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direttiva

Direttiva 2013/48

Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 , relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari

Normativa europea32013L0048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva stabilisce standard minimi comuni per rafforzare i diritti procedurali di indagati, imputati e persone ricercate nel mandato d’arresto europeo, con l’obiettivo di accrescere la fiducia reciproca tra gli ordinamenti penali degli Stati membri. Regola in particolare l’accesso tempestivo al difensore, la riservatezza delle comunicazioni, l’informazione a un terzo della privazione della libertà, i contatti con terzi e con le autorità consolari. Gli Stati membri conservano margini di discrezionalità sulle modalità applicative, ma devono rispettare i limiti, le garanzie e i requisiti di proporzionalità previsti, nonché recepire la direttiva entro il 27 novembre 2016.

Norme minime sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, nonché sul diritto di informare un terzo e di comunicare con terzi e autorità consolari in caso di privazione della libertà personale.

Ambito di applicazione

Si applica agli indagati e imputati nei procedimenti penali a partire dal momento in cui sono informati dalle autorità competenti di essere indagati o imputati per un reato, fino alla decisione definitiva che conclude il procedimento, inclusi pena e impugnazioni. Si applica inoltre alle persone ricercate nell’ambito del procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo dal momento dell’arresto nello Stato membro di esecuzione, nonché alle persone che, durante un interrogatorio di polizia o di altra autorità di contrasto, diventano indagati o imputati. Per i reati minori, l’ambito è limitato ai procedimenti dinanzi a una giurisdizione penale competente nei casi indicati dall’articolo 2, paragrafo 4; in ogni caso la direttiva si applica integralmente se vi è privazione della libertà personale. Restano salvi il diritto a un equo processo e gli obblighi derivanti da CEDU e Carta; la disciplina non si applica, secondo i considerando, ai reati minori commessi in carcere e a taluni reati militari trattati da un ufficiale di comando.

Diritto di avvalersi di un difensore, informazione a terzi e comunicazioni in caso di privazione della libertà personale

La direttiva 2013/48/UE inserisce nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia norme minime comuni sui diritti procedurali dell’indagato, dell’imputato e della persona ricercata in un procedimento di mandato d’arresto europeo. Essa si colloca nel percorso avviato con la tabella di marcia del 2009 e mira a rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, assicurando garanzie effettive della difesa in linea con Carta, CEDU e giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Finalità e impostazione generale

La direttiva persegue un obiettivo di armonizzazione minima: non uniforma integralmente il processo penale, ma impone agli Stati membri di raggiungere un risultato comune in materia di difesa tecnica, contatti con terzi e assistenza consolare. Il legislatore dell’Unione lascia alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi, purché i diritti siano effettivi, tempestivi e conformi ai limiti di proporzionalità previsti.

Ambito di applicazione

L’articolo 2 stabilisce che la disciplina si applica agli indagati e imputati dal momento in cui sono informati ufficialmente di essere perseguiti per un reato, sino alla definizione definitiva del procedimento, compresa l’eventuale fase esecutiva della pena e le impugnazioni. Si applica anche alle persone ricercate nell’ambito dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo dal momento dell’arresto nello Stato membro di esecuzione, nonché alle persone che, nel corso di un interrogatorio, mutano status da terzi a indagati/imputati.

Per i reati minori, la direttiva ammette un ambito più ristretto nei casi in cui la sanzione sia inflitta da un’autorità non penale ma possa essere impugnata o deferita a una giurisdizione penale, oppure quando la privazione della libertà personale non sia prevista come sanzione. Tuttavia, la tutela si applica sempre integralmente quando vi sia privazione della libertà personale.

Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale

L’articolo 3 è il nucleo della direttiva. Gli Stati membri devono assicurare che il difensore sia disponibile in tempi tali da consentire una difesa concreta ed effettiva e, in ogni caso, prima dell’interrogatorio, quando siano eseguiti atti investigativi o di raccolta delle prove previsti dal diritto nazionale, senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale e prima della comparizione davanti al giudice.

Il diritto include:

  • incontro riservato con il difensore;
  • comunicazione riservata con il difensore, anche prima dell’interrogatorio;
  • presenza e partecipazione effettiva del difensore all’interrogatorio;
  • presenza del difensore in ricognizioni di persone, confronti e ricostruzioni della scena del crimine, se tali atti sono previsti dal diritto nazionale e l’interessato vi partecipa o può parteciparvi.

