Sentenza del 31/08/2020 n. 24589 - Corte di Cassazione
Reati tributari - Vincite da gioco.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per il reato previsto dall'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 per aver indicato nella dichiarazione dei redditi 2010 elementi attivi inferiori a quelli effettivi, omettendo di dichiarare vincite per Euro 1.339.955 conseguite presso il Casinò di Montecarlo, importo superiore al 10% di quanto dichiarato. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) impossibilità di punibilità ex art. 13 d.lgs. 74/2000 per pagamento integrale del debito tributario; (ii) errata qualificazione e tassazione delle vincite (riferimenti ad art. 67 TUIR e a una presunta deducibilità del 33% della provvista); (iii) richiamo al principio di non discriminazione e a pronunce CJEU invocate per estendere l'esenzione anche alle vincite estere; (iv) violazione del ne bis in idem processuale (art. 4 Protocollo CEDU) per la contemporanea definizione amministrativa e penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la causa di non punibilità prevista dall'art. 13 perché il pagamento integrale del debito è intervenuto dopo l'apertura del dibattimento; ha confermato che, per il periodo in esame, le vincite corrisposte da case da gioco situate fuori dall'Italia e fuori dall'UE/SEE (qui: Principato di Monaco) concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare e sono tassabili come "redditi diversi" ex art. 67 TUIR; ha valorizzato la legge n. 122/2016 che ha reso non imponibili le vincite dalle case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri UE/SEE, ma ha osservato che Monaco non è UE/SEE e figura come Paese a fiscalità privilegiata, quindi le vincite monegasche restano imponibili in Italia; ha riconosciuto che l'accordo di adesione con l'Agenzia delle Entrate che ha comportato un abbattimento del 33% della provvista è una determinazione amministrativa favorevole ma non altera la qualificazione di reddito né annulla la rilevanza penale, essendo comunque superata la soglia di punibilità; ha respinto la censura sul ne bis in idem ritenendola generica e infondata. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, confermata la condanna a un anno di reclusione con sospensione condizionale e l'obbligo di rifondere le spese processuali.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74
Norma penale che sanziona le fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante artifici o ritenuta applicabile all'omessa o infedele indicazione di elementi attivi rilevanti ai fini tributari (nel caso, vincite estere non dichiarate).
art. 13 d.lgs. 74/2000
Disciplina la speciale causa di non punibilità per estinzione del debito tributario; applicabile ai reati di cui agli artt. 4 e 5 solo se il ravvedimento o il pagamento integrale intervengono prima che l'autore abbia formale conoscenza di accessi, ispezioni o attività di accertamento; nel caso il pagamento è intervenuto dopo apertura del dibattimento e non opera la non punibilità.
art. 67 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Qualifica le vincite delle lotterie, giochi e scommesse tra i "redditi diversi"; tali redditi concorrono a formare il reddito complessivo secondo le disposizioni del TUIR.
art. 69 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
comma 1-bis introdotto dalla L. 7 luglio 2016, n. 122
Stabilisce che, fatte salve le disposizioni speciali, le vincite costituiscono reddito per l'intero ammontare; il comma 1-bis esclude dalla formazione del reddito le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o in altri Stati membri UE/SEE.
art. 30 d.P.R. n. 600/1973
Disciplina la ritenuta sui premi e sulle vincite; l'ultimo comma prevedeva la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate e il relativo regime è stato modificato/abrogato per adeguamento alla giurisprudenza CJEU e alla legislazione post-2014.
d.P.R. n. 640/1972 (art. 1 e art. 3)
Regola l'imposta sugli spettacoli e individua la base imponibile delle case da gioco (differenza giornaliera tra somme incassate e pagate per vincite); la normativa nazionale era stata considerata incompatibile con il principio di libera prestazione dei servizi per trattare diversamente le vincite nazionali rispetto a quelle UE prima del recepimento.
Legge 7 luglio 2016, n. 122 (art. 6)
Norma di adeguamento alla sentenza CJEU Bianco/Fabretti: ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 30 d.P.R. 600/1973 e introdotto il comma 1-bis nell'art. 69 TUIR, escludendo dalla formazione del reddito le vincite da case da gioco autorizzate in Stato membro UE o in Stato aderente all'SEE.
