Ordinanza n. 3017/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per emersione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Roma – Sportello Unico Immigrazione, con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata nell'ambito della procedura di emersione prevista dall'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato, in sede di sommario esame, che l'istanza risultava priva della documentazione richiesta dall'Amministrazione mediante il preavviso di rigetto. Tale carenza documentale non aveva consentito di verificare i requisiti previsti dalla disciplina dell'emersione, in particolare la presenza ininterrotta del lavoratore istante nel territorio nazionale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. In particolare, allo stato degli atti, le censure dedotte non risultano idonee a superare le risultanze istruttorie, poiché il ricorrente non aveva prodotto la documentazione richiesta con il preavviso di rigetto e non era quindi dimostrata la presenza ininterrotta in Italia, requisito rilevante ai fini dell'accoglimento dell'istanza di emersione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
La disposizione disciplina la procedura di emersione e richiede la verifica dei relativi requisiti, tra i quali, secondo quanto considerato dal TAR, la dimostrazione della presenza ininterrotta del lavoratore istante nel territorio nazionale.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione dell'efficacia di un diniego relativo a una domanda di emersione può essere negata quando, sulla base di un sommario esame, manchi la dimostrazione documentale dei requisiti sostanziali richiesti dalla disciplina applicabile.
- La mancata produzione della documentazione richiesta dall'Amministrazione con il preavviso di rigetto può impedire la verifica dei requisiti dell'istanza e integrare una ragione sufficiente, in sede cautelare, per escludere il fumus boni iuris.
- In una procedura di emersione, la dimostrazione della presenza ininterrotta del lavoratore nel territorio nazionale costituisce un requisito la cui mancata prova documentale può giustificare il rigetto dell'istanza e il diniego della tutela cautelare contro tale provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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