Gli Stati membri devono inoltre rendere disponibili informazioni generali per aiutare l’interessato a trovare un difensore. Per le persone private della libertà personale, devono essere adottate misure che rendano effettivo il diritto alla difesa tecnica, anche predisponendo la nomina di un difensore se manca, salvo rinuncia valida.

Deroghe temporanee al diritto di difesa

La direttiva consente deroghe soltanto in via eccezionale e nella sola fase pre-processuale. In caso di lontananza geografica che renda impossibile l’assistenza senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà, gli Stati membri possono differire temporaneamente l’accesso al difensore.

Possono inoltre derogare ai diritti di incontro, comunicazione e partecipazione del difensore quando vi sia una necessità impellente di evitare:

  • gravi conseguenze negative per vita, libertà o integrità fisica di una persona;
  • un sostanziale pregiudizio a un procedimento penale che richieda un intervento immediato delle autorità inquirenti.

Le deroghe devono essere proporzionate, rigorosamente limitate nel tempo, non basate solo sul tipo o sulla gravità del reato e non devono compromettere l’equità complessiva del procedimento. L’articolo 8 richiede inoltre una decisione motivata caso per caso, soggetta a controllo giurisdizionale se adottata da autorità non giudiziaria.

Riservatezza delle comunicazioni

L’articolo 4 impone agli Stati membri di rispettare la riservatezza di tutte le comunicazioni tra difensore e assistito, comprese corrispondenza, colloqui telefonici e altre forme di comunicazione consentite dal diritto nazionale. Il considerando 33 chiarisce che il principio è centrale per l’effettività della difesa e che le misure di controllo della corrispondenza o di sorveglianza legittima non possono tradursi nella lettura delle comunicazioni difensive.

Diritto di informare un terzo e tutela dei minori

L’articolo 5 garantisce all’arrestato o detenuto il diritto di far informare senza indebito ritardo almeno una persona da lui indicata, come un familiare o un datore di lavoro. Per i minori, il titolare della responsabilità genitoriale deve essere informato quanto prima della privazione della libertà e dei relativi motivi, salvo contrasto con l’interesse superiore del minore; in tal caso va avvisato un altro adulto idoneo.

Sono ammesse deroghe temporanee solo in presenza di motivi imperativi, quali la tutela della vita, libertà o integrità fisica di una persona, oppure la necessità di prevenire un sostanziale pregiudizio al procedimento penale. Quando la deroga riguarda un minore, un’autorità competente per la protezione o il benessere dei minori deve essere informata senza ritardo.

Diritto di comunicare con terzi durante la detenzione

L’articolo 6 riconosce il diritto di comunicare senza indebito ritardo con almeno un terzo indicato dall’interessato. Gli Stati membri possono limitare o differire tale diritto solo per esigenze imperative o operative proporzionate, come la prevenzione di gravi danni alla persona, la tutela del procedimento penale, la prevenzione di reati, la partecipazione a un’udienza o la protezione delle vittime. Anche qui, se necessario, deve essere valutata la possibilità di comunicare con un altro terzo indicato dalla persona detenuta.

Comunicazioni e assistenza consolare

L’articolo 7 riconosce agli stranieri privati della libertà il diritto di informare le autorità consolari del proprio Stato di cittadinanza e di comunicare con esse senza indebito ritardo. In caso di doppia cittadinanza, l’interessato sceglie l’autorità consolare da contattare. Sono previsti anche il diritto di visita, di conversazione e di corrispondenza con le autorità consolari e il diritto a un’assistenza legale predisposta da tali autorità, se richiesto e con il loro consenso.

Mandato d’arresto europeo: difesa nello Stato di esecuzione e nello Stato di emissione

L’articolo 10 disciplina specificamente la persona ricercata nell’ambito del mandato d’arresto europeo. Essa ha diritto di avvalersi di un difensore nello Stato membro di esecuzione dal momento dell’arresto, con diritto di incontro, comunicazione e partecipazione del difensore all’audizione davanti all’autorità giudiziaria di esecuzione.

