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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1108

Regolamento delegato (UE) 2024/1108 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’aeronavigabilità iniziale dei sistemi aeromobili senza equipaggio soggetti a certificazione e il regolamento delegato (UE) 2019/945 per quanto riguarda i sistemi aeromobili senza equipaggio e gli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio

Normativa europea32024R1108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo organico la disciplina della certificazione e dell’aeronavigabilità iniziale degli UAS certificati, introducendo espressamente la CMU come componente essenziale del sistema. Vengono adeguati il regolamento (UE) n. 748/2012 e il regolamento delegato (UE) 2019/945, con nuove definizioni, obblighi di progettazione e produzione, regole su identificazione, documentazione, manutenzione e permessi di volo. L’intervento mira a creare un quadro coerente per progettazione, omologazione e follow-up della sicurezza dei droni certificati, includendo anche alcuni requisiti tecnici delle classi C1-C3.

Modifica il quadro UE sulla certificazione iniziale, progettazione, produzione, identificazione e manutenzione dei sistemi aeromobili senza equipaggio soggetti a certificazione, adattando il regolamento (UE) n. 748/2012 e il regolamento delegato (UE) 2019/945 all’integrazione della "unità di controllo e monitoraggio" (CMU).

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti aeronautici e, in particolare, ai sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) soggetti a certificazione, comprensivi dell’aeromobile senza equipaggio e della relativa unità di controllo e monitoraggio (CMU). Incide inoltre sulle imprese di progettazione e di produzione, sui titolari o richiedenti di certificati di omologazione, certificati ristretti, certificati supplementari, autorizzazioni ETSO, approvazioni di progetto di riparazione e approvazioni di impresa di produzione, nonché sulle autorità competenti degli Stati membri e sull’EASA. Le modifiche toccano anche alcuni requisiti tecnici dei droni di classe C1, C2 e C3 del regolamento (UE) 2019/945. Il regolamento si applica dal 1º maggio 2025, mentre entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del quadro di certificazione per UAS e CMU

Il regolamento delegato (UE) 2024/1108 interviene sul sistema di certificazione dell’aviazione civile per adeguarlo alla crescente integrazione dei sistemi aeromobili senza equipaggio soggetti a certificazione. La finalità, richiamata nei considerando, è garantire un regime coerente e sicuro per progettazione, produzione, omologazione, identificazione e mantenimento dell’aeronavigabilità degli UAS certificati, tenendo conto del fatto che tali sistemi sono composti non solo dall’aeromobile senza equipaggio ma anche dalla sua unità di controllo e monitoraggio (CMU).

Ambito e ratio dell’intervento

Il regolamento modifica principalmente il regolamento (UE) n. 748/2012 e, in parallelo, il regolamento delegato (UE) 2019/945. Nei considerando si sottolinea che, per ragioni di sicurezza, la CMU deve essere soggetta alle medesime logiche di certificazione dell’aeromobile senza equipaggio, perché il sistema opera unitariamente. Viene inoltre chiarito che alcune configurazioni, come gli UAS più leggeri dell’aria o gli UAS impiegati per ricerca, sperimentazione o scopi scientifici in numero molto limitato, presentano un regime più limitato o speciale.

Modifiche al regolamento (UE) n. 748/2012: definizioni e impianto generale

Il regolamento aggiorna il titolo e la struttura della parte 21, includendo espressamente prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di CMU. Vengono introdotte o ridefinite le nozioni di:

  • unità di controllo e monitoraggio (CMU),
  • componente di unità di controllo e monitoraggio,
  • installazione della CMU,
  • sistema aeromobile senza equipaggio (UAS),
  • aeromobile con capacità di decollo e atterraggio verticale (VCA).

La parte 21 viene così resa applicabile non solo agli aeromobili e ai loro componenti tradizionali, ma anche alla catena tecnica e documentale propria degli UAS certificati.

Omologazione, progettazione e produzione

Le modifiche agli articoli 2, 8 e 9 del regolamento n. 748/2012 estendono gli obblighi di idoneità di progettazione e fabbricazione a UAS, CMU e componenti di CMU. L’impresa responsabile della progettazione o della produzione deve dimostrare la propria idoneità secondo la parte 21, con regole specifiche per imprese extra-UE, ammesse in via derogatoria a dimostrare l’idoneità tramite certificazioni del paese di stabilimento/fabbricazione, purché l’EASA abbia riconosciuto un sistema equivalente di controllo della conformità.

La disciplina della fabbricazione prevede anche che alcune parti, pertinenze e componenti di CMU possano essere installati in un prodotto omologato senza certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1), mentre in altri casi restano necessari i consueti meccanismi di certificazione o dichiarazione.

