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Ordinanza

Ordinanza n. 3017/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202604555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per emersione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Roma – Sportello Unico Immigrazione, con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata nell'ambito della procedura di emersione prevista dall'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato, in sede di sommario esame, che l'istanza risultava priva della documentazione richiesta dall'Amministrazione mediante il preavviso di rigetto. Tale carenza documentale non aveva consentito di verificare i requisiti previsti dalla disciplina dell'emersione, in particolare la presenza ininterrotta del lavoratore istante nel territorio nazionale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. In particolare, allo stato degli atti, le censure dedotte non risultano idonee a superare le risultanze istruttorie, poiché il ricorrente non aveva prodotto la documentazione richiesta con il preavviso di rigetto e non era quindi dimostrata la presenza ininterrotta in Italia, requisito rilevante ai fini dell'accoglimento dell'istanza di emersione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giustificati motivi.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77

    La disposizione disciplina la procedura di emersione e richiede la verifica dei relativi requisiti, tra i quali, secondo quanto considerato dal TAR, la dimostrazione della presenza ininterrotta del lavoratore istante nel territorio nazionale.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione dell'efficacia di un diniego relativo a una domanda di emersione può essere negata quando, sulla base di un sommario esame, manchi la dimostrazione documentale dei requisiti sostanziali richiesti dalla disciplina applicabile.
  • La mancata produzione della documentazione richiesta dall'Amministrazione con il preavviso di rigetto può impedire la verifica dei requisiti dell'istanza e integrare una ragione sufficiente, in sede cautelare, per escludere il fumus boni iuris.
  • In una procedura di emersione, la dimostrazione della presenza ininterrotta del lavoratore nel territorio nazionale costituisce un requisito la cui mancata prova documentale può giustificare il rigetto dell'istanza e il diniego della tutela cautelare contro tale provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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