La persona ricercata deve essere informata senza ritardo del diritto di nominare un difensore anche nello Stato membro di emissione. Il difensore nello Stato di emissione non sostituisce quello nello Stato di esecuzione, ma lo assiste fornendo informazioni e consulenza per l’effettivo esercizio dei diritti riconosciuti dalla decisione quadro 2002/584/GAI. Il meccanismo non può incidere sui termini di consegna previsti da tale decisione quadro.

Patrocinio a spese dello Stato, mezzi di ricorso e prova

L’articolo 11 lascia impregiudicato il diritto nazionale sul patrocinio a spese dello Stato, purché sia conforme a Carta e CEDU. L’articolo 12 impone agli Stati membri di assicurare rimedi effettivi in caso di violazione dei diritti della direttiva.

In materia probatoria, gli Stati membri devono garantire che, nella valutazione di dichiarazioni o prove acquisite in violazione del diritto di accesso al difensore, o durante una deroga autorizzata, siano comunque rispettati i diritti della difesa e l’equità del procedimento, senza pregiudicare le regole nazionali sull’ammissibilità della prova.

Persone vulnerabili, livello minimo e tutela rafforzata

L’articolo 13 impone di tenere conto delle particolari esigenze delle persone vulnerabili. La direttiva contiene una clausola di non regressione all’articolo 14: nessuna sua disposizione può ridurre garanzie derivanti da Carta, CEDU, altre fonti internazionali o dal diritto nazionale più protettivo.

I considerando sottolineano anche la tutela dei minori: la rinuncia ai diritti deve essere consapevole, volontaria e comprensibile; se il minore è detenuto, il titolare della responsabilità genitoriale deve essere informato quanto prima, salvo che ciò sia contrario al suo interesse superiore.

Recepimento, applicazione e controlli successivi

L’articolo 15 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 27 novembre 2016 e di informarne la Commissione, trasmettendo il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

L’articolo 16 prevede una relazione della Commissione entro il 28 novembre 2019 sulla conformità degli Stati membri, includendo una valutazione specifica dell’applicazione delle deroghe dell’articolo 3, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, con eventuali proposte legislative.

Profili pratici per i professionisti

Per avvocati e commercialisti che assistano soggetti coinvolti in procedimenti penali o nel mandato d’arresto europeo, la direttiva è rilevante soprattutto per:

  • la tempestività dell’assistenza difensiva e la validità di eventuali rinunce;
  • la gestione delle comunicazioni riservate e dei colloqui con il difensore;
  • la tutela di minori e soggetti vulnerabili;
  • la verifica della legittimità di eventuali deroghe temporanee;
  • il coordinamento transfrontaliero difensivo nei casi di mandato d’arresto europeo.

La disciplina lascia agli Stati membri margini organizzativi, ma pretende standard effettivi e controllabili, con particolare attenzione alla proporzionalità delle limitazioni e alla salvaguardia dell’equità complessiva del procedimento.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 fissa norme minime sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, sul diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e sul diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

Ambito soggettivo e temporale

L’articolo 2 individua l’applicazione agli indagati/imputati dal momento della comunicazione ufficiale dell’accusa fino alla conclusione definitiva del procedimento; alle persone ricercate dal momento dell’arresto; e alle persone che diventano indagati/imputati durante un interrogatorio. Per i reati minori, l’applicazione è ridotta nei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 4, ma resta piena in caso di privazione della libertà personale.

Accesso al difensore nel procedimento penale

L’articolo 3 impone agli Stati membri di assicurare l’assistenza del difensore in tempo utile ed effettivo, e comunque prima dell’interrogatorio, quando si compiono atti investigativi di raccolta prove previsti dal diritto nazionale, senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale e prima della comparizione davanti al giudice. Sono garantiti incontri e comunicazioni riservate, presenza e partecipazione effettiva del difensore all’interrogatorio e la sua presenza in ricognizioni, confronti e ricostruzioni della scena del crimine.

Deroghe temporanee al diritto di difesa

Gli articoli 3, paragrafi 5 e 6, e 8 consentono deroghe solo in circostanze eccezionali, per motivi imperativi tassativi: lontananza geografica che renda impossibile l’assistenza senza ritardo, necessità di evitare gravi conseguenze per vita/libertà/integrità fisica, oppure necessità di impedire un grave pregiudizio al procedimento penale. Le deroghe devono essere proporzionate, limitate nel tempo, non basate solo sulla gravità del reato, non compromettere l’equità del procedimento e, se autorizzate da autorità non giudiziaria, essere soggette a controllo giurisdizionale.

