Cassazione Penale, Sentenza n. 45493/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di 25 sentenze di condanna commessi dal 2002 al 2010 (furto, ricettazione, riciclaggio di autoveicoli, associazione a delinquere finalizzata a reati contro il patrimonio, introduzione e commercio di prodotti con segni falsi, corruzione, traffico di stupefacenti), sostenendo che tutti gli episodi avessero un unico movente economico (sostentamento) e un medesimo modus operandi, e che quindi fossero frutto di un disegno criminoso unitario programmato almeno nelle linee essenziali.
La decisione
Il giudice dell'esecuzione (Tribunale di Lecce) ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione. La Corte che ha esaminato il ricorso ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha confermato che il comune movente economico non è elemento sufficiente per dimostrare un'originaria e unitaria ideazione dei reati; la dispersione temporale (2002-2010), la pluralità di luoghi di commissione e la presenza di complici diversi indicano una generica attività delinquenziale e uno “stile di vita criminale” piuttosto che un progetto criminoso unitario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina del reato continuato (dottrina e giurisprudenza sul reato continuato)
La Corte ha interpretato la disciplina del reato continuato nel senso che non è sufficiente un movente comune (es. il sostentamento) per riconoscere la continuazione: è invece necessario dimostrare elementi sintomatici dell'originaria e unitaria ideazione e programmazione degli illeciti. La mera somiglianza tipologica o la ripetizione di reati contro lo stesso bene giuridico non provano la continuità.
Nozione di associazione a delinquere (richiamata dalla sentenza del 12/07/2012 della Corte d'appello di Palermo)
La Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini del riconoscimento della continuazione, la precedente condanna per associazione a delinquere: la presenza di una condanna diversa non implica automaticamente che tutti i reati successivi siano stati programmati nell'ambito di un unico disegno criminoso.
Massime di principio
- Il comune movente economico (es. il sostentamento tramite reati) da solo non costituisce prova sufficiente di una 'continuazione'; occorrono elementi che colleghino i fatti a una precedente e unitaria ideazione e programmazione.
- Dispersione temporale significativa e pluralità dei luoghi di commissione, unitamente alla presenza di diversi complici, sono indici forti contrari al riconoscimento della continuazione.
- Per far valere la continuazione è necessario fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'unità di disegno criminoso (piani comuni, ripartizione di ruoli stabile, strumenti o modalità organizzative costanti e riconducibili a una programmazione originaria).
- Una precedente condanna per associazione a delinquere non determina automaticamente il riconoscimento della continuazione per fatti successivi: va valutata la prova concreta di un disegno unitario rispetto ai singoli episodi.
- La contestazione della decisione del giudice dell'esecuzione richiede di confutare logicamente e con elementi probatori le argomentazioni adottate dal giudice; argomentazioni generiche o una diversa lettura del merito senza nuovi elementi probatori difficilmente ottengono accoglimento.
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