Sentenza Corte di Giustizia UE 22 ottobre 2014, C-344/13 e C-367/13 (Bianco e Fabretti)
Ha stabilito che è incompatibile con gli artt. 49/56 TFUE una normativa nazionale che esoneri dall'imposta sul reddito le vincite realizzate in case da gioco nazionali ma assoggetti a imposta quelle analoghe ottenute in case da gioco di altri Stati membri: configurazione di discriminazione/ostacolo alla libera prestazione dei servizi.
Sentenza Corte di Giustizia UE 13/11/2003, C-42/02 (Lindman)
Principio di non discriminazione e libertà di stabilimento: pur essendo le imposte dirette competenza degli Stati membri, l'esercizio della competenza deve rispettare il diritto UE, vietando restrizioni alla libera prestazione dei servizi.
Art. 56 TFUE (precedentemente art. 49 CE) e art. 52 TFUE
Norme del Trattato sul libero scambio di servizi: vietano restrizioni alla libera prestazione dei servizi e prevedono possibili giustificazioni (art. 52) ma non idonee a giustificare il diverso trattamento fiscale in relazione agli altri Stati membri; non si applicano però a Stati terzi non membri UE/SEE.
Art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
Norma sul ne bis in idem processuale: vieta di iniziare un secondo procedimento dopo che il primo si è già concluso; la Corte ha ritenuto la censura generica e ha richiamato l'esigenza di connessione stretta tra procedimenti per configurare violazione, che nel caso non sussisteva.
D.M. Min. Fin. 04/05/1999
Atto ministeriale che individua Stati a fiscalità privilegiata; il Principato di Monaco è annoverato tra questi e ciò giustifica il regime fiscale differenziato rispetto agli Stati UE/SEE.
art. 165 TUIR
Riguarda la detrazione per imposte pagate all'estero in presenza di reciprocità; nel caso il ricorrente non ha provato il pagamento definitivo di imposte a Monaco, perciò l'art. 165 non trova applicazione a suo favore.
Massime di principio
- Vincite da case da gioco ubicate in Stati membri UE o in Stati aderenti all'Accordo SEE non concorrono più a formare il reddito ai fini IRPEF (comma 1-bis art. 69 TUIR seguito dalla L.122/2016).
- Vincite da case da gioco ubicate in Paesi terzi non UE/SEE (in particolare Paesi a fiscalità privilegiata come Monaco) costituiscono "redditi diversi" e concorrono per l'intero ammontare al reddito imponibile in Italia, con possibile rilevanza penale se omesse e se superano le soglie di punibilità previste dalla normativa penale tributaria.
- Il pagamento o la definizione amministrativa del debito tributario può ridurre l'imponibile e le sanzioni amministrative, ma non elimina automaticamente la responsabilità penale se l'estinzione o il ravvedimento sono intervenuti dopo che l'autore ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni o dell'apertura del dibattimento (art.13 d.lgs.74/2000).
- La giurisprudenza CJEU sul divieto di discriminazione tra vincite nazionali e vincite UE si applica tra Stati membri; non opera nei confronti di Stati terzi che non appartengono all'Unione o all'EEA: pertanto il diverso regime per Paesi terzi può essere giustificato (anche per ragioni di contrasto al riciclaggio e alla fuga di capitali).
- In situazioni analoghe è fondamentale: dichiarare le vincite estere, conservare documentazione probatoria (ricevute provvista/fiches, certificazioni rilasciate dalla casa da gioco), negoziare eventuali adesioni prima di ispezioni formali per beneficiare di strumenti deflativi o attenuanti, e valutare tempestivamente l'eventuale esposizione penale con consulenza legale specialistica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 ago 2020Sentenza del 31/08/2020 n. 2493 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 31 ago 2020Sentenza del 31/08/2020 n. 2523 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 1 set 2020Sentenza del 01/09/2020 n. 24614 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 set 2020Sentenza del 02/09/2020 n. 1937 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 2 set 2020Sentenza del 02/09/2020 n. 1934 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 2 set 2020Sentenza del 02/09/2020 n. 1930 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →