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direttiva

Direttiva 2013/50

Direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 , recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32013L0050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2013/50/UE modifica la disciplina UE sulla trasparenza degli emittenti quotati per ridurre gli oneri amministrativi, rendere più proporzionati gli obblighi informativi e migliorare l’efficacia del regime di disclosure. Introduce nuove regole su relazioni finanziarie, partecipazioni rilevanti, strumenti finanziari con effetto economico equivalente alle azioni, accesso alle informazioni regolamentate e sanzioni. Rafforza inoltre la trasparenza nei settori estrattivo e forestale primario tramite la relazione sui pagamenti ai governi.

Modifica del regime UE di trasparenza degli emittenti quotati, con semplificazione degli obblighi periodici, rafforzamento della trasparenza su partecipazioni rilevanti e pagamenti ai governi, e inasprimento del sistema sanzionatorio.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione, inclusi taluni emittenti di paesi terzi, nonché agli azionisti e alle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni rilevanti o strumenti finanziari con effetto economico analogo alla detenzione di azioni. Incide anche sugli Stati membri d’origine e sulle autorità competenti nazionali, sui meccanismi di deposito e accesso alle informazioni regolamentate, e sugli emittenti operanti nell’industria estrattiva o forestale primaria. Sono previste esclusioni e regimi speciali per taluni Stati, autorità pubbliche e organismi internazionali, per emittenti di soli titoli di debito di elevato valore nominale e per specifiche ipotesi di esenzione dagli obblighi di notifica.

Direttiva 2013/50/UE: modifica del regime di trasparenza degli emittenti quotati

La direttiva interviene sulla direttiva 2004/109/CE per rafforzare e al tempo stesso semplificare il quadro europeo della trasparenza degli emittenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Il legislatore UE muove dall’esigenza di ridurre gli oneri amministrativi per i piccoli e medi emittenti, migliorare l’informativa sugli assetti proprietari e rendere più efficaci i controlli e le sanzioni.

Obiettivi e ratio dell’intervento

La direttiva persegue tre linee direttrici principali:

  • semplificazione degli obblighi periodici di informazione, soprattutto per gli emittenti di minori dimensioni;
  • rafforzamento della trasparenza sulle partecipazioni rilevanti, anche tramite l’estensione agli strumenti finanziari con effetto economico analogo alle azioni;
  • miglioramento dell’enforcement, con un sistema sanzionatorio armonizzato e più dissuasivo.

Tra i considerando, emerge anche l’esigenza di favorire investimenti di lungo termine, evitando che gli obblighi informativi eccessivamente frequenti inducano una pressione sui risultati di breve periodo.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione. L’intervento incide inoltre su:

  • azionisti e soggetti che detengono partecipazioni rilevanti;
  • persone fisiche o giuridiche che detengono strumenti finanziari con effetti economici analoghi alla detenzione di azioni;
  • emittenti dell’industria estrattiva o forestale primaria;
  • Stati membri d’origine e autorità competenti nazionali;
  • meccanismi nazionali di stoccaggio e rete di accesso alle informazioni regolamentate.

Sono previste esenzioni e regimi speciali per alcune categorie, tra cui Stati, autorità regionali o locali, BCE, FESF, altri meccanismi di stabilità finanziaria e banche centrali nazionali, nonché per emittenti di soli titoli di debito sopra determinate soglie nominali.

Obblighi di informativa periodica

La direttiva conferma che lo Stato membro d’origine può imporre obblighi più severi, ma non può esigere una frequenza di pubblicazione superiore a quella delle relazioni annuali e semestrali, salvo limiti e condizioni specifiche per informazioni periodiche aggiuntive.

In particolare:

  • la relazione finanziaria annuale deve essere pubblicata entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio e restare accessibile per almeno dieci anni;
  • la relazione finanziaria semestrale deve essere pubblicata quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla fine del semestre, restando accessibile per almeno dieci anni;
  • dal 1o gennaio 2020 le relazioni finanziarie annuali devono essere predisposte in un formato elettronico unico di comunicazione, previa analisi costi-benefici dell’AESFEM.

La direttiva affida all’AESFEM la predisposizione di norme tecniche per il formato elettronico, con termine di presentazione alla Commissione fissato al 31 dicembre 2016.

