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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18118/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente, imprenditrice agricola, chiedeva l'indennizzo per danni da siccità del 2012 sulla base di tre polizze (una agevolata SARIS n. 557/558, due non agevolate SARGA integrative nn. 4518/4519 e una SARGA pura n. 3311). La società assicuratrice aveva corrisposto le polizze agevolate ma rifiutato gli indennizzi per le polizze non agevolate sostenendo che quei contratti non si erano perfezionati o erano nulli perché il premio era stato pagato dopo il sinistro. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno rigettato la domanda ritenendo mancasse prova certa della conclusione dei contratti o, comunque, che il pagamento tardivo del premio sospendesse l'operatività delle polizze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi principali del ricorso (1°, 3° e 9°), ritenendo errata la motivazione della Corte d'appello sul diniego dell'esibizione delle polizze e sulla interpretazione restrittiva dell'art. 10 delle condizioni generali (che la Corte di merito aveva limitato alle sole polizze agevolate). La Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello ha negato l'attività istruttoria necessaria (esibizione dei certificati/polizze) e ha mal interpretato le clausole contrattuali; ha inoltre osservato che i certificati sottoscritti dall'assicurata e dall'intermediario potevano avere valore confessorio. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame secondo i criteri indicati dalla Cassazione. La Corte di Cassazione ha inoltre rimesso al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Condizioni generali di contratto, art. 10

    la decorrenza delle garanzie dalla notifica; in mancanza di certificato, in via eccezionale, solo per il limitato tempo di giorni 30

    La Corte di merito lo aveva applicato solo alle polizze agevolate; la Cassazione ritiene che tale limitazione non sia pacifica e va verificata con interpretazione d'insieme delle clausole e con l'istruttoria probatoria

  • art. 1888 c.c.

    il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto

    La forma scritta è richiesta ad probationem (per la prova) e non ad substantiam: la carenza può essere sanata con atti successivi e con altri mezzi di prova idonei a dimostrare la conclusione del contratto

  • art. 1901 c.c.

    la sospensione del contratto per mancato pagamento del premio

    Se il premio è pagato dopo l'evento, il contratto può essere sospeso e quindi non operativo al momento del sinistro; tuttavia la rinuncia a tale eccezione deve essere manifestata espressamente dall'assicuratore

  • art. 1326 c.c.

    Richiama il requisito della manifestazione della volontà (sottoscrizione) per la conclusione dei contratti e serve a valutare la necessità della stampa e firma del certificato/polizza

  • art. 1899 c.c.

    Richiama l'applicabilità delle norme generali del contratto anche al contratto di assicurazione, con riferimento agli elementi richiesti per la validità

  • art. 1362 e ss. c.c. (canoni di interpretazione contrattuale)

    La Cassazione ricorda i criteri legali di interpretazione: le clausole vanno interpretate nel loro insieme e, in caso di formulari predisposti da una parte, nel dubbio a favore dell'altra; la Corte d'appello non ha applicato correttamente questi canoni

  • art. 1363 c.c.

    le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto

    La Cassazione sottolinea che le clausole devono essere interpretate insieme e la Corte d'appello non ha valutato adeguatamente il senso complessivo delle condizioni

  • art. 1370 c.c.

    le clausole inserite in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro

    Principio residuale a tutela del contraente più debole; la Cassazione ritiene che la Corte d'appello non abbia considerato adeguatamente tale regola nell'interpretare le condizioni contrattuali

  • art. 2732, 2733, 2735 c.c.

    Richiamati nella censura relativa alla prova (documenti e scritture), come norme rilevanti in tema di efficacia probatoria dei documenti e delle scritture private; la Cassazione ha ritenuto che la valutazione probatoria dovrà essere riesaminata alla luce dell'esibizione documentale

  • art. 115 e 116 c.p.c.

    Norme sul potere istruttorio del giudice e sull'onere della prova; la Cassazione ha censurato il rifiuto della Corte d'appello ad attivare l'istruttoria richiesta dall'assicurata

  • art. 132, n.4, c.p.c.

    Norma richiamata nella censura relativa all'ordine di esibizione; la Cassazione ha ritenuto illegittimo il rigetto motivato come fatto non chiaro e ha ordinato nuovo esame

Massime di principio

  • Il contratto di assicurazione richiede la forma scritta ad probationem: l'assenza della polizza non esclude a priori l'esistenza del contratto se esistono altri elementi idonei a dimostrarne la conclusione (es. certificati sottoscritti dall'assicurato e dall'intermediario).
  • Il giudice deve consentire e valorizzare l'attività istruttoria richiesta dall'attore (esibizione dei certificati/polizze) quando la prova documentale è centrale per decidere sulla sussistenza del contratto.
  • Le clausole contrattuali vanno interpretate nel loro insieme (art. 1363 c.c.) e, se inserite in formulari predisposti da una parte, in caso di dubbio a favore dell'altra (art. 1370 c.c.); l'applicabilità di una clausola a diverse tipologie di polizze va verificata con interpretazione d'insieme e con adeguata motivazione.
  • Il pagamento del premio dopo il sinistro può determinare la sospensione dell'efficacia della garanzia ex art. 1901 c.c., ma l'assicuratore deve manifestare espressamente la rinuncia a tale eccezione affinché la copertura si intenda operante.
  • In sede di legittimità la S.C. sindaca l'interpretazione del giudice di merito solo se vi è violazione dei canoni legali di interpretazione o carenza di motivazione; tuttavia la Cassazione può censurare il giudice di merito che neghi ingiustificatamente l'istruttoria probatoria.
  • Quando esistono conflitti tra assicuratore e intermediario sulla produzione dei documenti, il giudice deve garantire che le prove rilevanti siano acquisite ed esaminate prima di esprimere valutazioni definitive sulla sussistenza del contratto.

Testo integrale

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