Cassazione Penale, Sentenza n. 32177/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GIP di Benevento del 18/01/2024 che aveva riconosciuto la continuazione tra due sentenze e rideterminato la pena, sostenendo che il giudice competente per decidere fosse la Corte di appello di Napoli. Il motivo unico dedotto era la presunta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 665, comma 4 e 665, comma 2 c.p.p.: secondo il ricorrente, ai fini della determinazione del "giudice dell'esecuzione" dovesse considerarsi come "ultima sentenza irrevocabile" quella emessa dalla Corte di appello di Napoli (18/04/2012) che avrebbe modificato sostanzialmente la sentenza di primo grado, con conseguente attribuzione della competenza alla Corte di appello e non al GIP di Benevento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto che, nel giudizio di rinvio successivo ad annullamento con rinvio, non possa essere rimessa in discussione la competenza già attribuita dalla pronuncia di annullamento (art. 627, comma 1 c.p.p.), salvo il caso eccezionale previsto dall'art. 25 c.p.p. (emersione di nuove circostanze che mutino la qualificazione giuridica del fatto). Poiché tale eccezione non ricorreva, il rinvio operato dalla sentenza di annullamento aveva automaticamente attribuito la cognizione al medesimo giudice che aveva emesso il provvedimento annullato (il GIP di Benevento), e pertanto la censura del Procuratore era inammissibile. Rimane pertanto valido l'atto del GIP del 18/01/2024 che ha riconosciuto la continuazione e rideterminato la pena in complessivi 5 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione e 1.550,00 euro di multa.
Norme richiamate
art. 665 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'individuazione del "giudice dell'esecuzione" e alla nozione di sentenza irrevocabile che può determinare la competenza; la Corte però non ha ritenuto che ciò potesse sovvertire la competenza assegnata dal rinvio della Cassazione.
art. 627 cod. proc. pen.
Stabilisce che nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento; la Corte lo ha applicato per escludere la rilevabilità della questione di competenza sollevata dal Procuratore.
art. 25 cod. proc. pen.
Costituisce l'eccezione alla regola di inequivocabile devoluzione: solo se, nella fase rescindente, emergono nuove circostanze che mutano la qualificazione giuridica del fatto e quindi la competenza, può cambiare il giudice; la Corte ha ritenuto che tale situazione non ricorresse.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; è la disposizione invocata per enunciare le censure del Procuratore relative a violazione di norme processuali e questioni di competenza.
art. 627 cod. proc. pen. (giurisprudenza richiamata)
La Corte ha citato precedenti consolidati che affermano il principio dell'irretrattabilità del foro commissorio e l'impossibilità di rimettere in discussione la competenza nel giudizio di rinvio.
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla con rinvio, la competenza viene devoluta al giudice indicato nella pronuncia di annullamento e non può essere riformulata o contestata nel giudizio di rinvio, salvo la specifica eccezione prevista dall'art. 25 c.p.p.
- L'eccezione che consente di cambiare la competenza dopo il rinvio è molto limitata: devono emergere nuove circostanze che cambino la qualificazione giuridica del fatto (art. 25 c.p.p.). Se non ci sono tali novità, la competenza resta quella fissata dalla sentenza di annullamento.
- Le questioni di competenza relative al "giudice dell'esecuzione" e alla individuazione della sentenza "ultima e irrevocabile" vanno valutate tempestivamente e, se la Corte di cassazione ha già deciso e rinviato, non possono essere riesaminate nel rinvio salvo il caso eccezionale sopra richiamato.
- Quando si voglia contestare la competenza dopo un annullamento con rinvio, è necessario dimostrare l'esistenza di fatti nuovi o elementi sopravvenuti che incidano sulla qualificazione giuridica del reato; mere interpretazioni diverse delle norme processuali richiamate dalla sentenza rescindente non sono sufficienti.
- Per il pubblico ministero che impugni una decisione di merito del giudice dell'esecuzione occorre porre attenzione alle limitazioni procedurali del giudizio di rinvio: talune censure possono risultare inammissibili se mirano a rimettere in discussione la devoluzione operata dalla Cassazione.
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