Ordinanza n. 212/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Comune di Milano n. -OMISSIS- del 21.07.2025, con il quale è stata rigettata la domanda della ricorrente di accesso ai Servizi Abitativi Transitori (S.A.T.), ai sensi dell’art. 23, comma 13 della L.R. n. 16/2016 e della DGR 6101/2022 -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso ai Servizi Abitativi Transitori (S.A.T.)
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 21 luglio 2025 con cui era stata rigettata la domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori ai sensi dell’art. 23, comma 13, della l.r. n. 16/2016 e della DGR n. 6101/2022, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Nel corso del giudizio la Sezione ha disposto un’istruttoria. Dalla relazione istruttoria è emerso che il nucleo familiare era preso in carico dai servizi sociali del Comune, i quali avevano avviato iniziative per favorire l’autonomia lavorativa e reddituale della ricorrente e garantire soluzioni adeguate in vista dell’assolvimento dell’obbligo scolastico della minore. Quanto all’alloggio, in assenza di disponibilità nel sistema delle Residenze Sociali Temporanee, il Comune aveva assicurato dapprima un’accoglienza emergenziale presso una casa di accoglienza e, dal 7 novembre 2025, una sistemazione in appartamenti adiacenti alla struttura, in regime di condivisione. La ricorrente ha quindi prospettato la necessità della tutela cautelare rispetto alla situazione abitativa e al diniego di accesso ai SAT.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Pur dando atto che la sistemazione offerta dall’amministrazione era transitoria e priva, allo stato, di una scadenza predeterminata, il Collegio ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché il nucleo familiare risultava collocato presso un alloggio individuato dai servizi sociali, nei limiti delle risorse disponibili. Il giudice ha inoltre rilevato che, qualora l’ospitalità fosse cessata nel maggio 2026 senza ulteriori proroghe, la ricorrente avrebbe potuto presentare una nuova istanza cautelare in relazione all’attualizzazione del pericolo di danno. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 23, comma 13, l.r. n. 16/2016
Disposizione richiamata quale base normativa della domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori.
DGR n. 6101/2022
Atto regionale richiamato quale disciplina applicativa dei Servizi Abitativi Transitori.
art. 55 c.p.a.
Base normativa del procedimento cautelare e della decisione sull’istanza di sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora non sussiste quando l’amministrazione abbia concretamente assicurato al nucleo familiare una sistemazione abitativa, anche transitoria, purché attuale e adeguata alle esigenze rappresentate, nei limiti delle risorse disponibili.
- La natura transitoria e l’assenza di un termine finale predeterminato della sistemazione abitativa non determinano, da sole, l’attualità del danno grave e irreparabile, se l’accoglienza è in corso e non risulta imminente la sua cessazione.
- La sopravvenienza di una concreta situazione di accoglienza può giustificare il rigetto della domanda cautelare per difetto attuale del periculum, ferma la possibilità di proporre una nuova istanza qualora la sistemazione venga meno o il rischio abitativo divenga concreto e imminente.
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