prova, le pretese prescrittive devono essere annullate.
- Le discipline emergenziali (es. art.68 D.L. n.18/2020) possono sospendere e prorogare i termini di prescrizione e decadenza relativi a cartelle e attività di riscossione; occorre verificare se e quando tali sospensioni/proroghe operano per i carichi dedotti in giudizio.
- La richiesta di sospensione del processo ai fini della definizione agevolata (L.197/2022) è subordinata ai requisiti soggettivi indicati dalla norma: se la controversia non coinvolge i soggetti espressamente previsti (es. Agenzia delle entrate), la sospensione non è applicabile.
- In presenza di esiti parziali favorevoli e sfavorevoli per il ricorrente, il giudice può compensare le spese in misura percentuale; il ricorso parziale può comportare condanna parziale alle spese a carico del ricorrente.
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