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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28315/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Roma, in sede di rinvio, aveva confermato la condanna di un imputato per atti persecutori, ritenendo che la condotta si fosse protratta oltre il 2011 fino a una settimana prima della deposizione delle persone offese del 30/04/2021, con conseguente non maturazione della prescrizione e applicazione della disciplina introdotta dall'art. 161-bis c.p. Il ricorso per cassazione denunciava vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), c.p.p., lamentando manifesta contraddittorietà e illogicità sulla individuazione del dies a quo della prescrizione e insufficienza della motivazione circa la sussistenza del delitto di cui all'art. 612-bis c.p. Secondo la difesa, il giudice del rinvio non aveva rispettato il vincolo imposto dalla precedente sentenza rescindente, che richiedeva di individuare specifiche sequenze criminose successive al 2011, mentre la sentenza impugnata si sarebbe limitata a formule generiche su condotte "moleste" senza descrivere episodi concreti idonei a integrare il perdurare della fattispecie.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha osservato che il giudizio di rinvio era limitato all'accertamento della protrazione della condotta persecutoria oltre il 2011 e alla individuazione del momento iniziale della prescrizione, non potendo più essere rimessa in discussione l'integrazione del reato. La Corte territoriale aveva colmato la lacuna evidenziata dalla sentenza rescindente, valorizzando le dichiarazioni delle persone offese, dalle quali emergeva la persistenza fino al 2021 di comportamenti molesti, insulti, smorfie, avvicinamenti e condotte di disturbo verso l'abitazione e il negozio delle vittime. Per la Cassazione, nel reato abituale di atti persecutori rileva la reiterazione unitaria delle condotte e non la storicizzazione autonoma di ciascun episodio; è sufficiente qualunque concreta manifestazione dell'azione dell'imputato idonea a replicare e rinvigorire gli effetti delle condotte pregresse. Confermata quindi la condanna e le statuizioni civili, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 612-bis c.p.

    La fattispecie di atti persecutori è qualificata come reato abituale di danno, fondato sulla reiterazione di condotte tipiche che, nel loro complesso, determinano l'evento di disagio o prostrazione psicologica della vittima.

  • art. 606, comma 1, lett. a), c.p.p.

    È la norma evocata a fondamento del vizio di motivazione denunciato nel ricorso.

  • art. 161-bis c.p.

    Viene richiamato come disciplina applicabile ratione temporis, in base alla quale il decorso della prescrizione cessa definitivamente con la sentenza di primo grado, per i reati consumati dopo il 1 gennaio 2020.

  • art. 52 d.lgs. n. 196/03

    È richiamato per disporre l'omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel delitto di atti persecutori la rilevanza penale deriva dalla reiterazione unitaria delle condotte tipiche, non dalla autonoma e isolata significatività di ciascun episodio.
  • Quando il giudizio di rinvio è limitato all'accertamento della protrazione della condotta e del dies a quo della prescrizione, non può essere rimessa in discussione l'integrazione del reato già definitivamente affermata.
  • Ai fini della consumazione del reato abituale, è sufficiente che la condotta successiva replichi, richiami o rinvigorisca gli effetti delle azioni precedenti, senza necessità di ricostruire ogni segmento come compiuta fattispecie autonoma.
  • La motivazione è adeguata se collega le dichiarazioni delle persone offese a una continuità concreta e coerente delle condotte persecutorie fino al periodo rilevante per la prescrizione.
  • Nel reato abituale improprio l'evento si presenta come unitario e può ritenersi ulteriormente consolidato da condotte successive che ne aggravano gli effetti, senza che ciò richieda un nuovo completo ciclo di integrazione tipica.

Come è indicizzato

MaterieAtti persecutoriImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro la personaProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

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