Cassazione Penale, Sentenza n. 27863/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per bancarotta semplice documentale (art. 217, comma 2 L.F.) sostenendo: 1) vizio formale per presunta discordanza tra dispositivo e motivazione in ordine alla misura della pena; 2) insussistenza degli elementi del reato perché egli sarebbe stato un mero prestanome e non avrebbe esercitato i poteri di amministratore effettivo né avuto responsabilita' sulle scritture contabili, materialmente custodite dagli amministratori di fatto; 3) eccessiva e incongrua commisurazione della pena nonostante il ruolo marginale e la condotta collaborativa.
La decisione
Il ricorso e' stato rigettato nel merito. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo diretto a escludere la responsabilita' per bancarotta documentale: le prove di merito (nomina come amministratore di diritto dal 25/10/2013 al fallimento, incarico analogo in altra societa', poteri di firma in banca, percezione di compenso) indicano che Pisano non era un mero "testa di legno" e poteva conoscere lo stato delle scritture, sicche' sussiste la violazione degli obblighi di tenuta e conservazione. Quanto al rilievo formale sulla pena, la Cassazione ha rettificato un errore materiale nel testo del dispositivo, sostituendo la previsione erronea di 4 mesi con la pena effettivamente inflitta di 8 mesi di reclusione (applicando l'art. 619 c.p.p. per errore materiale), e ha ritenuto infondati i rilievi sulla determinazione della pena, dichiarando il ricorso non fondato per il resto.
Norme richiamate
art. 217, comma 2 L.F.
art. 217, comma 2, Legge Fallimentare
La norma punisce la bancarotta documentale imputabile anche all'amministratore di diritto; tuttavia la giurisprudenza (richiamata) impone che per la condanna non basti la mera qualifica formale: occorre dimostrazione della consapevolezza effettiva dello stato delle scritture tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari. Qui la Cassazione ha ritenuto provata la responsabilita' concreta dell'amministratore di diritto.
art. 23-bis d.l. 137/2020
art. 23-bis, d.l. 137 del 2020
Ha autorizzato lo svolgimento dell'udienza in forma cartolare (documentale) nel procedimento di appello, conforme alla procedura emergenziale adottata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni attuative c.p.p.
Imposta i limiti essenziali dell'enunciazione dei motivi in Cassazione; il ricorso ha rispettato i limiti di enunciazione strettamente necessari per la motivazione.
art. 619 cod. proc. pen.
Consente alla Cassazione di rettificare errori materiali nel dispositivo; applicato per correggere la differenza tra la pena riportata nel dispositivo in calce alla motivazione e quella comunicata alle parti.
art. 2932 cod. civ.
Richiamato in relazione agli obblighi connessi alla carica sociale: la Corte ha ritenuto che gli obblighi civilistici di tenuta e conservazione delle scritture siano pertinenti per valutare la responsabilita' penale dell'amministratore.
art. 27 Cost.
Principio costituzionale della responsabilita' penale personale e del requisito della colpevolezza; la Corte ha sottolineato che non e' ammissibile la condanna basata sulla sola qualifica formale senza prova di fatto della responsabilita'.
art. 49 CDFUE
art. 49 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
Riferito ai principi di proporzionalita' e di finalita' rieducativa della pena; il ricorso sosteneva violazione di tali principi nella determinazione della pena, ma i rilievi sono stati ritenuti generici e non fondati.
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di diritto non esclude automaticamente la responsabilita' per reati fallimentari: per scagionarsi opponendo la tesi del mero "testa di legno" e' necessario dimostrare concretamente l'assenza di poteri decisionali e la mancanza di consapevolezza dello stato delle scritture.
- Elementi fattuali come percezione di compenso, poteri di firma bancari e ripetuta partecipazione alla gestione societaria favoriscono l'attribuzione di responsabilita' all'amministratore di diritto anche quando esistono amministratori di fatto.
- L'assoluzione degli amministratori di fatto puo' rafforzare l'accertamento della responsabilita' dell'amministratore di diritto, segnalando che la gestione e il controllo effettivi erano comunque riconducibili a quest'ultimo.
- Errori materiali tra dispositivo comunicato alle parti e testo della motivazione possono essere rettificati dalla Cassazione ai sensi dell'art. 619 c.p.p., quando sia evidente che non abbiano inciso sul contenuto decisorio.
- Le censure sulla commisurazione della pena devono essere supportate da argomentazioni specifiche e non generiche: contestazioni vaghe sul ruolo marginale o sulla collaborazione sono difficilmente persuasive senza elementi concreti che giustifichino una riduzione piu' ampia.
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