Relazione sui pagamenti ai governi

Per gli emittenti operanti nell’industria estrattiva o forestale primaria, la direttiva impone una relazione annuale sui pagamenti ai governi, da pubblicare entro sei mesi dalla fine dell’esercizio e da conservare per almeno dieci anni. I pagamenti devono essere riportati a livello consolidato.

La disciplina richiama espressamente il capo 10 della direttiva 2013/34/UE e presuppone la rendicontazione secondo criteri di:

  • rilevanza, con esclusione dei pagamenti inferiori a 100 000 EUR nel corso di un esercizio;
  • comunicazione per singolo governo e per progetto;
  • universalità, senza esenzioni distorsive;
  • esaustività.

Partecipazioni rilevanti e strumenti finanziari

La parte più significativa della riforma riguarda la trasparenza proprietaria. L’obbligo di notifica ex articoli 9 e seguenti si estende agli strumenti finanziari che consentono l’acquisizione di azioni o che producono un effetto economico simile, anche se non attribuiscono direttamente il diritto di voto.

La notifica deve indicare la ripartizione tra:

  • strumenti che conferiscono un diritto incondizionato ad acquisire azioni;
  • strumenti con effetto economico analogo, distinguendo tra regolamento fisico e regolamento in contanti.

Per il calcolo dei diritti di voto:

  • in via generale si considera l’intero nozionale delle azioni sottostanti;
  • per gli strumenti regolati esclusivamente in contanti si applica il coefficiente delta;
  • si considerano solo le posizioni lunghe, senza compensazione con posizioni corte sullo stesso emittente.

L’AESFEM deve elaborare norme tecniche sul calcolo delle soglie e dei coefficienti delta, oltre a mantenere un elenco indicativo aggiornato degli strumenti soggetti a notifica.

Aggregazione e nuova notifica

La direttiva introduce una regola di aggregazione: gli obblighi di notifica scattano anche quando i diritti di voto detenuti direttamente o indirettamente, sommati a quelli connessi agli strumenti finanziari, raggiungono, superano o scendono sotto le soglie rilevanti.

È inoltre prevista una nuova notifica quando strumenti finanziari già notificati si trasformano in azioni e ciò comporta il superamento di una soglia di partecipazione rilevante.

Stato membro d’origine e coordinamento con la direttiva prospetto

La nozione di Stato membro d’origine viene resa più coerente e flessibile, soprattutto per gli emittenti di paesi terzi. Se l’emittente non comunica la propria scelta entro tre mesi dall’ammissione alla negoziazione, opera una regola sostitutiva che individua come Stato membro d’origine quello in cui i valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione; se gli ammettenti sono multipli, tutti gli Stati interessati diventano Stati membri d’origine fino alla successiva scelta e comunicazione di uno solo.

La direttiva modifica in parallelo la direttiva 2003/71/CE per assicurare coerenza nella determinazione dello Stato membro d’origine anche ai fini del prospetto.

Accesso alle informazioni regolamentate

Per facilitare gli investimenti transfrontalieri, la direttiva rafforza il sistema di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate. La Commissione può adottare norme tecniche relative:

  • agli standard minimi di diffusione;
  • agli standard minimi per i meccanismi di stoccaggio centrale;
  • all’interoperabilità delle tecnologie informatiche;
  • all’accesso alle informazioni a livello UE.

Entro il 1o gennaio 2018 deve essere istituito un portale che funga da punto di accesso elettronico europeo. L’AESFEM lo predispone e lo gestisce, e gli Stati membri devono garantire l’accesso ai rispettivi meccanismi di stoccaggio centrale tramite tale punto di accesso.

Sanzioni, misure amministrative e pubblicazione delle decisioni

La direttiva rafforza sensibilmente il regime sanzionatorio. Gli Stati membri devono stabilire sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, senza pregiudizio per l’eventuale disciplina penale nazionale.

Le violazioni che devono almeno essere coperte riguardano:

  • la mancata pubblicazione delle informazioni periodiche e della relazione sui pagamenti ai governi;
  • la mancata notifica delle partecipazioni rilevanti e degli strumenti finanziari nei termini prescritti.

Tra le misure minime previste figurano:

  • dichiarazione pubblica della violazione;
  • ordine di cessazione e di non reiterazione;
  • sanzioni pecuniarie fino a 10 000 000 EUR o al 5% del fatturato annuo per le persone giuridiche, oppure fino al doppio dei profitti o delle perdite evitate, se superiore;
  • sanzioni fino a 2 000 000 EUR per le persone fisiche, oppure fino al doppio dei profitti o delle perdite evitate, se superiore.

