Sentenza n. 6396/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, - del provvedimento implicito di decadenza dalla graduatoria di merito delle candidate vincitrici per la nomina alla qualifica di Vice-Sovrintendente del ruolo femminile del Corpo di Polizia penitenziaria, per i posti disponibili al 31 dicembre 2022 con decorrenza 1^ gennaio 2023, approvata con decreto del 17 febbraio 2025, nell’ambito del concorso interno, per titoli e superamento di successivo corso di formazione, a complessivi n. 293 posti (n. 262 uomini; n. 31 donne) relativo alle vacanze disponibili nel periodo compreso tra 31 dicembre 2021 ed il 31 dicembre 2022, indetto con decreto del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria datato 16 febbraio 2024, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia; - di ogni ulteriore atto, ancorché ignoto, con cui si è proceduto alla esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale e al conseguente scorrimento della graduatoria, nonché di quelli antecedenti, concomitanti, conseguenti e/o comunque connessi ai superiori provvedimenti; nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente alla permanenza nella superiore graduatoria e all’ammissione della stessa al corso di formazione per Vice Sovrintendente che si terrà in occasione del successivo concorso, anche in sovrannumero; per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti: - del provvedimento del Direttore generale del Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria del 29 aprile 2025, notificato alla ricorrente il successivo 6 maggio 2025, con il quale si è disposta la revoca del precedente provvedimento, datato 24 aprile 2025, contenente l’assegnazione dell’-OMISSIS- - ricompresa tra i Vice Sovrintendenti appartenenti all’aliquota A e B - alla sede penitenziaria di -OMISSIS-; - di ogni ulteriore atto, antecedente, concomitante, conseguente e/o comunque connesso al superiore provvedimento, ancorché ignoto, ivi compresa, ove occorra, la nota n. -OMISSIS-.ID del 28 aprile 2025, menzionata nel provvedimento di cui innanzi e non in possesso della ricorrente, con la quale la Direzione Generale della Formazione ha trasmesso al D.A.P. l’elenco del personale di Polizia Penitenziaria che non ha frequentato il corso di formazione per l’accesso alla qualifica iniziale di Vice Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria, nella parte in cui inserisce l’-OMISSIS-, escludendola dal concorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decadenza dalla graduatoria e dalla procedura concorsuale per mancata partecipazione al corso di formazione, nonché successiva revoca dell’assegnazione alla sede penitenziaria
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, collocata al diciannovesimo posto della graduatoria delle candidate vincitrici dopo gli scorrimenti e convocata al corso di formazione con inizio il 24 febbraio 2025, non aveva potuto parteciparvi perché era stata dichiarata temporaneamente inidonea al servizio per novanta giorni, decorrenti dal 27 gennaio 2025, e doveva sottoporsi a terapie salvavita. Prima dell’inizio del corso aveva chiesto il differimento e l’ammissione, anche in sovrannumero, al corso successivo. L’Amministrazione aveva invece disposto, dapprima implicitamente e poi con atto espresso, la sua decadenza, ritenendo ingiustificata la mancata presentazione al corso, e aveva successivamente revocato l’assegnazione alla sede penitenziaria. Con il ricorso introduttivo sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 3, della lex specialis, il difetto di istruttoria, l’erroneità dei presupposti, il travisamento, l’ingiustizia manifesta, la violazione della proporzionalità, degli artt. 2, 3, 4 e 32 Cost., nonché dei principi di buona fede, leale collaborazione, meritocrazia e buon andamento. Con i motivi aggiunti sono stati dedotti, oltre ai medesimi vizi relativi all’art. 8 del bando, la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 443/1992, l’erroneità dei presupposti e l’ingiustizia manifesta, nonché l’illegittimità costituzionale della disciplina applicata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché nelle more l’Amministrazione aveva adottato un atto espresso di decadenza, ritualmente impugnato con motivi aggiunti. Ha invece accolto i motivi aggiunti e annullato gli atti impugnati. Quanto all’art. 18, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 443/1992, il Collegio ha ritenuto che il diritto di partecipare al primo corso successivo al riconoscimento dell’idoneità psico-fisica spetti anche al dipendente che, già ammesso al corso, non abbia potuto parteciparvi perché affetto da infermità precedente all’avvio del corso, quando siano necessarie terapie salvavita e sia impedito lo svolgimento delle attività giornaliere. La norma non richiede che l’infermità sia stata contratta durante il corso; tale interpretazione sarebbe inoltre incompatibile con gli artt. 3 e 32 Cost. La mancata partecipazione non poteva essere qualificata come priva di giustificato motivo ai sensi dell’art. 8 del bando, poiché era stata tempestivamente giustificata dalla necessità di effettuare terapie salvavita. È stato quindi riconosciuto il diritto della ricorrente a essere ammessa, anche in sovrannumero, al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 443/1992
È dimesso dai corsi di cui all'art. 16 il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure ivi previste
La disposizione si applica anche a chi, già ammesso al corso, non abbia potuto iniziarlo a causa di un’infermità precedente all’avvio del corso, quando siano necessarie terapie salvavita che impediscano lo svolgimento delle attività giornaliere; non è necessario che l’infermità sia stata contratta durante il corso.
art. 8, comma 3, della lex specialis
Coloro che non effettueranno la scelta, i rinunciatari al corso di formazione prima del suo inizio, nonché coloro che comunque non si presenteranno al corso senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti e sostituiti dai candidati utilmente classificati nella graduatoria nel rispetto della posizione assunta da ciascuno.
La decadenza presuppone l’assenza senza giustificato motivo; la mancata partecipazione dovuta alla necessità, tempestivamente rappresentata, di seguire terapie salvavita costituisce giustificato motivo e non consente l’esclusione dalla procedura.
artt. 3 e 32 Cost.
Sono richiamati come parametri costituzionali che impediscono di interpretare la disciplina in modo da escludere il beneficio quando l’infermità sia insorta prima dell’avvio del corso.
Massime di principio
- La previsione che consente al dipendente assente dal corso per gravi infermità che richiedono terapie salvavita di partecipare al primo corso successivo al riconoscimento dell’idoneità psico-fisica si applica anche quando l’infermità sia stata contratta prima dell’inizio del corso, purché il dipendente sia stato ammesso alla procedura e la condizione sanitaria impedisca la partecipazione alle attività formative.
- L’interpretazione della disciplina sui corsi di formazione deve essere costituzionalmente orientata e non può introdurre, in assenza di una previsione espressa, una limitazione del beneficio fondata esclusivamente sul momento in cui l’infermità è insorta, ove ciò contrasti con gli artt. 3 e 32 Cost.
- La clausola del bando che prevede la decadenza per la mancata presentazione al corso senza giustificato motivo non si applica quando l’assenza sia dovuta alla necessità di sottoporsi a terapie salvavita, purché tale necessità sia stata formalmente rappresentata all’Amministrazione prima dell’inizio del corso.
- Quando, nelle more del giudizio contro un provvedimento implicito di decadenza, l’Amministrazione adotta un provvedimento espresso di decadenza ritualmente impugnato con motivi aggiunti, il ricorso introduttivo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il giudice deve esaminare la legittimità del provvedimento espresso.
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