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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28372/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Giangrande ha impugnato la conferma della condanna relativa al capo 3 contestando la violazione dell'art. 9 della L. n. 1423/1956 e deducendo che la Corte territoriale non ha tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 25/2019 che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 nella parte in cui punisce l'inosservanza delle prescrizioni generiche "vivere onestamente" e "rispettare le leggi"; ha inoltre sostenuto che non residuerebbe violazione della prescrizione di non detenere armi, posto che la nozione di arma deve essere intesa restrittivamente. Di Vincenzo ha impugnato la condanna per il reato previsto dall'art. 707 cod. pen., contestando l'attribuzione a lui della detenzione di arnesi atti allo scasso e sostenendo di essere stato in possesso esclusivamente di un coltello da cucina e non del cacciavite ritenuto idoneo a forzare serrature.

La decisione

Per Giangrande la Corte di cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al capo 3: ha ritenuto che la violazione dell'obbligo generico di rispettare le leggi non integra il reato previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 25/2019 e ha altresi ritenuto insussistente la detenzione di "armi proprie" nella fattispecie (coltelli impropri), annullando senza rinvio la condanna limitatamente al capo 3 perche il fatto non sussiste e estendendo l'effetto favorevole anche ai coimputati Volpe Giuseppe e Intravaia Nicolas Alessio; ha eliminato la pena di un mese di arresto relativa a quel capo e rideterminato la pena finale per Giangrande in sei mesi di arresto. Il ricorso di Di Vincenzo e stato dichiarato inammissibile come riproposizione di censure gia valutate in appello; Di Vincenzo e stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla partecipazione in concorso nei reati contestati; usato per indicare concorso di persone nel medesimo fatto

  • art. 707 cod. pen.

    L'espressione arnesi idonei ad aprire o forzare serrature e stata interpretata in senso ampio dalla giurisprudenza e dalla Corte, ricomprendendo strumenti con attitudine potenziale a operare sulle serrature; la responsabilita per concorso puo fondarsi sulla disponibilita concreta e immediata degli arnesi da parte di piu soggetti

  • art. 9 L. n. 1423/1956

    E stato contestato dal ricorrente ma la decisione della Corte di cassazione ha affrontato la questione alla stregua della declaratoria di incostituzionalita dell'art. 75 d.lgs. 159/2011; non emerge una interpretazione autonoma della L. 1423 nel testo se non come riferimento all'obbligo di sorveglianza

  • art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011

    art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    La Corte costituzionale, con sent. n. 25/2019, ha dichiarato la parziale illegittimita nella parte in cui punisce l'inosservanza delle prescrizioni generiche "vivere onestamente" e "rispettare le leggi"; la norma va quindi letta limitando la rilevanza penale alle prescrizioni specifiche

  • art. 71 comma 1 d.lgs. 159/2011

    art. 71, comma 1, d.lgs. 159/2011

    Collegata alla declaratoria di incostituzionalita per le stesse prescrizioni generiche, nella parte in cui prevedeva una fattispecie contravvenzionale per le medesime violazioni

  • art. 116 comma 15 d.lgs. 285/1992

    art. 116, comma 15, d.lgs. 285/1992

    Norma richiamata per uno dei capi di imputazione a carico di Di Vincenzo; la sentenza la riporta come titolo di reato accertato in relazione ai comportamenti contestati

  • art. 620 lett. l) cod. proc. pen.

    art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

    Richiamato per giustificare l'annullamento senza rinvio quando il riesame in Cassazione puo decidere senza ulteriori accertamenti e il rinvio risulta superfluo

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Principio dell'estensione dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante; applicato per estendere l'effetto favorevole dell'annullamento anche ai coimputati Volpe e Intravaia

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 25/2019

    Sent. Corte Cost. n. 25 del 2019

    Dichiarata la parziale illegittimita dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 per conflitto con gli obblighi convenzionali e costituzionali in relazione alla previsione penale delle prescrizioni generiche; orientamento decisivo per l'assoluzione sul capo relativo alle prescrizioni generiche

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata

    Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017; Sez. 1, n. 17877 del 01/03/2019; Sez. 2, n. 48172 del 28/09/2012; Sez. 2, n. 47686 del 03/10/2018

    I precedenti giurisprudenziali sono stati usati per definire la portata delle nozioni di arma e di arnesi idonei, nonche per i criteri di responsabilita concorrente e l'interpretazione delle prescrizioni della misura di prevenzione

Massime di principio

  • La violazione di prescrizioni generiche come "vivere onestamente" e "rispettare le leggi" imposte con misure di sorveglianza speciale non puo essere automaticamente sanzionata penalmente alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 25/2019; la rilevanza penale si limita alle prescrizioni specifiche con contenuto precettivo chiaro
  • La nozione di arma, ai fini della sorveglianza e della rilevanza penale, va intesa in senso restrittivo e non comprende automaticamente coltelli da cucina o coltelli impropri che non siano armi proprie
  • L'art. 707 cod. pen. va interpretato ampiamente quanto agli arnesi idonei ad aprire o forzare serrature: rientrano strumenti con attitudine potenziale ad agire sulle serrature; il concorso puo essere provato dalla disponibilita concreta e immediata degli arnesi tra piu persone e dal comportamento complessivo
  • Se la Cassazione annulla senza rinvio una parte della condanna perche il fatto non sussiste, l'effetto favorevole puo estendersi di diritto ai coimputati non ricorrenti nelle medesime condizioni, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.
  • I ricorsi che ripropongono in via di legittimita motivi gia esaminati e ritenuti infondati dal giudice di merito rischiano di essere dichiarati inammissibili per carenza di specificita argomentativa

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