Sentenza n. 8315/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza, della Sentenza n. 592/2023, pubblicata in data 23/1/2023, emessa dal Tribunale ordinario di Roma, II Sezione Lavoro, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici e condannato il Ministero a provvedere
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 592/2023, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero a provvedere e al pagamento delle spese di lite. I ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento del Ministero. L'Amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta esecuzione. Il ricorso è stato ritenuto tempestivo e ammissibile, essendo trascorsi i 120 giorni previsti per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche, e sussistendo la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, regolarmente notificata all'Amministrazione e non eseguita, nonostante fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero, a fronte dell'allegato inadempimento, non ha fornito elementi idonei a dimostrare la corretta esecuzione del giudicato. Applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha ritenuto fondata la pretesa esecutiva. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione, precisando che in sede di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti delle pretese già riconosciute dal giudicato. Per l'eventuale inerzia successiva, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione, previa richiesta dei ricorrenti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice accerta l'obbligo dell'Amministrazione di eseguire il giudicato e può adottare le misure necessarie per assicurarne l'attuazione.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondava la competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine di 120 giorni, decorso il quale può essere intrapresa l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 1, commi 121 e seguenti, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico della Carta elettronica del docente, già riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve verificare l'esistenza del giudicato, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Quando il creditore allega l'inadempimento del giudicato e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, la pretesa di ottemperanza può essere accolta in applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- In sede di ottemperanza non è consentito rimettere in discussione i presupposti delle pretese già definitivamente riconosciute dal giudicato; il giudice deve limitarsi ad assicurare l'attuazione concreta del comando giudiziale.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
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