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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27863/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per bancarotta semplice documentale (art. 217, comma 2 L.F.) sostenendo: 1) vizio formale per presunta discordanza tra dispositivo e motivazione in ordine alla misura della pena; 2) insussistenza degli elementi del reato perché egli sarebbe stato un mero prestanome e non avrebbe esercitato i poteri di amministratore effettivo né avuto responsabilita' sulle scritture contabili, materialmente custodite dagli amministratori di fatto; 3) eccessiva e incongrua commisurazione della pena nonostante il ruolo marginale e la condotta collaborativa.

La decisione

Il ricorso e' stato rigettato nel merito. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo diretto a escludere la responsabilita' per bancarotta documentale: le prove di merito (nomina come amministratore di diritto dal 25/10/2013 al fallimento, incarico analogo in altra societa', poteri di firma in banca, percezione di compenso) indicano che Pisano non era un mero "testa di legno" e poteva conoscere lo stato delle scritture, sicche' sussiste la violazione degli obblighi di tenuta e conservazione. Quanto al rilievo formale sulla pena, la Cassazione ha rettificato un errore materiale nel testo del dispositivo, sostituendo la previsione erronea di 4 mesi con la pena effettivamente inflitta di 8 mesi di reclusione (applicando l'art. 619 c.p.p. per errore materiale), e ha ritenuto infondati i rilievi sulla determinazione della pena, dichiarando il ricorso non fondato per il resto.

Norme richiamate

  • art. 217, comma 2 L.F.

    art. 217, comma 2, Legge Fallimentare

    La norma punisce la bancarotta documentale imputabile anche all'amministratore di diritto; tuttavia la giurisprudenza (richiamata) impone che per la condanna non basti la mera qualifica formale: occorre dimostrazione della consapevolezza effettiva dello stato delle scritture tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari. Qui la Cassazione ha ritenuto provata la responsabilita' concreta dell'amministratore di diritto.

  • art. 23-bis d.l. 137/2020

    art. 23-bis, d.l. 137 del 2020

    Ha autorizzato lo svolgimento dell'udienza in forma cartolare (documentale) nel procedimento di appello, conforme alla procedura emergenziale adottata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disposizioni attuative c.p.p.

    Imposta i limiti essenziali dell'enunciazione dei motivi in Cassazione; il ricorso ha rispettato i limiti di enunciazione strettamente necessari per la motivazione.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Consente alla Cassazione di rettificare errori materiali nel dispositivo; applicato per correggere la differenza tra la pena riportata nel dispositivo in calce alla motivazione e quella comunicata alle parti.

  • art. 2932 cod. civ.

    Richiamato in relazione agli obblighi connessi alla carica sociale: la Corte ha ritenuto che gli obblighi civilistici di tenuta e conservazione delle scritture siano pertinenti per valutare la responsabilita' penale dell'amministratore.

  • art. 27 Cost.

    Principio costituzionale della responsabilita' penale personale e del requisito della colpevolezza; la Corte ha sottolineato che non e' ammissibile la condanna basata sulla sola qualifica formale senza prova di fatto della responsabilita'.

  • art. 49 CDFUE

    art. 49 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

    Riferito ai principi di proporzionalita' e di finalita' rieducativa della pena; il ricorso sosteneva violazione di tali principi nella determinazione della pena, ma i rilievi sono stati ritenuti generici e non fondati.

Massime di principio

  • La qualifica di amministratore di diritto non esclude automaticamente la responsabilita' per reati fallimentari: per scagionarsi opponendo la tesi del mero "testa di legno" e' necessario dimostrare concretamente l'assenza di poteri decisionali e la mancanza di consapevolezza dello stato delle scritture.
  • Elementi fattuali come percezione di compenso, poteri di firma bancari e ripetuta partecipazione alla gestione societaria favoriscono l'attribuzione di responsabilita' all'amministratore di diritto anche quando esistono amministratori di fatto.
  • L'assoluzione degli amministratori di fatto puo' rafforzare l'accertamento della responsabilita' dell'amministratore di diritto, segnalando che la gestione e il controllo effettivi erano comunque riconducibili a quest'ultimo.
  • Errori materiali tra dispositivo comunicato alle parti e testo della motivazione possono essere rettificati dalla Cassazione ai sensi dell'art. 619 c.p.p., quando sia evidente che non abbiano inciso sul contenuto decisorio.
  • Le censure sulla commisurazione della pena devono essere supportate da argomentazioni specifiche e non generiche: contestazioni vaghe sul ruolo marginale o sulla collaborazione sono difficilmente persuasive senza elementi concreti che giustifichino una riduzione piu' ampia.

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