Regole di certificazione per UAS soggetti a certificazione

Nel regolamento delegato (UE) 2019/945, l’articolo 40 viene riformulato per individuare i casi in cui la progettazione, produzione e manutenzione degli UAS devono essere certificate. In particolare, la certificazione è richiesta per gli UAS che:

  • abbiano dimensione caratteristica pari o superiore a 3 m e siano destinati a operare sopra assembramenti di persone, salvo i più leggeri dell’aria;
  • siano progettati per il trasporto di persone;
  • siano progettati per il trasporto di merci pericolose e richiedano elevata robustezza per attenuare il rischio per terzi;
  • siano destinati a operazioni in categoria "specifica" quando l’autorità competente, sulla base della valutazione del rischio, conclude che il rischio non può essere mitigato adeguatamente senza certificazione.

È espressamente esclusa la regola generale per gli UAS appositamente progettati o modificati per ricerca, sperimentazione o scopi scientifici e suscettibili di essere prodotti in numero molto limitato: per questi è previsto un permesso di volo secondo la parte 21.

Requisiti applicabili e mantenimento dell’aeronavigabilità

Per gli UAS certificati, il regolamento richiede il rispetto dei regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) 2015/640, oltre al regolamento delegato (UE) 2024/1107 sul mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti. Il testo rafforza gli obblighi di conservazione documentale, manualistica e tracciabilità tecnica, imponendo al titolare del certificato di omologazione o di altre approvazioni di:

  • istituire sistemi di raccolta e analisi delle segnalazioni di non conformità;
  • mettere le informazioni a disposizione degli operatori;
  • segnalare all’EASA le avarie, i difetti o le divergenze che possano causare condizioni di non sicurezza;
  • predisporre e diffondere direttive di aeronavigabilità e istruzioni di mantenimento dell’aeronavigabilità.

Le direttive di aeronavigabilità devono identificare la condizione di non sicurezza, l’aeromobile o la CMU interessati, le azioni correttive, il termine per attuarle e la data di entrata in vigore.

Produzione, controllo qualità, dichiarazione di conformità e autorizzazione a procedere

La parte 21 aggiornata disciplina in modo più puntuale la produzione di prodotti, parti, pertinenze, CMU e componenti di CMU. Per le imprese approvate, il regolamento richiede sistemi di produzione e di controllo della conformità, registrazione dei processi, conservazione dei dati tecnici e collaborazione con il titolare del progetto per le azioni di mantenimento dell’aeronavigabilità.

Per la produzione senza approvazione dell’impresa (capitolo F), l’operatore deve ottenere un’autorizzazione a procedere e rispettare un sistema di ispezione della produzione approvato. La dichiarazione di conformità, ora espressamente estesa anche agli UAS, deve attestare la conformità al progetto omologato, l’idoneità al funzionamento sicuro e, quando rilevante, il superamento delle prove in volo e la conformità ai requisiti ambientali.

Modifiche, certificati supplementari e riparazioni

Il regolamento aggiorna le regole su modifiche di minore o maggiore entità, nuovi certificati di omologazione e certificati supplementari. Le modifiche che incidono in modo significativo su massa, equilibrio, resistenza strutturale, affidabilità, caratteristiche operative o sicurezza devono essere trattate come modifiche di maggiore entità, salvo i casi specifici disciplinati dal testo.

Anche la disciplina delle riparazioni viene estesa a UAS, CMU e componenti di CMU. Il capitolo sulle riparazioni chiarisce che la riparazione elimina il danno o ripristina l’aeronavigabilità dopo l’immissione in servizio iniziale, mentre la mera sostituzione di parti o componenti senza necessità di attività di progettazione è manutenzione e non richiede approvazione ai sensi della parte 21.

Identificazione e marcatura

Il regolamento aggiorna i capitoli sull’identificazione dei prodotti e dei componenti. Le CMU devono essere identificate in modo indelebile e leggibile con il nome/marchio del fabbricante, la designazione del prodotto e il numero di serie, e, per alcune parti e componenti, con la dicitura "EPA". Sono previste regole specifiche per il divieto di rimozione o modifica dei dati identificativi, salvo interventi di manutenzione effettuati secondo le regole applicabili.

Moduli e allegati

Sono aggiornati diversi moduli AESA, tra cui:

  • AESA 1, certificato di ammissione in servizio;
  • AESA 15d, nuovo certificato di revisione dell’aeronavigabilità per UA conformi alla parte ML.UAS;
  • AESA 20a e 20b, permesso di volo;
  • AESA 24 e 25, certificati ristretti e ordinari di aeronavigabilità;
  • AESA 52, dichiarazione di conformità dell’aeromobile/sistema aeromobile senza equipaggio;
  • AESA 55a e AESA 65, approvazione dell’impresa di produzione e autorizzazione a procedere.

