Cassazione Civile, Ordinanza n. 19083/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite trae origine dall'impugnazione, da parte di una socia, della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata che ne aveva disposto l'esclusione dalla compagine sociale per morosità, limitatamente a una quota di debito indicata in euro 139.104,00, con conseguenti provvedimenti e domanda di risarcimento dei danni nei confronti della società e di alcuni altri soggetti. Il Tribunale aveva respinto le domande; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. La socia proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. Le controparti resistevano con controricorso e proponevano anche ricorso incidentale. Successivamente, in corso di giudizio di legittimità, tutte le parti depositavano atto di rinuncia al ricorso principale, con accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso per cassazione da parte della ricorrente principale e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese, poiché la rinuncia era stata accettata dalle controparti. Ha escluso altresì l'applicazione dell'ulteriore importo del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, t.u. spese di giustizia, ritenendo che tale previsione operi solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non in caso di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 13, comma 1 quater, t.u. spese giust.
la disposizione sull'ulteriore importo del contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non è estensibile in via analogica alla rinuncia al ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio di legittimità quando sia intervenuta secondo le forme previste e, se accettata dalla controparte, esclude la regolazione delle spese.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta, inammissibile o improcedibile non si applica alla rinuncia al ricorso, trattandosi di misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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