Cassazione Penale, Sentenza n. 26071/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda l'esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria austriaca nei confronti di un soggetto richiesto in consegna per fatti ricondotti ad appropriazione indebita e truffa aggravata. Secondo la descrizione contenuta nel provvedimento, l'interessato avrebbe, insieme a complici ignoti, indotto in errore i responsabili di una società di spedizioni, tramite un'altra società di trasporti, facendosi affidare due carichi di alluminio da consegnare a un destinatario indicato, consegne che però non sarebbero mai avvenute, con un danno economico superiore a 175.000 euro. La Corte di appello aveva già autorizzato la consegna, ma la precedente decisione era stata annullata con rinvio dalla Cassazione perché non risultava la traduzione integrale in italiano del mandato di arresto europeo. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e del principio di contraddittorio, perché la Corte di appello, anziché disporre una nuova traduzione integrale, avrebbe nominato un traduttore per verificare se le pagine mancanti contenessero testo ulteriore e avrebbe così aggirato il dictum rescindente; 2) violazione di legge per mancata rinnovazione del giudizio di merito dopo l'annullamento con rinvio, con motivazione ritenuta solo apparente e meramente adesiva alla sentenza annullata; 3) violazione di legge per genericità della descrizione del reato nel mandato di arresto europeo, ritenuta insufficiente a consentire la difesa e il controllo della doppia incriminazione ai sensi della legge n. 69 del 2005, nonché per omessa valutazione della documentazione difensiva che, secondo il ricorrente, dimostrerebbe l'avvenuto scarico della merce e una vicenda di rilievo solo civilistico; inoltre si è lamentato il mancato accertamento della possibile localizzazione del fatto in tutto o in parte in Italia ai fini dell'eventuale rifiuto facoltativo della consegna e la mancata considerazione delle condizioni di salute dell'interessato e della compatibilità con il regime carcerario austriaco.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, spiegando che la Corte di appello aveva accertato, tramite traduttore, che la traduzione italiana già agli atti riproduceva integralmente il contenuto del mandato di arresto europeo e che le pagine contestate non contenevano un testo ulteriore bisognoso di traduzione aggiuntiva; ha inoltre escluso la violazione del contraddittorio per gli accertamenti non procedimentalizzati compiuti ai fini della decisione. Ha dichiarato infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte di appello non si era limitata a recepire acriticamente la precedente decisione annullata, ma aveva espressamente condiviso e sviluppato gli argomenti già posti a base della decisione. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto sufficiente la contestazione del fatto come falsa attestazione di trasporti mai avvenuti e ha affermato che la Corte territoriale aveva correttamente escluso di dover rivalutare le basi indiziarie dell'imputazione, riservate al procedimento nello Stato richiedente; ha inoltre ribadito che, ai fini della doppia punibilità, non occorre perfetta corrispondenza tra le norme incriminatrici dei due ordinamenti, essendo sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile in entrambi. Ha poi richiamato il principio secondo cui il rifiuto facoltativo per fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato presuppone l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato, e ha rilevato che le allegazioni sullo stato di salute erano comunque non specificate in modo tale da smentire l'affermazione della Corte di appello circa la possibilità di cura in Austria. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 6, comma 7, legge n. 69 del 2005
La traduzione italiana del mandato di arresto europeo deve contenere tutte le informazioni utili alla difesa del consegnando e consentire il controllo di legalità dell'autorità giudiziaria italiana.
art. 7, comma 1, legge n. 69 del 2005
La doppia punibilità non richiede identità tra le fattispecie astratte dei due ordinamenti, essendo sufficiente che la concreta condotta sia punibile come reato in entrambi.
art. 18-bis, comma 1, lett. b), legge n. 69 del 2005
Il rifiuto facoltativo per fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato presuppone l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato.
art. 627 cod. proc. pen.
Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che ciò fosse avvenuto.
art. 640 cod. pen.
È richiamato solo come possibile qualificazione della condotta ai fini della doppia punibilità, in alternativa all'appropriazione indebita.
art. 646 cod. pen.
È richiamato solo come possibile qualificazione della condotta ai fini della doppia punibilità, in alternativa alla truffa.
art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005
Disposizione richiamata nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione sulla consegna.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, la traduzione in italiano dell'atto deve essere integrale e tale da consentire alla difesa e al giudice italiano di verificare compiutamente i dati rilevanti per la decisione e le eventuali cause ostative alla consegna.
- Il contraddittorio è necessario nel procedimento di consegna, ma gli accertamenti tecnici o verificatori disposti dal giudice per accertare se la traduzione agli atti sia realmente integrale non sono di per sé soggetti a una forma procedimentale rigidamente tipizzata, quando servono solo alla decisione.
- In sede di controllo sul mandato di arresto europeo il giudice dello Stato richiesto non deve rivalutare nel merito gli indizi o la prova del fatto, poiché tale verifica spetta al procedimento nello Stato emittente.
- La doppia incriminazione va verificata sulla base della concreta fattispecie descritta nel mandato e non richiede un'identità perfetta tra le norme incriminatrici dei due ordinamenti, essendo sufficiente la punibilità del fatto in entrambi.
- La descrizione del fatto contenuta nel mandato è sufficiente se consente di individuare il nucleo essenziale dell'addebito e di effettuare il controllo richiesto dalla legge, anche quando la qualificazione giuridica possa essere alternativa tra più figure di reato.
- Il motivo facoltativo di rifiuto fondato sulla territorialità richiede l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo fatto; non basta la sola allegazione che parte della condotta si sia svolta in Italia.
- Le deduzioni difensive relative a condizioni di salute ostative alla consegna devono essere specifiche e tali da mettere in discussione l'affermazione secondo cui l'assistenza sanitaria può essere garantita nello Stato richiedente.
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