Riservatezza delle comunicazioni

L’articolo 4 tutela la riservatezza di incontri, corrispondenza, telefonate e altre comunicazioni consentite tra indagato/imputato e difensore. Restano salve le procedure nazionali in caso di sospetto coinvolgimento del difensore in un reato e le misure di sorveglianza legittime o di sicurezza nazionale richiamate nei considerando.

Informazione a un terzo della privazione della libertà personale

L’articolo 5 riconosce a indagati e imputati privati della libertà il diritto di far informare senza indebito ritardo almeno una persona da loro indicata. Per i minori, il titolare della responsabilità genitoriale deve essere informato quanto prima, salvo contrasto con l’interesse superiore del minore, nel qual caso va avvisato un altro adulto idoneo. Sono previste deroghe temporanee per motivi imperativi di tutela della vita/libertà/integrità fisica o per evitare di compromettere sostanzialmente un procedimento penale.

Comunicazione con terzi durante la detenzione

L’articolo 6 garantisce il diritto di comunicare senza indebito ritardo con almeno un terzo indicato dall’interessato. Gli Stati membri possono limitare o differire tale diritto per esigenze imperative o operative proporzionate, anche per prevenire gravi conseguenze, reati o pregiudizi al procedimento.

Comunicazione con le autorità consolari

L’articolo 7 riconosce ai cittadini stranieri detenuti il diritto di informare le autorità consolari del proprio Stato e di comunicare con esse; in caso di doppia o multipla cittadinanza, l’interessato sceglie lo Stato consolare. Sono previsti anche visita, conversazione, corrispondenza e assistenza legale consolare, nei limiti del consenso delle autorità consolari e del diritto nazionale.

Rinuncia ai diritti

L’articolo 9 consente la rinuncia ai diritti previsti dagli articoli 3 e 10 solo se l’interessato ha ricevuto informazioni chiare, sufficienti e comprensibili sulle conseguenze e se la rinuncia è volontaria e inequivocabile. La rinuncia e le circostanze vanno verbalizzate; la revoca è possibile in ogni momento e produce effetto da quel momento.

Diritti nel mandato d’arresto europeo

L’articolo 10 riconosce alla persona ricercata il diritto di avvalersi di un difensore nello Stato membro di esecuzione dal momento dell’arresto, con diritto di incontrarlo, comunicare con esso e farlo partecipare all’audizione davanti all’autorità giudiziaria di esecuzione. L’autorità di esecuzione deve informare senza ritardo la persona ricercata del diritto di nominare un difensore nello Stato membro di emissione e, se richiesto, attivare la cooperazione con l’autorità competente dello Stato di emissione. Il diritto di nominare un difensore nello Stato di emissione non incide sui termini della decisione quadro 2002/584/GAI.

Patrocinio a spese dello Stato e rimedi

L’articolo 11 fa salvo il diritto nazionale sul patrocinio a spese dello Stato, conforme a Carta e CEDU. L’articolo 12 impone mezzi di ricorso effettivi per la violazione dei diritti della direttiva e prescrive che, nella valutazione di dichiarazioni o prove acquisite in violazione del diritto di accesso al difensore o durante una deroga autorizzata, siano rispettati i diritti della difesa e l’equità del procedimento.

Persone vulnerabili e non regressione

L’articolo 13 impone di tener conto delle particolari esigenze degli indagati e imputati vulnerabili. L’articolo 14 stabilisce che la direttiva non può ridurre la protezione offerta da Carta, CEDU, altre norme internazionali o dal diritto nazionale più favorevole.

Recepimento, relazione e applicazione territoriale

L’articolo 15 impone il recepimento entro il 27 novembre 2016 e la comunicazione alla Commissione delle disposizioni di recepimento e delle norme interne fondamentali. L’articolo 16 prevede una relazione della Commissione entro il 28 novembre 2019, anche sull’applicazione delle deroghe dell’articolo 3, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 8. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e non vincola Regno Unito, Irlanda e Danimarca secondo i protocolli richiamati nei considerando.

Come è indicizzato

Materiediritto processuale penalediritti della difesamandato d'arresto europeodiritti fondamentaliassistenza consolare

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