È altresì prevista la possibilità di sospendere i diritti di voto in caso di violazioni relative alle partecipazioni rilevanti. Nel determinare tipo e livello della sanzione, l’autorità competente deve considerare gravità e durata della violazione, responsabilità, capacità finanziaria, profitti o perdite evitate, danni a terzi, cooperazione e precedenti violazioni.

Le decisioni sanzionatorie devono essere pubblicate senza indugio, salvo casi di rischio per la stabilità finanziaria, per indagini in corso o per danni gravi e sproporzionati; per le persone fisiche è richiesta una verifica preventiva di proporzionalità rispetto ai dati personali.

Recepimento e riesame

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni di recepimento entro 24 mesi dall’entrata in vigore della direttiva e comunicarne il testo alla Commissione. Quest’ultima deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 27 novembre 2015, valutando in particolare l’impatto sui piccoli e medi emittenti, l’efficacia delle sanzioni e il metodo di calcolo dei diritti di voto relativi agli strumenti finanziari.

Valutazione finale per operatori italiani

Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto per:

  • la revisione delle policy di reporting periodico degli emittenti quotati;
  • l’adeguamento dei sistemi di monitoraggio delle partecipazioni rilevanti e degli strumenti derivati;
  • l’aggiornamento dei processi di disclosure per i settori estrattivo e forestale primario;
  • la gestione del nuovo quadro sanzionatorio e dei rapporti con la CONSOB quale autorità competente nazionale.

La direttiva lascia agli Stati membri margini limitati ma significativi in ordine a eventuali obblighi informativi aggiuntivi e alla modulazione concreta delle sanzioni, purché siano rispettati i parametri minimi di efficacia, proporzionalità e dissuasività.

Disposizioni principali

Modifiche alla direttiva 2004/109/CE: definizioni e stato membro d’origine

Riformula la nozione di "emittente" includendo anche persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato, compreso uno Stato, e chiarisce che per i certificati di deposito conta l’emittente dei valori mobiliari rappresentati. Ridefinisce lo "Stato membro d’origine" per emittenti di paesi terzi e per altri emittenti, consentendo la scelta tra gli Stati membri rilevanti e prevedendo una disciplina suppletiva se la scelta non è comunicata entro tre mesi. Introduce anche la nozione di "accordo formale" e amplia la nozione di "persona giuridica".

Obblighi di informativa periodica e margini di discrezionalità degli Stati membri

Lo Stato membro d’origine può imporre obblighi più severi, ma non può richiedere relazioni finanziarie periodiche con frequenza maggiore rispetto alle relazioni annuali e semestrali. È ammessa, a condizioni rigorose, l’imposizione di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, purché non gravino in modo sproporzionato sui piccoli e medi emittenti e siano proporzionate ai fattori decisionali degli investitori. Restano salve le informazioni aggiuntive previste dalla normativa settoriale UE e gli obblighi per gli enti finanziari.

Relazione finanziaria annuale e formato elettronico unico

La relazione finanziaria annuale deve essere pubblicata entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio e mantenuta disponibile al pubblico per almeno dieci anni. Dal 1o gennaio 2020 tutte le relazioni finanziarie annuali devono essere predisposte in un formato elettronico unico di comunicazione, subordinatamente a un’analisi costi-benefici dell’AESFEM. L’AESFEM deve elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e presentarli entro il 31 dicembre 2016.

Relazione finanziaria semestrale

La relazione finanziaria semestrale va pubblicata quanto prima possibile dopo la fine del semestre, e comunque entro tre mesi, e deve restare accessibile al pubblico per almeno dieci anni.

Relazione sui pagamenti ai governi

Gli emittenti operanti nell’industria estrattiva o forestale primaria devono pubblicare annualmente una relazione sui pagamenti ai governi, in conformità al capo 10 della direttiva 2013/34/UE. La relazione va pubblicata entro sei mesi dalla fine dell’esercizio e conservata per almeno dieci anni; i pagamenti sono riportati a livello consolidato. La disciplina si fonda anche su principi di rilevanza, rendicontazione per singolo governo e progetto, universalità ed esaustività, con soglia di irrilevanza per pagamenti inferiori a 100 000 EUR.

