Sentenza n. 10744/2026 - Roma, Sezione 3B
Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 5506/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Capaccioli, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 12030/2024, pubblicata in data 13/05/2025, notificata in data 09/07/2025, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto l'inquadramento stipendiale e il pagamento di somme arretrate
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all'inquadramento, ai fini giuridici ed economici, nella fascia stipendiale 3-8 anni con decorrenza dal 1° settembre 2015 e aveva condannato il Ministero al pagamento di € 11.913,79, oltre tredicesima e interessi legali, nonché di parte delle spese legali. Deduceva l'inadempimento dell'Amministrazione, rimasta inerte, e chiedeva l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha dimostrato l'avvenuto adempimento né indicato circostanze sopravvenute ostative.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso quanto all'esecuzione del giudicato, ritenendo provato l'inadempimento dell'Amministrazione. In applicazione dell'art. 64 c.p.a. e dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha rilevato che spettava all'Amministrazione dimostrare l'adempimento o dedurre eventuali sopravvenienze ostative, cosa che non è avvenuta. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Ha invece respinto la domanda di astreinte, ritenendo che il ritardo non fosse sufficientemente significativo da evidenziare una mancanza di volontà di adempiere e che non fosse quindi equo applicare una penalità di mora. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 900 oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta perché il ritardo non è stato ritenuto significativo della mancata volontà di adempiere e l'applicazione della penalità non è stata considerata equa.
art. 64 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione che afferma di avere adempiuto al comando giudiziale deve dimostrare l'adempimento; nel caso concreto non ha fornito tale prova né ha indicato sopravvenienze ostative.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente dimostra l'esistenza e il passaggio in giudicato del titolo e allega l'inadempimento, spetta all'Amministrazione dimostrare l'avvenuta esecuzione del comando giudiziale oppure indicare circostanze sopravvenute che ne impediscano l'attuazione.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire alla scadenza infruttuosa del termine assegnato all'Amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente per il solo ritardo nell'esecuzione del giudicato: occorre valutare se il ritardo evidenzi una significativa mancanza di volontà di adempiere e se l'astreinte sia equa nel caso concreto.
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