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Sentenza

Sentenza del 31/08/2020 n. 24589 - Corte di Cassazione

Reati tributari - Vincite da gioco.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per il reato previsto dall'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 per aver indicato nella dichiarazione dei redditi 2010 elementi attivi inferiori a quelli effettivi, omettendo di dichiarare vincite per Euro 1.339.955 conseguite presso il Casinò di Montecarlo, importo superiore al 10% di quanto dichiarato. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) impossibilità di punibilità ex art. 13 d.lgs. 74/2000 per pagamento integrale del debito tributario; (ii) errata qualificazione e tassazione delle vincite (riferimenti ad art. 67 TUIR e a una presunta deducibilità del 33% della provvista); (iii) richiamo al principio di non discriminazione e a pronunce CJEU invocate per estendere l'esenzione anche alle vincite estere; (iv) violazione del ne bis in idem processuale (art. 4 Protocollo CEDU) per la contemporanea definizione amministrativa e penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la causa di non punibilità prevista dall'art. 13 perché il pagamento integrale del debito è intervenuto dopo l'apertura del dibattimento; ha confermato che, per il periodo in esame, le vincite corrisposte da case da gioco situate fuori dall'Italia e fuori dall'UE/SEE (qui: Principato di Monaco) concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare e sono tassabili come "redditi diversi" ex art. 67 TUIR; ha valorizzato la legge n. 122/2016 che ha reso non imponibili le vincite dalle case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri UE/SEE, ma ha osservato che Monaco non è UE/SEE e figura come Paese a fiscalità privilegiata, quindi le vincite monegasche restano imponibili in Italia; ha riconosciuto che l'accordo di adesione con l'Agenzia delle Entrate che ha comportato un abbattimento del 33% della provvista è una determinazione amministrativa favorevole ma non altera la qualificazione di reddito né annulla la rilevanza penale, essendo comunque superata la soglia di punibilità; ha respinto la censura sul ne bis in idem ritenendola generica e infondata. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, confermata la condanna a un anno di reclusione con sospensione condizionale e l'obbligo di rifondere le spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74

    Norma penale che sanziona le fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante artifici o ritenuta applicabile all'omessa o infedele indicazione di elementi attivi rilevanti ai fini tributari (nel caso, vincite estere non dichiarate).

  • art. 13 d.lgs. 74/2000

    Disciplina la speciale causa di non punibilità per estinzione del debito tributario; applicabile ai reati di cui agli artt. 4 e 5 solo se il ravvedimento o il pagamento integrale intervengono prima che l'autore abbia formale conoscenza di accessi, ispezioni o attività di accertamento; nel caso il pagamento è intervenuto dopo apertura del dibattimento e non opera la non punibilità.

  • art. 67 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Qualifica le vincite delle lotterie, giochi e scommesse tra i "redditi diversi"; tali redditi concorrono a formare il reddito complessivo secondo le disposizioni del TUIR.

  • art. 69 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    comma 1-bis introdotto dalla L. 7 luglio 2016, n. 122

    Stabilisce che, fatte salve le disposizioni speciali, le vincite costituiscono reddito per l'intero ammontare; il comma 1-bis esclude dalla formazione del reddito le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o in altri Stati membri UE/SEE.

  • art. 30 d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina la ritenuta sui premi e sulle vincite; l'ultimo comma prevedeva la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate e il relativo regime è stato modificato/abrogato per adeguamento alla giurisprudenza CJEU e alla legislazione post-2014.

  • d.P.R. n. 640/1972 (art. 1 e art. 3)

    Regola l'imposta sugli spettacoli e individua la base imponibile delle case da gioco (differenza giornaliera tra somme incassate e pagate per vincite); la normativa nazionale era stata considerata incompatibile con il principio di libera prestazione dei servizi per trattare diversamente le vincite nazionali rispetto a quelle UE prima del recepimento.

