Ordinanza n. 124/2026 - Milano, Sezione 5
per ottenere l’accertamento: a) del diritto della ricorrente a vedersi restituire la somma di euro 37.120,8, oltre interessi, versati in eccesso e pretesi dal Comune a titolo di oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione per il rilascio del P.d.C. 3/2022 richiesto in data 24.02.2022 e relativo alla demolizione totale dei capannoni esistenti e ricostruzione con sagoma e sedime diversi ma nel rispetto della SL preesistente (doc. 1). b) della non debenza di maggiori oneri, contributi e sanzioni; e la conseguente CONDANNA: del Comune di Sedriano a restituire all'odierna ricorrente la somma di euro 37.120,8 oltre interessi e rivalutazione, versati in eccesso in relazione ai titoli edilizi sopra indicati, ovvero della diversa somma che dovesse emergere in corso di giudizio; nonché, ove occorrer possa, per la DISAPPLICAZIONE: - dell'art. 14 del Piano delle Regole, Normativa di Piano, nonché della scheda d'ambito n.2 “ambiti di ridefinizione funzionale” con cui è stato previsto che qualunque intervento venga realizzato sia da qualificarsi come nuova costruzione seppur l'intervento in questione rientri, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 380/01, nella definizione di ristrutturazione edilizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta e corresponsione di oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione ritenuti eccedenti, connessi al permesso di costruire relativo alla demolizione e ricostruzione di capannoni
Esito
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla restituzione di euro 37.120,8, oltre interessi e rivalutazione, asseritamente versati in eccesso al Comune di Sedriano a titolo di oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire n. 3/2022. L'intervento riguardava la demolizione totale di capannoni esistenti e la ricostruzione con sagoma e sedime diversi, nel rispetto della superficie lorda preesistente. La ricorrente ha inoltre chiesto l'accertamento della non debenza di ulteriori oneri, contributi e sanzioni, nonché, ove necessario, la disapplicazione dell'art. 14 del Piano delle Regole e della scheda d'ambito n. 2, nella parte in cui qualificano come nuova costruzione qualsiasi intervento realizzato nell'ambito, benché l'intervento dedotto in giudizio sarebbe riconducibile alla ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 380/2001. Con ordinanza istruttoria, il Collegio non ha ancora esaminato nel merito tali pretese: ha richiesto alla ricorrente di precisare motivatamente se persista l'interesse alla decisione e, in caso positivo, di aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicando eventuali atti o fatti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Al Comune è stato ordinato di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione.
La decisione
Il giudizio non è stato definito nel merito. Il TAR ha disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione, assegnando alle parti il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, nelle forme del processo amministrativo telematico. La ricorrente deve dichiarare la permanenza o meno dell'interesse alla decisione e aggiornare la situazione della controversia; il Comune deve depositare chiarimenti documentati, gli atti impugnati e la documentazione di corredo, se non già depositati. Il Collegio ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sull'incombente relativo alla permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata pronunciata alcuna statuizione definitiva sulla debenza o restituzione degli oneri, sulla qualificazione edilizia dell'intervento o sulla disapplicazione della disciplina urbanistica.
Norme richiamate
art. 3 d.P.R. 380/2001
La ricorrente assume che l'intervento di demolizione e ricostruzione, pur con sagoma e sedime diversi e nel rispetto della superficie lorda preesistente, rientri nella nozione di ristrutturazione edilizia.
art. 14 del Piano delle Regole
La ricorrente ne chiede, ove occorra, la disapplicazione nella parte in cui qualifica come nuova costruzione qualsiasi intervento realizzato nell'ambito considerato.
art. 64, comma 4, c.p.a.
È richiamato quale base per valutare il comportamento processuale della parte che non adempia all'incombente relativo alla permanenza dell'interesse alla decisione.
art. 63 c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni processuali applicate per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 65 c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni processuali applicate per l'acquisizione di chiarimenti e documentazione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare l'inerzia della parte, compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane ingiustificatamente inerte entro il termine assegnato, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di una controversia non ancora matura per una decisione congruente, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di chiarimenti documentati aggiornati e degli atti amministrativi e relativi allegati necessari alla ricostruzione della vicenda, assegnando alle parti un termine per l'adempimento.
- L'ordinanza istruttoria che richiede l'aggiornamento della situazione processuale non comporta una decisione sulle questioni sostanziali dedotte, le quali restano impregiudicate fino alla successiva definizione del giudizio.
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