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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13335/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., un presunto errore di fatto nella sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato con rinvio, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 309/1990, la condanna inflitta in grado di appello. In particolare ha censurato l'omesso esame dei motivi (e dei motivi aggiunti) con cui contestava la tenuta logico-giuridica della motivazione che gli attribuiva un ruolo apicale nell'associazione: denunciava la genericità delle riferimenti alle intercettazioni senza trascrizioni o sintesi, la mancanza di riscontri probatori concreti, l'incongruenza temporale (l'associazione era contestata dall'2016 ma il suo coinvolgimento sarebbe iniziato nel 2018) e l'erronea valorizzazione di dichiarazioni e episodi che, a suo dire, non lo riguardavano o anzi dimostravano la sua estraneità (es. l'episodio di mediazione tra terzi). Sosteneva quindi che la Corte di cassazione non avesse esaminato adeguatamente tali censure, cadendo in errore percettivo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che: (i) il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. è volto a correggere errori percettivi/materiali e non valutazioni di merito; (ii) il ricorrente non ha allegato gli atti necessari (la sentenza di appello e i ricorsi per cassazione), omissione che ha impedito di verificare la decisività delle doglianze; (iii) la motivazione impugnata aveva comunque affrontato la doglianza relativa al ruolo apicale (richiamando dichiarazioni dei collaboratori, convergenze probatorie e riscontri da intercettazioni) e, perciò, non sussisteva l'errore di fatto dedotto. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., aumento motivato dall'art. 1, comma 64, legge n. 103/2017.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Istituisce il ricorso straordinario per errore di fatto in Cassazione; è ammesso per errori percettivi/materiali da parte della Corte di cassazione e non per valutazioni di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le sanzioni per proposizioni o difese temerarie o per il rigetto/inammissibilità dolosa o colposa; applicata qui per imporre al ricorrente spese e una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Principio di autosufficienza: il ricorso deve indicare specificamente l'elemento materiale o il fatto erroneo e allegare gli atti da cui risulta l'errore; mancanza di tali allegazioni può determinare l'inammissibilità.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro dell'effetto preclusivo che l'annullamento parziale con rinvio può esercitare sul giudice del rinvio; rileva nel valutare l'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto quando la decisione incide sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 74, commi 1 e 3, d.P.R. n. 309/1990

    Norme sostanziali sul reato associativo e sulla relativa circostanza aggravante; la contestazione riguardava l'appartenenza e la qualifica di promotore/vertice e la ricaduta della circostanza aggravante.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Riguarda i reati-fine di traffico di sostanze stupefacenti; citato in relazione ai fatti-reato contestati ai capi 3 e 4.

  • art. 1, comma 64, legge n. 103/2017

    Consente di aumentare oltre il massimo edittale la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; utilizzata per fissare equitativamente la somma da versare alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. è limitato ad errori percettivi/materiali della Corte di cassazione e non serve a rimettere in discussione valutazioni di merito o apprezzamenti probatori.
  • Per essere ammissibile il ricorso deve indicare in modo puntuale l'elemento materiale erroneo e allegare gli atti processuali rilevanti (es. sentenza impugnata, ricorsi precedenti) per consentire la verifica dell'errore; l'omissione di tali documenti comporta spesso inammissibilità.
  • L'omesso esame di un motivo può integrare errore di fatto solo se la presenza della censura è immediatamente ed oggettivamente rilevabile e la sua mancata considerazione dipende da una svista percettiva, non da una valutazione di merito.
  • Quando la censura attiene alla valutazione della prova (es. credibilità di dichiarazioni, congruenza di intercettazioni, ruolo apicale), la Corte di legittimità qualifica frequentemente la controversia come questione di giudizio e non come errore di fatto.
  • Sul tema dell'attribuzione di un ruolo apicale in associazioni criminali è necessario dimostrare, con riferimenti probatori specifici e contestualizzati (trascrizioni, riscontri, tempi e ruoli), la sussistenza di attività di coordinamento e direzione; riferimenti vaghi o generici alle intercettazioni sono deboli.
  • La discrepanza temporale tra l'inizio dell'attività associativa e l'ingresso di un soggetto non è di per sé decisiva: il ruolo di promotore o dirigente può essere riconosciuto anche in costanza di sodalizio già esistente, ma ciò richiede motivazione che leghi temporalità e attività effettiva.
  • Chi propone ricorso manifestamente infondato o privo dei presupposti formali rischia l'addebito delle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa o temerarietà.

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