Corte di giustizia, Sentenza C-234/24
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 23 ottobre 2025. — Brose Prievidza spol. s r. o. contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 138, paragrafo 1 – Direttiva 2008/9/CE – Articolo 4, lettera b) – Rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso – Prestazione principale e prestazione accessoria – Scomposizione artificiale di una prestazione unica – Nessuno spostamento dell’oggetto della fornitura. — Causa C-234/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta il rapporto tra rimborso IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso e qualificazione di un’operazione come cessione intracomunitaria. Stabilisce che il solo collegamento economico tra la cessione di un’attrezzatura e le successive cessioni intracomunitarie dei beni prodotti non basta, di per sé, a escludere il rimborso dell’IVA se l’attrezzatura non ha lasciato fisicamente lo Stato membro del fornitore. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se, alla luce di tutte le circostanze, vi sia stata un’unica prestazione indissociabile o una prestazione accessoria.
Rimborso IVA negato su cessione di attrezzatura rimasta nello Stato membro del fornitore: condizioni per applicare l’articolo 4, lettera b), della direttiva 2008/9 quando l’operazione sia collegata a cessioni intracomunitarie di beni prodotti con tale attrezzatura.
La questione giuridica
Se l’articolo 4, lettera b), della direttiva 2008/9, in combinato disposto con l’articolo 138, paragrafo 1, e con l’articolo 171 della direttiva 2006/112, osti al diniego del rimborso dell’IVA assolta su una cessione di attrezzatura a un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, quando l’attrezzatura non ha lasciato fisicamente lo Stato membro del fornitore, ma la cessione è stata considerata parte di un’unica prestazione economica o accessoria a cessioni intracomunitarie di beni prodotti con tale attrezzatura.
Principio di diritto
L’articolo 4, lettera b), della direttiva 2008/9, letto con l’articolo 138, paragrafo 1, e con l’articolo 171 della direttiva 2006/112, non consente di negare il rimborso dell’IVA gravante su una cessione di attrezzatura a un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro solo perché l’operazione sarebbe collegata a cessioni intracomunitarie di beni prodotti con quell’attrezzatura, se l’attrezzatura non ha fisicamente lasciato il territorio dello Stato membro del fornitore; il diniego è possibile soltanto se, in base a tutte le circostanze concrete, la cessione dell’attrezzatura costituisce parte di una prestazione economica unica e indissociabile oppure una prestazione accessoria rispetto a una prestazione principale effettivamente intracomunitaria. In difetto dello spostamento fisico del bene, la cessione non può essere qualificata come cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 138 e non può quindi essere esclusa dal rimborso ai sensi dell’articolo 4, lettera b).
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 20, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 138, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 169, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 170, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 171, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2008/9/CE
- Articolo 4, lettera b), direttiva 2008/9/CE
- Direttiva 2018/1910/UE
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
- Articolo 45 bis, regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
- ZDDS bulgaro
- Articolo 53 ZDDS
- Articolo 81 ZDDS
- Articolo 128 ZDDS
- Decreto n. N-9
Rimborso IVA e cessione di attrezzatura rimasta nello Stato membro del fornitore
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria), riguarda il rimborso dell’IVA richiesto da una società slovacca per l’acquisto di un’attrezzatura fatturata in Bulgaria. Il nodo centrale è se il rimborso possa essere negato perché la cessione dell’attrezzatura sarebbe, secondo l’amministrazione e il giudice di primo grado, artificialmente separata dalle cessioni intracomunitarie dei componenti prodotti con quella stessa attrezzatura.
Fatti e procedimento principale
La Brose Prievidza, stabilita in Slovacchia, aveva acquistato componenti dalla IME Bulgaria per la propria attività produttiva. Separatamente, la Brose Coburg, società del medesimo gruppo Brose e stabilita in Germania, aveva acquistato da IME Bulgaria un’attrezzatura specifica, poi rivenduta alla Brose Prievidza. L’attrezzatura è rimasta in Bulgaria presso IME Bulgaria, che la utilizzava per fabbricare i componenti destinati alla Brose Prievidza.
