Sentenza del 20/07/2018 n. 19373 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
M.G. ha impugnato l'accertamento sintetico relativo all'anno d'imposta 2004, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato un reddito di 49.064,97 euro sulla base di rilevanti esborsi effettuati in favore del figlio. Il ricorso per cassazione denunciava l'omesso esame di un fatto decisivo: la disponibilità di somme ingenti, circa due miliardi di lire, percepite dal contribuente in esecuzione di decreti ingiuntivi divenuti definitivi, relativi a emolumenti per attività d'impresa svolte negli anni Ottanta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la CTR del Lazio avesse omesso di esaminare un fatto storico decisivo e documentato, potenzialmente idoneo a dimostrare che le disponibilità finanziarie utilizzate dal contribuente derivassero da somme precedentemente percepite e non da redditi non dichiarati nell'anno accertato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non è stata quindi definita definitivamente la debenza dell'imposta, ma il contribuente ha ottenuto la riapertura del giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38
In tema di imposte sui redditi, l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
L'accertamento sintetico costituisce una presunzione che il contribuente può superare fornendo documentazione idonea a dimostrare l'origine delle somme utilizzate, l'inesistenza del reddito presunto oppure la sua determinazione in misura inferiore.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
La mancata valutazione di un fatto storico, decisivo e controverso, adeguatamente allegato e documentato, può giustificare la cassazione della sentenza.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 8034 del 2014
Per denunciare validamente l'omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare il fatto storico, dimostrare che è stato oggetto di discussione, precisare dove e quando è stato allegato o provato e spiegare perché era decisivo.
Massime di principio
- In caso di accertamento sintetico, il contribuente può contrastare la presunzione dell'amministrazione dimostrando documentalmente che le spese sono state finanziate con somme già percepite in anni precedenti, con redditi esenti, con redditi soggetti a ritenuta oppure con altre disponibilità patrimoniali lecite.
- La prova non deve limitarsi alla mera allegazione dell'esistenza di somme, ma deve consentire di collegare in modo plausibile, temporalmente e quantitativamente, tali somme alle spese considerate dall'amministrazione.
- Il giudice tributario deve esaminare specificamente i documenti e i fatti storici decisivi dedotti dal contribuente; ignorare una prova potenzialmente idonea a spiegare l'origine delle disponibilità finanziarie può integrare omesso esame e comportare la cassazione della sentenza.
- La presenza di una presunzione a favore dell'amministrazione non esonera il giudice dal valutare la prova contraria offerta dal contribuente.
- La cassazione con rinvio non equivale all'annullamento definitivo dell'accertamento: il giudice di rinvio dovrà rivalutare la documentazione e decidere nuovamente sulla fondatezza della pretesa fiscale.
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