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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27422/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il cittadino straniero ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Giudice di pace che aveva respinto la sua opposizione contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Parma. Nel ricorso ha dedotto cinque motivi: 1) nullità dell'ordinanza per motivazione insufficiente o errata sulla validità del decreto, lamentando la mancata sottoscrizione del prefetto, l'incompetenza del viceprefetto delegato e la notifica in semplice fotocopia senza attestazione di conformità; 2) erronea applicazione dell'art. 4, commi 3 e 5, d.lgs. 286/1998, sostenendo che un allontanamento non poteva essere disposto nei confronti di uno straniero soggiornante di lungo periodo per il solo fatto di una condanna a pena superiore a un anno; 3) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione sul diniego di un permesso di soggiorno ex art. 31 T.U. immigrazione, fondato sulla relazione dei servizi sociali; 4) violazione dell'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998, per omesso esame del rischio di refoulement e del pericolo in caso di rimpatrio in Nigeria, con particolare riferimento all'Edo State; 5) totale assenza di motivazione sulla dedotta emergenza sanitaria che avrebbe impedito l'esecuzione dell'espulsione. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, ma ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo, il quarto e il quinto perché in gran parte miravano a una rivalutazione del merito, cumulavano censure eterogenee o introducevano questioni nuove non dedotte nel giudizio di merito.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato l'ordinanza del Giudice di pace, osservando che la motivazione sulla delega al viceprefetto superava il minimo costituzionale, che era legittima la sottoscrizione del decreto di espulsione da parte di un funzionario prefettizio preventivamente delegato, e che la doglianza sulla notifica in originale era smentita dall'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a contestare l'accertamento fattuale o perché formulati in modo generico e cumulativo, oltre a introdurre una questione sanitaria non risultante trattata nel giudizio di merito. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché le amministrazioni intimate non hanno svolto difese; escluso anche il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esenzione del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la doglianza sulla violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del fatto o dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    nel testo applicabile è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo; non sono più censurabili la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante

  • d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012

    ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis

  • art. 14 del d.lgs. n. 139/2000

    richiamato dal ricorrente in relazione alla legittimazione alla sottoscrizione del decreto di espulsione

  • art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 25/2008

    richiamato dal ricorrente in relazione alla sottoscrizione e alla disciplina degli atti in materia di protezione

  • art. 4, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 286/1998

    invocato per contestare la possibilità di adottare la misura espulsiva nei confronti di uno straniero di lungo periodo

  • art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286/1998

    richiamato nel motivo sul permesso di soggiorno, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per formulazione incongrua

  • art. 31 del T.U. immigrazione

    richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta di permesso di soggiorno

  • art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998

    richiamato in tema di divieto di refoulement; la Corte ha rilevato la mancanza di allegazioni specifiche sulla vulnerabilità individuale

  • art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011

    ha determinato l'esenzione del procedimento da tasse o imposte, escludendo il raddoppio del contributo unificato

  • art. 13-bis del d.lgs. n. 286 del 1998

    richiamato come norma sostituita dall'art. 18, comma 8, d.lgs. 150/2011

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    in presenza di decisione corretta, l'eventuale errore nella motivazione in diritto può essere corretto senza accoglimento del ricorso

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione: è censurabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo oppure una vera anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, desumibile dal testo del provvedimento.
  • La denuncia di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o per sostituire l'apprezzamento di merito compiuto dal giudice di primo grado o di appello.
  • La contestazione della validità di un decreto amministrativo sottoscritto da un funzionario delegato è infondata quando la delega sia stata conferita preventivamente dal titolare del potere e l'atto rientri nelle attribuzioni di quest'ultimo; è irrilevante che l'atto non sia compreso nelle attribuzioni proprie del delegato.
  • Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non dedotte nel giudizio di merito, e il ricorrente deve indicare specificamente dove e come la questione sia stata già devoluta al giudice a quo.
  • Censure formulate in modo cumulativo e promiscuo, mescolando vizi di motivazione e violazioni di legge, sono inammissibili quando impediscono di individuare con chiarezza il perimetro delle singole doglianze.
  • In tema di divieto di refoulement, non basta richiamare in astratto la situazione generale del Paese di origine o dell'area geografica di provenienza: occorre allegare e dimostrare una situazione di vulnerabilità individuale o un rischio specifico e attuale riferito alla persona interessata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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