Cassazione Penale, Sentenza n. 28332/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) censura di carenza del dolo specifico per la bancarotta fraudolenta documentale (contestata la responsabilità personale per la mancata tenuta/completezza delle scritture contabili); 2) vizio di motivazione circa la riferibilità al ricorrente della distrazione di euro 60.000 (sostiene che le operazioni siano state compiute dal padre, amministratore di fatto, e che il ricorrente fosse amministratore apparente); 3) censura per mancata esclusione della recidiva; 4) contestazione della determinazione della pena complessiva e delle pene accessorie come eccessive e carenti di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici, meramente reiterativi delle doglianze già trattate in appello e non confrontati con la motivazione dei giudici di merito. La Corte ha confermato l'adeguatezza della valutazione dei fatti dei giudici di merito (coinvolgimento del ricorrente nella vita societaria, omessi depositi di bilanci e anomalie contabili che non sono state efficacemente contestate in cassazione) e l'applicazione della recidiva. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (per colpa nell'impugnazione).
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), artt. 223, 216 comma 1, 219 comma 1
Norme applicate per la configurazione dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; la Corte ha ritenuto sussistente il dolo anche per l'amministratore formale quando sussista una consapevolezza, anche generica ma concreta, delle illecite vicende societarie e quando la tenuta anomala delle scritture impedisca la ricostruzione del patrimonio e dei flussi finanziari
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 (conv. con mod. nella legge 18/12/2020 n.176) e art. 94 d.lgs. n.150/2022
Norme procedurali che hanno permesso il trattamento del ricorso senza udienza delle parti entro i termini previsti (regime transitorio applicato ai ricorsi proposti fino al 30/06/2023)
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso per profili di colpa nell'impugnazione, il ricorrente sia condannato alle spese e ad una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione
art. 133 cod. pen.
Principio relativo alla determinazione della pena e al potere discrezionale del giudice di merito: la Corte ha ritenuto congrua la determinazione della pena nel minimo edittale e ha richiamato il limitato obbligo motivazionale quando la misura è contenuta in una fascia medio-bassa
Massime di principio
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi point-by-point con la motivazione dei giudici di merito: argomentazioni generiche o ripetitive sono normalmente ritenute inammissibili.
- Nelle fattispecie di reati fallimentari, l'amministratore formale può essere ritenuto responsabile se emerge una consapevolezza, anche generica ma concreta, delle condotte illecite o se la sua condotta ha contribuito alla mancata corretta tenuta delle scritture.
- La mancata tenuta o la tenuta anomala delle scritture contabili (omessi bilanci, intestazioni generiche, omissioni di aggiornamento) costituisce elemento probatorio rilevante per la configurazione della bancarotta documentale fraudolenta, difficilmente superabile senza prove documentali contrarie specifiche.
- Per sottrarsi alla responsabilità attribuita al rappresentante formale bisogna fornire elementi probatori specifici (es. deleghe scritte, prova che le operazioni erano compiute esclusivamente da terzi, documentazione che dimostri l'assenza di responsabilità o consapevolezza), non meri rilievi generici.
- La recidiva può essere riconosciuta quando emergono precedenti penali pertinenti e incide sulla determinazione della pena; il giudice di merito ha ampia discrezionalità valutativa su questo punto se motivata.
- La determinazione della pena rientra nell'area discrezionale del giudice di merito; scelte contenute in una fascia medio-bassa dell'ampio spettro edittale richiedono motivazione meno dettagliata, ma non assente.
- L'inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese di procedimento e ammenda) quando l'impugnazione è viziata da profili di colpa o genericità.
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