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Sentenza

Sentenza del 23/05/2019 n. 14027 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sostenendo che il contribuente fosse soggetto a IRAP per gli anni 2006-2010 in quanto si avvaleva di una lavoratrice dipendente e disponeva di una struttura organizzativa composta da uno studio e da una segretaria. Secondo l'Amministrazione, tali elementi avrebbero dimostrato la presenza dell'autonoma organizzazione e il contribuente non avrebbe assolto l'onere di provare il contrario. Sono state inoltre dedotte violazioni delle norme sulla motivazione della sentenza e un'insufficiente valutazione della presenza del personale dipendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando il diritto del contribuente al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2006-2010. La Corte ha applicato i principi delle Sezioni Unite secondo cui l'autonoma organizzazione sussiste solo quando il contribuente impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale stabilmente di lavoro altrui che superi l'attività di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive. Nel caso concreto, la segretaria svolgeva soltanto funzioni pratiche e organizzative, senza concorrere all'attività medica propria del contribuente; studio e segretaria non costituivano quindi un'organizzazione autonoma rilevante ai fini IRAP. Le ulteriori censure sulla motivazione sono state dichiarate inammissibili perché miravano a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il resistente non si è costituito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3

    Il requisito dell'autonoma organizzazione costituisce il presupposto dell'applicazione dell'IRAP.

    Per i lavoratori autonomi e i professionisti l'IRAP è dovuta solo se l'attività è svolta con un'autonoma organizzazione, caratterizzata da una struttura e da fattori produttivi ulteriori rispetto all'apporto personale del contribuente.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    Nel giudizio sul rimborso IRAP il contribuente deve dimostrare l'assenza del presupposto impositivo, mentre l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a provare l'esistenza di un'autonoma organizzazione.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016

    Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive.

    La presenza di un solo collaboratore addetto a mansioni di segreteria, generiche o meramente esecutive non è normalmente sufficiente, da sola, a integrare l'autonoma organizzazione. Il lavoro altrui rileva quando contribuisce direttamente all'attività professionale qualificante del contribuente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4

    La sentenza deve contenere la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto.

    La motivazione è sufficiente quando il giudice espone in modo comprensibile le ragioni della decisione e valuta gli elementi decisivi della controversia.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Il ricorso per cassazione può essere proposto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e, nei limiti consentiti, per omesso esame di un fatto decisivo.

    La Cassazione controlla la correttezza giuridica e la logicità della decisione, ma non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove e dei fatti già esaminati.

Massime di principio

  • Per un professionista, la sola presenza di uno studio e di una segretaria non determina automaticamente l'assoggettamento a IRAP: occorre verificare se la struttura produca un valore aggiunto autonomo rispetto all'attività personale.
  • Un collaboratore con mansioni esclusivamente amministrative, di segreteria o meramente esecutive, anche se impiegato in modo non occasionale, normalmente resta entro la soglia minima compatibile con l'assenza di autonoma organizzazione.
  • La valutazione dipende dalle mansioni effettivamente svolte e dal loro rapporto con l'attività professionale principale, non soltanto dall'esistenza formale di un contratto di lavoro o dall'importo del costo indicato nella dichiarazione dei redditi.
  • L'autonoma organizzazione può invece essere riconosciuta quando il personale collabora direttamente all'attività qualificante del professionista, quando i beni strumentali sono eccedenti rispetto al minimo indispensabile o quando la struttura complessiva supera una dimensione meramente ausiliaria.
  • In sede di Cassazione non è normalmente possibile chiedere una nuova valutazione delle prove: se il giudice di merito ha motivato in modo coerente la propria decisione, le contestazioni dirette soltanto al peso attribuito ai singoli elementi possono essere dichiarate inammissibili.

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