La Brose Prievidza ha chiesto il rimborso dell’IVA pagata in Bulgaria sulla cessione dell’attrezzatura. La domanda è stata respinta dall’amministrazione tributaria e il rigetto è stato confermato dal tribunale amministrativo di Sofia, il quale ha ritenuto che la cessione dell’attrezzatura fosse accessoria alle cessioni intracomunitarie dei componenti e che le operazioni fossero state artificialmente scisse. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto chiarimenti alla Corte.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto:
- l’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, che esenta le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dello Stato membro di partenza verso un acquirente identificato ai fini IVA in un altro Stato membro;
- l’articolo 170 e l’articolo 171, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, che collegano il rimborso IVA per i non stabiliti alle modalità della direttiva 2008/9;
- l’articolo 4, lettera b), della direttiva 2008/9, che esclude dal campo di applicazione della direttiva gli importi IVA fatturati per cessioni di beni che siano, o possano essere, esenti ai sensi dell’articolo 138 della direttiva 2006/112.
Sono richiamate anche le norme bulgare sullo zero rate e sul rimborso IVA, ma la soluzione dipende dall’interpretazione del diritto UE.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che il diritto al rimborso IVA è un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA e che la direttiva 2008/9 disciplina soltanto le modalità del rimborso, senza definirne da sola la portata. Tuttavia, l’articolo 4, lettera b), esclude il rimborso quando l’IVA è stata fatturata per cessioni che siano o possano essere esenti ai sensi dell’articolo 138.
La Corte ribadisce la propria giurisprudenza costante: una cessione intracomunitaria esiste solo se il potere di disporre del bene come proprietario è trasferito e il bene è spedito o trasportato fuori dallo Stato membro di cessione; senza spostamento fisico del bene al di fuori di tale Stato membro, non può parlarsi di cessione intracomunitaria. Nel caso concreto, l’attrezzatura è stata venduta ma è rimasta in Bulgaria presso il fabbricante, il che esclude, in linea di principio, la qualificazione intracomunitaria di quella cessione.
Quanto alla tesi dell’operazione unica o della prestazione accessoria, la Corte ricorda che ciascuna operazione va di regola considerata distinta e indipendente. La riqualificazione come prestazione unica è possibile solo se gli elementi sono così strettamente connessi da formare una sola prestazione economica indissociabile, oppure se una prestazione è accessoria rispetto a una prestazione principale. La mera connessione economica tra attrezzatura e componenti, o il fatto che l’attrezzatura sia necessaria alla loro produzione, non basta automaticamente.
Nel caso di specie, la Corte osserva che:
- le cessioni sono state effettuate da due soggetti diversi e indipendenti;
- l’attrezzatura ha una propria funzione economica per l’acquirente, anche come garanzia o mezzo di tutela della propria posizione;
- l’attrezzatura sembra avere un’utilità propria lungo l’intero ciclo produttivo, e non solo rispetto a una singola cessione di componenti;
- le cessioni sono state fatturate separatamente, elemento che depone per l’autonomia delle operazioni;
- manca, secondo il giudice del rinvio, un intento di abuso fiscale o di indebito vantaggio fiscale, elemento che nella sentenza Part Service aveva avuto peso nel ravvisare una scissione artificiosa.
La Corte lascia comunque al giudice nazionale la verifica finale sulla realtà economica e commerciale delle operazioni e sulla presenza, in concreto, di un’eventuale prestazione unica o accessoria.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 4, lettera b), della direttiva 2008/9, in combinato disposto con l’articolo 138, paragrafo 1, e con l’articolo 171 della direttiva 2006/112, osta al diniego del rimborso dell’IVA sulla cessione dell’attrezzatura quando questa non ha fisicamente lasciato lo Stato membro del fornitore, salvo che, in base a tutte le circostanze, quella cessione debba essere considerata parte di una prestazione economica unica e indissociabile oppure accessoria a una prestazione principale costituita da vere cessioni intracomunitarie di beni prodotti mediante l’attrezzatura.
Principio affermato
La sola circostanza che un’attrezzatura rimanga nello Stato membro del fornitore e sia impiegata per produrre beni poi ceduti intracomunitariamente non basta a trasformare la sua cessione in un’operazione intracomunitaria esente né a escludere automaticamente il rimborso IVA al cessionario stabilito in un altro Stato membro. Tale esclusione richiede una valutazione concreta e complessiva che dimostri l’esistenza di un’unica prestazione economica indissociabile o di una prestazione accessoria.
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