L.R. Toscana 4/2008
Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’autonomia del Consiglio/Assemblea legislativa della Toscana: bilancio proprio, patrimonio in uso, organizzazione interna, personale, incarichi dirigenziali, relazioni sindacali e rapporti con Giunta e altri enti. Contiene anche norme transitorie iniziali ormai superate e rinvii alla normativa regionale generale sul personale.
Autonomia organizzativa, contabile e funzionale dell’Assemblea legislativa regionale toscana
Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale toscana
La legge regola l’autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, contabile e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana, qualificato come Assemblea legislativa regionale. La disciplina è costruita per garantire lo svolgimento indipendente delle funzioni istituzionali consiliari nel territorio regionale.
Principi generali e rappresentanza
L’Assemblea legislativa esercita le funzioni attribuite da Costituzione, Statuto e leggi in piena autonomia, secondo i principi tipici delle assemblee parlamentari. L’autonomia è considerata presupposto essenziale per rappresentanza della comunità toscana, legislazione, indirizzo politico, controllo e valutazione delle politiche regionali, promozione dei diritti statutari, partecipazione dei cittadini e informazione istituzionale. Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta esternamente l’Assemblea e le sue articolazioni e la rappresenta in giudizio nelle controversie connesse ad atti e attività posti in essere da soggetti politici e tecnici del Consiglio nell’esercizio dell’autonomia consiliare. La promozione o resistenza in giudizio è deliberata dall’Ufficio di presidenza. Il Presidente può avvalersi dell’Avvocatura regionale o di legali esterni; è prevista inoltre una struttura interna di supporto giuridico-legale e per la gestione di controversie extra-giudiziali.
Relazioni istituzionali e collaborazioni
Per l’esercizio delle funzioni istituzionali, l’Assemblea può attivare collaborazioni nazionali, europee e internazionali con altre assemblee elettive, università e organismi scientifici; può costituire o aderire ad associazioni e fondazioni nei casi consentiti; può partecipare a organismi di raccordo e collaborazione tra assemblee elettive e tra Regioni. L’Ufficio di presidenza riferisce in sede di rendiconto sulle attività svolte. Per le analisi socio-economiche di supporto alle funzioni consiliari è utilizzata anche una specifica articolazione dell’IRPET. Inoltre, l’Assemblea gestisce tramite il settore legislativo l’Osservatorio legislativo interregionale, con apposito capitolo di bilancio vincolato alle quote versate da Regioni e Province autonome aderenti.
Autonomia finanziaria, bilancio e contabilità
Il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo. Le entrate derivano dai trasferimenti dal bilancio regionale, dai proventi delle attività proprie e da ogni altro introito autonomo, nonché dall’eventuale avanzo di amministrazione. Al bilancio annuale si allega il bilancio pluriennale e l’Ufficio di presidenza presenta annualmente il rendiconto al Consiglio. Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio su proposta dell’Ufficio di presidenza almeno sessanta giorni prima del termine previsto per il bilancio regionale. Il trasferimento regionale è iscritto come spesa obbligatoria della Regione, erogato in unica soluzione. Le variazioni del fabbisogno nel corso dell’esercizio sono deliberate dall’Ufficio di presidenza e trasmesse alla Giunta per la conseguente proposta di variazione del bilancio regionale. Il fabbisogno finanziario deve garantire la piena funzionalità dell’Assemblea, tenendo conto del trend triennale del bilancio consiliare, delle modifiche alle competenze e ai principi di coordinamento della finanza pubblica. La disciplina contabile rinvia al regolamento interno di amministrazione e contabilità; gli atti di gestione dei fondi consiliari non sono soggetti a controlli esterni, mentre i controlli interni sono definiti dall’Ufficio di presidenza.
Patrimonio in uso
Il patrimonio immobiliare regionale utilizzato dall’Assemblea è individuato tramite intese tra Ufficio di presidenza e Giunta regionale. I rapporti di gestione del patrimonio sono demandati alla legge regionale sul patrimonio.
Riparto delle competenze tra organi politici e dirigenza
La legge distingue le funzioni degli organi di direzione politica da quelle dei dirigenti. Il Consiglio approva bilancio e relazione previsionale e programmatica, che ha base triennale e aggiornamento annuale; l’Ufficio di presidenza definisce obiettivi, programmi e progetti, verifica i risultati e fissa priorità, direttive e criteri di controllo strategico e di gestione. Tra le principali competenze dell’Ufficio di presidenza figurano: dotazione organica consiliare, indirizzi per il fabbisogno triennale di personale, nomina e revoca del segretario generale, eventuale istituzione delle direzioni di area, disciplina dei tirocini presso le strutture consiliari, programmazione delle attività contrattuali e indirizzi sulle relazioni sindacali. Ai dirigenti spettano gli atti amministrativi e gestionali, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, con autonomia di spesa, organizzazione delle risorse e controllo, assumendone la responsabilità.
