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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33256/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per evasione. Nel ricorso per cassazione è stato dedotto un unico motivo, centrato sull'asserita assenza dell'elemento soggettivo del reato: la difesa sosteneva che mancasse la consapevolezza necessaria a integrare la fattispecie. La Corte di cassazione ha però ritenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse immune da censure, perché aveva correttamente accertato che l'imputato non poteva non essere a conoscenza del provvedimento restrittivo a suo carico. Ha quindi affermato che per il reato contestato è richiesto il dolo generico, consistente nella consapevole violazione del provvedimento restrittivo, senza rilevanza dei motivi della condotta, sicché la doglianza difensiva risultava infondata sia in fatto sia in diritto.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Integra il reato la consapevole violazione del provvedimento restrittivo; il dolo richiesto è generico e non rilevano i motivi della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel reato di evasione il dolo è generico e si realizza con la consapevole inosservanza del provvedimento restrittivo; non è necessario che la motivazione soggettiva della fuga o dell'allontanamento assuma rilievo autonomo.
  • Ai fini della configurazione del reato, è sufficiente che dai dati di fatto emerga la conoscenza del provvedimento restrittivo da parte dell'agente; una volta accertata tale consapevolezza, la deduzione di assenza dell'elemento soggettivo è infondata.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare senza adeguata base la motivazione di merito sull'elemento soggettivo, quando questa sia logicamente coerente e conforme al diritto, è destinato a essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieEvasione
RamiReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiDolo eventuale

Testo integrale

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