Sentenza del 05/05/2023 n. 199 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
IMU abitazione principale - Art. 13, co. 2, DL 201/2011-- Unità distinte potenzialmente iscrivibili in modo unitario nel catasto edilizio urbano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha emesso avviso di accertamento IMU per gli anni 2015-2019 ritenendo non spettante l'esenzione per abitazione principale. La contribuente ha dedotto che, sebbene le due porzioni risultassero censite separatamente, l'immobile è strutturalmente e funzionalmente un'unica abitazione (zona giorno al piano terra e zona notte al primo piano) e quindi rientra nella nozione di "abitazione principale" ai sensi dell'art. 13, co. 2, D.L. 201/2011 perché "iscrivibile" come unica unità catastale. In corso di causa è inoltre stata completata la pratica amministrativa di riunione delle due unità.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello della contribuente, annullando l'accertamento IMU. Il giudice ha ritenuto che il termine "iscrivibile" dell'art. 13, co.2 D.L. 201/2011 richieda che l'immobile possieda oggettive caratteristiche strutturali e funzionali tali da renderlo potenzialmente iscrivibile come unica unità, non già che sia già iscritto come tale al momento del presupposto impositivo. Il perfezionamento, in corso di causa, della pratica amministrativa di riunione ha confermato che tali caratteristiche erano già presenti. Sono state compensate integralmente le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, D.L. 201/2011
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare
Il termine "iscrivibile" va interpretato come riferimento alle caratteristiche oggettive, strutturali e funzionali dell'immobile che ne consentono la potenziale iscrizione come unica unità, senza richiedere che la ricognizione catastale sia già avvenuta al momento del fatto imponibile
art. 93 c.p.c.
ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Riferimento procedurale relativo alla dichiarazione di antistatario del difensore; non incide sulla questione sostanziale dell'IMU
Massime di principio
- Per l'esenzione IMU come abitazione principale non è necessario che l'immobile sia già formalmente iscritto catastalmente come unica unità: è sufficiente che abbia oggettive caratteristiche strutturali e funzionali che ne rendano possibile la riunione/"iscrizione" come unità unica.
- La prova della caratteristica di "iscrivibilità" può desumersi dalla conformazione fisica (es. collegamento interno tra piani, destinazione funzionale differenziata tra piani) e da atti amministrativi connessi (domanda o perfezionamento della procedura di riunione catastale): il completamento della pratica amministrativa durante il giudizio è elemento probatorio molto rilevante.
- Il rifiuto dell'esenzione da parte dell'ente impositore deve essere adeguatamente motivato; la mancanza di una motivazione idonea può determinare la nullità dell'avviso di accertamento su questo profilo.
- In sede contenziosa il contribuente dovrebbe documentare la situazione con planimetrie, visure catastali, certificazioni tecniche e, se possibile, l'istanza o l'atto di riunione catastale per dimostrare la potenzialità di iscrizione come unica unità.
- Quando la questione è oggettivamente controversa i giudici possono compensare le spese di lite; ciò è frequente nei casi che richiedono valutazioni tecniche e interpretative non univoche.
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