Cassazione Civile, Ordinanza n. 27165/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla sospensione dal servizio di una magistrata ordinaria tra novembre 2006 e aprile 2008. Durante tale periodo le fu corrisposta la retribuzione per intero, anziché nella misura ridotta a un terzo prevista dall’art. 10 del d.lgs. n. 109/2006. Nel 2013 le venne notificata cartella esattoriale per la restituzione delle somme asseritamente indebitamente percepite, oltre che per il pagamento di un contributo unificato giudiziario. La interessata propose opposizione alla cartella; il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere ritenendo implicitamente rinunciata la domanda per mancata comparizione all’udienza. In appello la Corte territoriale riformò la decisione e dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Nel ricorso per cassazione furono dedotti quattro motivi: 1) erroneo diniego di giurisdizione del giudice del lavoro, sostenendo che la lite riguardasse solo la restituibilità delle somme, la decadenza dall’iscrizione a ruolo, la prescrizione e il conteggio del presunto surplus; 2) nullità della sentenza d’appello per mancata indicazione del giudice munito di giurisdizione e dei termini di riassunzione; 3) contraddittorietà della motivazione sulla giurisdizione, asseritamente indicata anche in favore del giudice tributario; 4) omessa pronuncia sulla domanda cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva della cartella. La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure, affermando che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo poiché attiene a diritti patrimoniali connessi al rapporto di lavoro di un magistrato ordinario; che la sentenza di appello è valida se il giudice munito di giurisdizione è indicato in motivazione; che non vi è contraddizione nell’avere distinto i due crediti iscritti a ruolo, uno devoluto al giudice amministrativo e l’altro al giudice tributario, restando comunque esclusa la giurisdizione del giudice ordinario; e che la doglianza sulla cautela è inammissibile, sia perché la decisione cautelare non è ricorribile per cassazione per difetto di decisorietà, sia perché la domanda è stata comunque implicitamente respinta per assorbimento. È stato inoltre osservato d’ufficio che non si era formato giudicato interno sulla giurisdizione, poiché la sentenza di primo grado non aveva deciso il merito ma si era limitata a dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha confermato la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la domanda relativa alla restituzione di somme retributive erogate a una magistrata ordinaria sospesa e alla relativa riscossione esulasse dalla giurisdizione ordinaria e appartenesse, per il profilo del rapporto di lavoro, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; per il credito concernente il contributo unificato ha rilevato la diversa devoluzione al giudice tributario, ma senza che ciò incidesse sull’esito della censura. Ha inoltre ritenuto validamente assolto l’onere di indicare il giudice munito di giurisdizione in motivazione e inammissibile la censura sulla domanda cautelare. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Le doglianze relative alla giurisdizione, alla nullità della sentenza e all’omessa pronuncia sono state valutate entro i limiti dei rispettivi motivi di ricorso, ma il vizio ex n. 5 non era coerente con la censura di omessa pronuncia.
art. 37 c.p.c.
La questione di giurisdizione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, nel testo ratione temporis applicabile.
art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001
Le controversie relative ai rapporti di lavoro dei magistrati ordinari e ai diritti patrimoniali connessi restano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 3 d.lgs. n. 165 del 2001
I magistrati ordinari, come altre categorie non privatizzate, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti.
art. 59 L. n. 69 del 2009
È sufficiente, ai fini della validità della decisione dichiarativa del difetto di giurisdizione, l’indicazione in motivazione del giudice ritenuto munito di giurisdizione.
art. 374 c.p.c.
La trattazione da parte della sezione semplice è stata ritenuta corretta in ragione della questione di giurisdizione già affrontata dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il procedimento in camera di consiglio con conclusioni scritte del pubblico ministero.
art. 10 d.lgs. n. 109 del 2006
Indica il parametro normativo per la riduzione della retribuzione durante la sospensione del magistrato.
d.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, per il rigetto del ricorso.
d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come base del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Le controversie che attengono ai diritti patrimoniali connessi al rapporto di lavoro di un magistrato ordinario, in quanto rimasto in regime pubblicistico, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e non a quella del giudice ordinario, anche quando la pretesa riguarda la restituzione di somme già corrisposte.
- Ai fini dell’art. 59 L. n. 69/2009, la sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione è valida se indica in motivazione il giudice ritenuto munito di giurisdizione, anche se il dispositivo si limita a dichiarare il difetto di giurisdizione senza ulteriori specificazioni.
- L’indicazione del giudice munito di giurisdizione non richiede la precisazione dell’organo competente all’interno della diversa giurisdizione, poiché il giudice che declina la giurisdizione non deve risolvere le ripartizioni interne a una giurisdizione estranea.
- La contestazione della giurisdizione resta tale anche se la parte allega questioni accessorie come prescrizione, decadenza o errore di conteggio delle somme, quando l’oggetto sostanziale della lite è il rapporto di lavoro pubblico e i diritti patrimoniali ad esso connessi.
- La censura di omessa pronuncia su una domanda cautelare non è proponibile con il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. e, comunque, i provvedimenti cautelari non sono ricorribili per cassazione se privi di decisorietà.
- Il giudicato implicito sulla giurisdizione non si forma quando la sentenza di primo grado non decide il merito ma si limita a una declaratoria atipica di cessazione della materia del contendere o di carenza di interesse; in tal caso la giurisdizione può essere rilevata d’ufficio in appello.
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