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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30144/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e l'applicazione dell'aggravante della transnazionalità (art. 61-bis c.p.), contestando la carenza di prove della "forza intimidatrice" e della condizione di assoggettamento/omertà, la non dimostrata conoscenza o finalità criminosa dei singoli, l'eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (Omoregie), la mancata acquisizione in appello di verbali e decisioni sopravvenute del procedimento di Torino, la mancata contestazione di reati-fine specifici, l'uso di social media e la pubblicità delle riunioni come elementi di non segretezza, nonché la tesi che l'articolazione italiana fosse mera associazione di mutuo aiuto e non struttura mafiosa autonoma. Alcuni ricorrenti censurano anche il trattamento sanzionatorio e la qualificazione della transnazionalità come aggravante, sostenendo piuttosto un rapporto di immedesimazione organica con la "casa madre" nigeriana.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi: ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi alla richiesta di acquisizione di prove in sede di appello (ritenute non sopravvenute o non determinanti) e ha confermato la valutazione di merito sull'attendibilità del collaboratore Omoregie, le cui dichiarazioni risultano corroborate da riscontri (intercettazioni, ritrovamento del compendio della "Green Bible", minacce subite ecc.). Ha ritenuto correttamente configurata l'associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis: il sodalizio Maphite, pur essendo di origine straniera e articolato in famiglie/forum locali, ha acquisito un "capitale criminale" e una capacità intimidatoria esteriorizzata (anche tramite fama, rituali, simbologia, violenza interna ed esterna) idonea a determinare assoggettamento e omertà nella comunità nigeriana di riferimento. La Cassazione ha inoltre confermato l'applicabilità dell'aggravante della transnazionalità (art. 61-bis), ritenendo che l'apporto di un gruppo organizzato operante in più Stati, benché non si configuri come immedesimazione organica, possa costituire il "quid pluris" che giustifica l'aggravante (rapporto paragonato a un modello di franchising: articolazioni autonome ma con rapporti e contributi con la casa madre). Le condanne e le qualificazioni giuridiche confermate in cassazione sono quindi state sostanzialmente favorevoli alla pubblica accusa; le questioni individuali dei singoli ricorrenti sono state esaminate e respinte ove prive di specifici vizi di motivazione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte interpreta la norma richiedendo la disponibilità di una 'forza di intimidazione' e la conseguente condizione di assoggettamento e omertà come requisito essenziale; detta forza può manifestarsi non solo con atti violenti ma anche per fama criminale, simboli, rituali e comportamenti percepiti dalla comunità di riferimento

  • art. 61-bis cod. pen. (legge 146/2006)

    L'aggravante della transnazionalità si applica quando un gruppo criminale organizzato che opera in più Stati ha determinato o agevolato la commissione del reato in ambito nazionale; può sussistere anche se l'articolazione locale mantiene autonomia rispetto alla 'casa madre', purché vi sia un apporto organizzato transnazionale

  • art. 416 cod. pen.

    Norma di riferimento per la distinzione tra associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso: 416-bis richiede requisiti ulteriori di intimidazione e omertà rispetto all'art. 416

  • art. 603 cod. proc. pen.

    La Corte richiama i limiti alla rinnovazione dell'istruzione probatoria in appello nel giudizio abbreviato: non vè un diritto assoluto a nuove acquisizioni, spettando al giudice valutare l'assoluta necessità dell'integrazione

  • art. 238 e art. 238-bis cod. proc. pen.

    Riferimenti alle modalità di acquisizione di sentenze e dichiarazioni provenienti da altri procedimenti; la Corte distingue la possibilità di acquisire la decisione come fatto storico dall'uso probatorio diretto di una sentenza non definitiva

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in ordine al trattamento sanzionatorio: i giudici di merito hanno motivato la determinazione della pena tenendo conto delle posizioni individuali e delle aggravanti/attenuanti

  • Convenzione ONU contro il crimine organizzato (15/11/2000), art. 2

    Usata per definire il concetto di 'gruppo organizzato' transnazionale e per supportare l'applicazione dell'aggravante della transnazionalità

Massime di principio

  • Per qualificare una consorteria straniera come associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis non occorre che ogni singolo associato abbia posto in essere atti violenti: rileva la disponibilità del "capitale criminale" e la manifestazione esteriore della capacità intimidatoria (fama, rituali, simbologia, reazioni a interferenze), percepita dalla comunità di riferimento
  • Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia possono costituire prova decisiva se risultano adeguatamente corroborate da riscontri indipendenti (intercettazioni, documenti, ritrovamenti, minacce riscontrate, elementi materiali)
  • Nel giudizio di appello conseguente a rito abbreviato non vige un diritto generalizzato delle parti ad acquisire nuove prove: il giudice valuta l'assoluta necessità e l'effettiva novità delle prove sopravvenute
  • L'aggravante per transnazionalità può applicarsi anche quando l'articolazione nazionale è autonoma, se un gruppo organizzato operante in più Stati fornisce un apporto che determina o agevola la commissione del reato in Italia (rapporto di supporto/"franchising" con la 'casa madre')
  • La mancata contestazione di reati-fine specifici non impedisce la configurazione del 416-bis quando il quadro organico, i rituali, le attività illecite riconducibili al sodalizio e la sua capacità intimidatoria risultano dimostrati nel complesso
  • Valutazioni difensive basate su sentenze non definitive di altri processi o su supposizioni generiche devono essere accompagnate dall'indicazione concreta di quali elementi nuovi e decisivi smentiscano i riscontri acquisiti: altrimenti restano inidonee a ribaltare il giudizio di merito

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