  • Legge 7 luglio 2016, n. 122 (art. 6)

    Norma di adeguamento alla sentenza CJEU Bianco/Fabretti: ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 30 d.P.R. 600/1973 e introdotto il comma 1-bis nell'art. 69 TUIR, escludendo dalla formazione del reddito le vincite da case da gioco autorizzate in Stato membro UE o in Stato aderente all'SEE.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE 22 ottobre 2014, C-344/13 e C-367/13 (Bianco e Fabretti)

    Ha stabilito che è incompatibile con gli artt. 49/56 TFUE una normativa nazionale che esoneri dall'imposta sul reddito le vincite realizzate in case da gioco nazionali ma assoggetti a imposta quelle analoghe ottenute in case da gioco di altri Stati membri: configurazione di discriminazione/ostacolo alla libera prestazione dei servizi.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE 13/11/2003, C-42/02 (Lindman)

    Principio di non discriminazione e libertà di stabilimento: pur essendo le imposte dirette competenza degli Stati membri, l'esercizio della competenza deve rispettare il diritto UE, vietando restrizioni alla libera prestazione dei servizi.

  • Art. 56 TFUE (precedentemente art. 49 CE) e art. 52 TFUE

    Norme del Trattato sul libero scambio di servizi: vietano restrizioni alla libera prestazione dei servizi e prevedono possibili giustificazioni (art. 52) ma non idonee a giustificare il diverso trattamento fiscale in relazione agli altri Stati membri; non si applicano però a Stati terzi non membri UE/SEE.

  • Art. 4 Protocollo n. 7 CEDU

    Norma sul ne bis in idem processuale: vieta di iniziare un secondo procedimento dopo che il primo si è già concluso; la Corte ha ritenuto la censura generica e ha richiamato l'esigenza di connessione stretta tra procedimenti per configurare violazione, che nel caso non sussisteva.

  • D.M. Min. Fin. 04/05/1999

    Atto ministeriale che individua Stati a fiscalità privilegiata; il Principato di Monaco è annoverato tra questi e ciò giustifica il regime fiscale differenziato rispetto agli Stati UE/SEE.

  • art. 165 TUIR

    Riguarda la detrazione per imposte pagate all'estero in presenza di reciprocità; nel caso il ricorrente non ha provato il pagamento definitivo di imposte a Monaco, perciò l'art. 165 non trova applicazione a suo favore.

Massime di principio

  • Vincite da case da gioco ubicate in Stati membri UE o in Stati aderenti all'Accordo SEE non concorrono più a formare il reddito ai fini IRPEF (comma 1-bis art. 69 TUIR seguito dalla L.122/2016).
  • Vincite da case da gioco ubicate in Paesi terzi non UE/SEE (in particolare Paesi a fiscalità privilegiata come Monaco) costituiscono "redditi diversi" e concorrono per l'intero ammontare al reddito imponibile in Italia, con possibile rilevanza penale se omesse e se superano le soglie di punibilità previste dalla normativa penale tributaria.
  • Il pagamento o la definizione amministrativa del debito tributario può ridurre l'imponibile e le sanzioni amministrative, ma non elimina automaticamente la responsabilità penale se l'estinzione o il ravvedimento sono intervenuti dopo che l'autore ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni o dell'apertura del dibattimento (art.13 d.lgs.74/2000).
  • La giurisprudenza CJEU sul divieto di discriminazione tra vincite nazionali e vincite UE si applica tra Stati membri; non opera nei confronti di Stati terzi che non appartengono all'Unione o all'EEA: pertanto il diverso regime per Paesi terzi può essere giustificato (anche per ragioni di contrasto al riciclaggio e alla fuga di capitali).
  • In situazioni analoghe è fondamentale: dichiarare le vincite estere, conservare documentazione probatoria (ricevute provvista/fiches, certificazioni rilasciate dalla casa da gioco), negoziare eventuali adesioni prima di ispezioni formali per beneficiare di strumenti deflativi o attenuanti, e valutare tempestivamente l'eventuale esposizione penale con consulenza legale specialistica.

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