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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22660/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il provvedimento coercitivo emesso dal GIP (24/11/2023) per il reato di concorso in rapina pluriaggravata. Il ricorrente deduceva carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria, lamentando il travisamento della prova e l'eccessiva valorizzazione di indizi 'labili' quali localizzazione del cellulare, traffico telefonico e contatti con i presunti autori. Sosteneva inoltre che la condotta dovesse essere ricondotta al reato di favoreggiamento (art. 378 c.p.) e richiamava violazioni delle regole di giudizio (artt. 273 e 192, comma 2, c.p.p.). L'alibi indicato (presenza nei pressi di Milano) veniva contestato dalla ricostruzione accusatoria basata sul tracciamento del cellulare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale per il riesame avesse correttamente valutato la congruenza di elementi indiziari convergenti: localizzazione dell'utenza cellulare in prossimità del luogo e momento di interesse, contatti telefonici con i presunti autori nelle ore del fatto, disponibilità di una vettura compatibile con quella ripresa, e il fallimento dell'alibi. La Corte ha considerato le censure come una riedizione di valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità e ha affermato il principio secondo cui l'alibi dimostratosi falso può assumere valore indiziante. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). La sentenza è stata altresì disposta la comunicazione al ricorrente detenuto ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base procedurale del ricorso contro il provvedimento cautelare; la Corte indica che il ricorso non ha prospettato vizi che incidano sulla legittimità della conferma del provvedimento.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come regola di giudizio; la Corte ritiene che le censure concernenti la motivazione e la logica del giudizio siano in realtà una ricostruzione di merito e non evidenziano vizi di legittimità tali da rendere illegittimo il provvedimento impugnato.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione a regole probatorie; la Corte non ha ritenuto sussistere una violazione formale o logica di dette regole, confermando la valutazione probatoria svolta dal giudice del riesame.

  • art. 378 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la condotta dovesse essere qualificata come favoreggiamento; la Corte ha ritenuto invece che gli elementi indiziari consentissero di ritenere un apporto consapevole e integrato nell'organizzazione del reato, giustificando la qualificazione in concorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità; applicata dalla Corte per disporre il pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen.

    Norma procedurale sulla comunicazione della sentenza al detenuto; la Corte dispone l'adempimento a cura del direttore dell'istituto penitenziario.

Massime di principio

  • Dati di localizzazione del cellulare e traffico telefonico, se coerenti e convergenti con altri elementi (contatti durante il fatto, presenza in luogo rilevante, disponibilità di mezzo compatibile), possono costituire gravità indiziaria sufficiente per misure cautelari.
  • Il fallimento o la dimostrazione della falsità dell'alibi può rafforzare gli indizi già esistenti: un alibi 'dimostratosi falso' assume valore indiziante, mentre un alibi semplicemente non provato ha valenza neutra.
  • In sede di legittimità la Corte non riesamina liberamente il merito delle valutazioni probatorie; le censure devono mirare a vizi di diritto o a manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione per essere accolte.
  • Per contestare efficacemente misure cautelari fondate su dati tecnici (es. localizzazione cellulare) è necessario produrre elementi tecnici chiari e specifici (consulenze tecniche che dimostrino incertezza o errore), non mere affermazioni generiche sulla 'labiltà' degli indizi.
  • La qualificazione del fatto (concorso vs. favoreggiamento) dipende dalla prova dell'apporto intenzionale e consapevole: elementi che indicano pianificazione o ruolo prestabilito rafforzano l'ipotesi di concorso.
  • I ricorsi manifestamente volti alla rielaborazione delle valutazioni di fatto rischiano di essere dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni accessorie (es. contributo alla Cassa delle ammende).

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