Le istruzioni dei moduli sono adattate per includere espressamente i riferimenti ai sistemi aeromobili senza equipaggio e alle CMU, compresi i dati da indicare nei campi relativi a motore, elica, CMU, direttive di aeronavigabilità, esenzioni e prove di volo.

Modifiche al regolamento (UE) 2019/945: requisiti tecnici delle classi C1, C2 e C3

Per i droni di classe C1, C2 e C3 è modificata la prescrizione relativa al basso livello di carica della batteria: il sistema deve inviare al pilota remoto un chiaro segnale di avvertimento quando la batteria dell’UA o della relativa CMU raggiunge un livello di carica basso, in modo da consentire un atterraggio sicuro.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1º maggio 2025. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Integrazione della CMU nella nozione di UAS

Introduce e utilizza in modo sistematico la nozione di "unità di controllo e monitoraggio" (CMU), definendo il sistema aeromobile senza equipaggio come l’aeromobile senza equipaggio e la sua CMU. Le nuove definizioni incidono su prodotti, parti, pertinenze, componenti di CMU, installazione della CMU e aeromobili VTOL-capable.

Estensione della parte 21 del regolamento (UE) n. 748/2012

La parte 21 è riscritta per includere, accanto ai tradizionali prodotti aeronautici, anche CMU e componenti di CMU. Sono aggiornati i titoli dei capitoli e dei punti relativi a omologazione, produzione, identificazione, modifiche, riparazioni e manutenzione dell’aeronavigabilità.

Certificazione e idoneità di progettazione/produzione

Viene richiesto che le imprese di progettazione e produzione dimostrino la propria idoneità anche per UAS, CMU e componenti di CMU. Sono previsti requisiti specifici per imprese con sede in paesi terzi, ammesse a dimostrare l’idoneità con certificazioni equivalenti se lo Stato è quello di fabbricazione e se l’EASA riconosce un livello indipendente di controllo equivalente.

Nuova disciplina delle omologazioni UAS soggetti a certificazione

L’articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2019/945 individua i casi in cui progettazione, produzione e manutenzione degli UAS devono essere certificate: UAS con dimensione caratteristica ≥ 3 m impiegati sopra assembramenti di persone, UAS per trasporto di persone, UAS per trasporto di merci pericolose ad alta robustezza e UAS destinati a operazioni in categoria "specifica" quando il rischio non è mitigabile adeguatamente senza certificazione. È esclusa l’applicazione a UAS appositamente progettati o modificati per ricerca, sperimentazione o scopi scientifici e prodotti in numero molto limitato, per i quali si applica un permesso di volo.

Requisiti di conformità e mantenimento dell’aeronavigabilità

Per gli UAS certificati si richiama la conformità ai regolamenti (UE) n. 748/2012, (UE) 2015/640 e al regolamento delegato (UE) 2024/1107 sul mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi certificati. Sono disciplinati obblighi di documentazione, manuali, istruzioni per l’aeronavigabilità, segnalazione delle non conformità e gestione delle direttive di aeronavigabilità.

Identificazione di prodotti, parti e CMU

Sono aggiornate le regole di marcatura e identificazione di prodotti, parti, pertinenze, CMU e componenti di CMU, inclusa l’indicazione del marchio "EPA" per alcuni articoli fabbricati secondo dati approvati non appartenenti al titolare del certificato pertinente. È vietata la rimozione o modifica delle informazioni identificative salvo casi autorizzati, con specifiche deroghe per la manutenzione.

Produzione senza approvazione e dichiarazioni di conformità

Sono aggiornati i capitoli sul rilascio di autorizzazioni a procedere per la produzione senza approvazione dell’impresa e sulla dichiarazione di conformità (moduli AESA 1 e AESA 52). Vengono precisati contenuto, validazione, uso e valore probatorio delle dichiarazioni, incluse le ipotesi di primo trasferimento di proprietà, primo certificato di aeronavigabilità o primo documento di ammissione in servizio.

Permessi di volo e revisione dell’aeronavigabilità

Sono aggiornati i moduli e le regole per i permessi di volo (AESA 20a/20b) e per il certificato di revisione dell’aeronavigabilità, con un nuovo modulo AESA 15d specifico per gli aeromobili senza equipaggio conformi alla parte ML.UAS. Il permesso di volo deve indicare anche la configurazione della CMU utilizzata per controllare l’aeromobile.

Date di applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º maggio 2025.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesistemi aeromobili senza equipaggiocertificazione tecnicaaeronavigabilitàproduzione industriale

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