L.R. Toscana 8/2008
Interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 9 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge chiarisce, per la Regione Toscana, il significato dell’art. 7, comma 9, della l.r. 26/2000: l’indennità prevista è un emolumento fisso e continuativo, spettante a tutti i dipendenti indicati dalla norma e comprensivo di ogni altra competenza accessoria e indennità del CCNL. È una norma interpretativa, senza limiti temporali specifici.
Interpretazione autentica dell’indennità prevista per i dipendenti delle strutture speciali e dei gruppi consiliari
Interpretazione autentica dell’indennità prevista dalla l.r. 26/2000
La legge regionale chiarisce il significato dell’articolo 7, comma 9 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, come sostituito dalla legge regionale 11 luglio 2000, n. 61, nell’ambito dell’ordinamento del personale regionale della Toscana. Si tratta di una disposizione di interpretazione autentica, quindi diretta a definire il contenuto già attribuibile alla norma interpretata.
Contenuto dell’interpretazione
La disposizione chiarisce che l’indennità prevista dal citato articolo 7, comma 9:
- costituisce un emolumento fisso e continuativo;
- spetta a tutti i dipendenti contemplati dalla norma;
- assorbe ogni altra competenza accessoria e indennità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Effetti applicativi
La norma non introduce una disciplina nuova e autonoma, ma specifica la portata dell’indennità già prevista dalla legislazione regionale sul personale. L’effetto pratico è quello di escludere la cumulabilità dell’indennità con ulteriori voci accessorie o indennitarie di fonte contrattuale, nei confronti dei dipendenti rientranti nell’ambito applicativo della disposizione interpretata.
Ambito temporale e attualità
L’atto non contiene scadenze, termini di decorrenza né regimi transitori. In quanto norma interpretativa relativa a un istituto retributivo del personale regionale già storicamente disciplinato, ha rilevanza solo nei limiti dell’applicazione della disposizione interpretata e, per la sua natura, non presenta un contenuto autonomamente operativo nel tempo. Tuttavia non risulta espressamente abrogato dal testo fornito.
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