Ordinanza n. 24/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 4.4.2024, n. 420.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o contestata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, del 4 aprile 2024, n. 420. Il TAR ha rilevato che la documentazione digitale allegata al ricorso, comprendente la sentenza da eseguire, il certificato di passaggio in giudicato e l'attestazione della relativa notificazione, non risultava presente nel sistema informatico della Giustizia amministrativa né era altrimenti visualizzabile. L'omesso deposito, nelle forme previste dalle regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico, del provvedimento oggetto di ottemperanza e dei documenti a corredo è stato ritenuto astrattamente idoneo a determinare l'inammissibilità del ricorso, anche rilevabile d'ufficio. Il Collegio ha pertanto ritenuto necessario concedere il termine previsto dall'art. 73 c.p.a. per consentire alle parti di interloquire sulla questione.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né ha ancora dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha rilevato d'ufficio la possibile carenza del deposito telematico della sentenza da ottemperare e della documentazione comprovante il passaggio in giudicato e la notificazione, ritenendo tale omissione potenzialmente decisiva ai fini dell'ammissibilità del ricorso. In applicazione dell'art. 73 c.p.a., ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026, così da consentire il contraddittorio sulla questione.
Norme richiamate
art. 13 comma 2 dell'allegato 2 al c.p.a.
Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico
Il deposito del provvedimento da ottemperare e della documentazione correlata deve avvenire nelle forme tecniche previste per il processo amministrativo telematico; l'omissione può incidere sull'ammissibilità del ricorso.
art. 73 c.p.a.
Il giudice deve consentire il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio prima di adottare la decisione, concedendo un termine alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il mancato deposito nelle forme previste dal processo amministrativo telematico del provvedimento di cui si chiede l'esecuzione e dei documenti comprovanti il passaggio in giudicato e la notificazione può costituire causa di inammissibilità rilevabile d'ufficio.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso, deve instaurare il contraddittorio sulla questione e concedere alle parti un termine ai sensi dell'art. 73 c.p.a. prima di definire il giudizio.
Come è indicizzato
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