Esenzioni per taluni emittenti e strumenti di debito

Sono confermate o precisate le esclusioni dagli articoli 4 e 5 per Stati, autorità regionali o locali, BCE, FESF, altri meccanismi di stabilità finanziaria, banche centrali nazionali e per emittenti che emettono solo titoli di debito di valore nominale unitario pari o superiore a 100 000 EUR. È mantenuta una deroga per taluni titoli di debito già ammessi prima del 31 dicembre 2010 con valore nominale unitario di almeno 50 000 EUR, finché rimangono in circolazione.

Notifica delle partecipazioni rilevanti e strumenti finanziari

Si precisano i casi di esenzione per i diritti di voto detenuti nel portafoglio di negoziazione delle banche e delle imprese di investimento, entro la soglia del 5%, e per le azioni acquisite a fini di stabilizzazione, a condizione che i diritti di voto non siano esercitati. La notifica all’emittente va effettuata tempestivamente e comunque entro quattro giorni di negoziazione. L’AESFEM deve elaborare norme tecniche sul calcolo della soglia del 5% e sui casi di esenzione.

Estensione della trasparenza agli strumenti finanziari con effetto economico analogo

Gli obblighi di notifica si estendono a strumenti finanziari che conferiscono il diritto di acquisire azioni o che hanno un effetto economico simile, inclusi titoli, opzioni, future, swaps, interest rate agreements, CFD e altri contratti analoghi. Il numero di diritti di voto si calcola, in linea di principio, sull’intero nozionale delle azioni sottostanti; per i soli strumenti con regolamento in contanti si applica un coefficiente delta. L’AESFEM deve specificare i metodi di calcolo e tenere aggiornato un elenco indicativo degli strumenti rilevanti.

Aggregazione delle partecipazioni e ri-notifica

Gli obblighi di notifica si applicano anche quando la somma dei diritti di voto detenuti in via diretta o indiretta e di quelli riferiti agli strumenti finanziari raggiunge, supera o scende sotto le soglie di notifica. È prevista inoltre una nuova notifica quando strumenti finanziari già notificati si trasformano in azioni sottostanti tali da far superare una soglia rilevante.

Accesso alle informazioni regolamentate e punto di accesso elettronico europeo

La direttiva rafforza l’accessibilità transfrontaliera delle informazioni regolamentate, prevedendo standard minimi per la diffusione, per lo stoccaggio centrale e per l’interoperabilità dei sistemi. Entro il 1o gennaio 2018 deve essere istituito un portale che funge da punto di accesso elettronico europeo, predisposto e gestito dall’AESFEM, con accesso ai meccanismi nazionali di deposito. L’AESFEM deve inoltre definire specifici requisiti tecnici e un formato standard di trasmissione.

Poteri delle autorità competenti, sanzioni e pubblicazione delle decisioni

Gli Stati membri devono assicurare misure e sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni di recepimento. Per le violazioni in materia di pubblicazione delle informazioni e di notifica delle partecipazioni rilevanti sono previste, almeno, dichiarazione pubblica, ordine di cessazione della violazione e sanzioni pecuniarie fino a 10 000 000 EUR o al 5% del fatturato annuo per le persone giuridiche, e fino a 2 000 000 EUR per le persone fisiche, ovvero fino al doppio dei profitti o delle perdite evitate se superiore. È inoltre prevista la possibile sospensione dei diritti di voto per le violazioni relative alle partecipazioni rilevanti. Le decisioni sanzionatorie vanno di regola pubblicate, salvo casi di rischio per la stabilità finanziaria, per indagini in corso o per danni gravi e sproporzionati, con tutela della proporzionalità rispetto ai dati personali.

Modifiche alla direttiva 2003/71/CE e alla direttiva 2007/14/CE

Per i paesi terzi si adegua la definizione di Stato membro d’origine nella direttiva prospetto, in coerenza con la nuova disciplina della trasparenza. La direttiva 2007/14/CE è in larga parte abrogata/soppressa, integrando nella direttiva 2004/109/CE le regole sulla scelta e notifica dello Stato membro d’origine.

Recepimento, riesame ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore e comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate. La Commissione deve presentare una relazione di riesame entro il 27 novembre 2015, anche sull’impatto per i piccoli e medi emittenti, sull’efficacia delle sanzioni e sul metodo di calcolo dei diritti di voto relativi agli strumenti finanziari. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaritrasparenza societariagoverno societariosanzioni amministrativeprospetto e ammissione alla negoziazione

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