Sentenza del 05/05/2023 n. 2915 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava diverse cartelle esattoriali e il diniego (tacito/espresso) di sgravio a seguito di istanza di autotutela, eccependo la nullità delle notifiche delle cartelle e la prescrizione del credito erariale; l'Agenzia deduceva, preliminarmente, l'esistenza di giudicati su molte cartelle, la mancata notifica di alcune altre e il difetto di giurisdizione del giudice tributario per avvisi INPS.
La decisione
La Corte ha rigettato l'appello limitato al diniego tacito/espresso di sgravio. Ha richiamato la giurisprudenza e la Costituzione secondo cui l'annullamento d'ufficio (autotutela) sugli atti impositivi divenuti definitivi è esercizio discrezionale dell'Amministrazione e non impone un obbligo di pronuncia; il silenzio non equivale automaticamente a diniego impugnabile, e il giudice tributario non può sindacare la fondatezza della pretesa tributaria ma solo, in casi particolari, la legittimità del diniego con riguardo a ragioni di rilevante interesse generale. Nel caso concreto il contribuente si era limitato a dedurre vizi inerenti alla pretesa privata (inesistenza delle cartelle) senza prospettare un interesse generale che giustificasse l'autotutela; pertanto l'appello è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese (euro 5.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'art. 19 non comprende l'impugnazione del rifiuto di autotutela su atti impositivi divenuti definitivi; il diniego di autotutela non rientra nelle impugnative ordinarie previste da tale norma.
decreto-legge 20 settembre 1994, n. 564, art. 2-quater (conv. legge 30 novembre 1994, n. 656)
Individua le ragioni di interesse generale che possono giustificare l'esercizio dell'autotutela; il sindacato giurisdizionale sul rifiuto può riguardare solo tali ragioni di interesse pubblico, non la fondatezza della pretesa privata.
d.m. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 3
Stabiliscono criteri e ragioni amministrative che giustificano l'annullamento d'ufficio; il controllo giudiziale sul rifiuto di autotutela è limitato alle ragioni di interesse generale previste da tali norme.
Corte Costituzionale, pronuncia n. 181/2017
Affermato che non sussiste un obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di autotutela; il silenzio non equivale a inadempimento né automaticamente a diniego impugnabile, e la mancanza di dovere di provvedere non crea un 'vuoto di tutela'.
Cassazione, Sezioni Unite (es. n. 3698/2009, nn. 2870 e 16097/2009 richiamate)
Principio che il rifiuto di ritirare in autotutela un atto impositivo divenuto definitivo è atto discrezionale e non impugnabile per contestare la fondatezza dell'atto; il sindacato giurisdizionale è limitato alle ragioni di rilevante interesse generale.
Cass. n. 23576/2015
Conferma che solo l'amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità, può revocare o annullare un atto impositivo non più opponibile; il giudice non può supplire all'autotutela amministrativa per sindacare la definitività dell'atto.
Massime di principio
- Se si chiede l'annullamento in autotutela di un atto impositivo definitivamente formato, il contribuente non può impugnare il diniego semplicemente deducendo i vizi dell'atto: deve indicare un interesse pubblico di rilevanza generale che giustifichi l'autotutela.
- Il silenzio amministrativo sull'istanza di autotutela, in assenza di norma che lo qualifichi come diniego, non è automaticamente impugnabile; non esiste un obbligo generalizzato dell'amministrazione a rispondere.
- Il sindacato del giudice tributario sul rifiuto di autotutela è limitato alla verifica della sussistenza di ragioni di rilevante interesse generale e non può sindacare la fondatezza della pretesa tributaria (evitare la sostituzione del giudice all'Amministrazione).
- Se sugli stessi atti è già intervenuto un giudicato positivo per l'Amministrazione, il contribuente rischia l'inammissibilità per questioni già decise; verificare sempre l'esistenza di precedenti giudizi.
- Per avvisi o addebiti non tributari (es. INPS) è necessario valutare la competenza: tali questioni possono essere di competenza del giudice ordinario anziché tributario.
- Prima di proporre impugnazioni basate sull'autotutela, prospettare fatti e motivi che dimostrino un interesse pubblico oggettivo e specifico per la rimozione dell'atto; altrimenti la strada giurisdizionale sarà preclusa e si rischiano spese di lite.
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