Principi di funzionamento, organizzazione e strumenti gestionali
Le competenze organizzative e funzionali direttamente connesse alle funzioni istituzionali dell’Assemblea sono esercitate autonomamente e comprendono organizzazione del lavoro, profili professionali, acquisizione e sviluppo delle risorse umane, programmazione delle attività, gestione degli istituti di produttività e valutazione, relazioni sindacali. Le attività gestionali non direttamente connesse alle funzioni istituzionali possono essere svolte anche tramite uffici della Giunta regionale o altri enti regionali sulla base di intese o convenzioni. Le convenzioni con altre pubbliche amministrazioni devono essere scritte e indicare oggetto, durata, modalità, obblighi reciproci, oneri e risorse. L’Ufficio di presidenza può affidare incarichi di consulenza e prestazioni libero-professionali a esperti e professionisti, entro gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente, per finalità connesse anche al supporto giuridico e scientifico delle attività consiliari. È inoltre previsto l’accesso del Consiglio alle banche dati della Giunta regionale per acquisire con continuità dati e informazioni utili alle funzioni di legislazione, indirizzo, controllo e valutazione; l’individuazione delle banche dati avviene tramite intesa da sottoscrivere entro novanta giorni dall’inizio di ciascuna legislatura.
Sospensione dei termini procedimentali
I termini previsti da disposizioni regionali per procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio e degli organismi ad esso afferenti sono sospesi nei giorni di chiusura degli uffici deliberata dall’Ufficio di presidenza. Per gli stessi giorni sono sospesi anche i termini dei procedimenti della Giunta regionalmente connessi, quando ciò sia previsto dalla normativa. Restano salve eventuali sospensioni più ampie previste da leggi o regolamenti per specifici procedimenti.
Personale, ruolo unico e rapporti di lavoro
Il personale del Consiglio regionale è inquadrato in un ruolo unico autonomo; anche i dirigenti appartengono a un’unica qualifica nell’ambito di tale ruolo. Il personale è qualificato come risorsa essenziale per le funzioni istituzionali consiliari. L’accesso al ruolo unico avviene mediante concorso pubblico; per dirigenti e profili specificamente attinenti alle funzioni consiliari la disciplina è rimessa al regolamento interno, nel rispetto dei contratti collettivi. Il Consiglio gestisce le procedure di acquisizione delle risorse professionali e può avvalersi degli uffici della Giunta per gli adempimenti attuativi. Il rapporto di lavoro è regolato dal codice civile, dalle leggi sul lavoro e dai contratti collettivi, con misure applicative adottate dall’Ufficio di presidenza.
Tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Il Segretario generale assume le funzioni di datore di lavoro ai fini della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Egli ripartisce le funzioni tra i soggetti obbligati, può delegare dirigenti e funzionari nel rispetto della normativa e si avvale del Servizio di prevenzione e protezione, eventualmente anche di quello della Giunta mediante intesa. Per gli immobili regionali in uso al Consiglio, gli interventi di manutenzione necessari alla sicurezza che eccedono la soglia prevista dalla normativa patrimoniale regionale sono richiesti alla competente struttura della Giunta, che provvede come intervento obbligatorio.
Valutazione del personale e organismi indipendenti
Le procedure di valutazione del personale sono disciplinate dal regolamento interno di organizzazione, nel rispetto dei principi vigenti. La valutazione avviene tramite un organismo indipendente di valutazione, che può essere comune con la Giunta oppure autonomo per il Consiglio. L’Ufficio di presidenza definisce sistema di misurazione, strumenti di valorizzazione del merito, compiti e funzionamento dell’organismo, numero dei componenti e relativa indennità entro le risorse disponibili.
Struttura organizzativa e compiti dei dirigenti
La struttura organizzativa si articola in segretariato generale, eventuali direzioni di area, settori e posizioni dirigenziali individuali. Il segretario generale, i direttori di area e i dirigenti di settore formano la catena direzionale e il comitato di direzione, con funzioni coordinate dal regolamento interno. Il segretariato generale è la struttura di massima dimensione. Le direzioni di area, se istituite, supportano le funzioni istituzionali e dirigono le articolazioni sovraordinate; i settori sono individuati per omogeneità di prodotti, servizi, processi o competenze specialistiche, e possono essere anche trasversali e progettuali. Il segretario generale dirige il segretariato, assicura l’unitarietà dell’azione tecnico-amministrativa, assiste gli organi consiliari, coordina le direzioni, assegna risorse, risolve conflitti di competenza, nomina i direttori di area e costituisce o sopprime strutture, settori e posizioni. Esercita inoltre funzioni disciplinari e, ove delegato, quelle in materia di protezione dei dati personali. In caso di assenza temporanea è prevista la sostituzione da parte di un dirigente designato; per assenze più lunghe l’Ufficio di presidenza individua un incaricato. I direttori di area dirigono le aree, programmano attività e risorse, propongono assetti organizzativi, valutano il personale di riferimento, esercitano poteri sostitutivi e funzioni disciplinari nel proprio ambito; analoghe funzioni di direzione, organizzazione e controllo spettano ai dirigenti di settore, con compiti di attuazione dei programmi, adozione degli atti e integrazione con gli altri settori.
Incarichi dirigenziali, tempo determinato e mobilità
Gli incarichi di direttore di area, dirigente di settore e dirigente di posizione dirigenziale individuale hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, con possibilità di rinnovo. È prevista la mobilità come criterio ordinatore generale per la migliore funzionalità della struttura. Il segretario generale può assegnare i dirigenti a diverso incarico di livello corrispondente e, previo consenso, anche a incarico di livello differente; può disporre trasferimenti e comandi verso o da altre amministrazioni previo parere o intesa con i soggetti competenti. Per il personale non dirigenziale sono previste analoghe regole di mobilità, comando e distacco, con durate ordinarie massime di dodici mesi salvo diversa previsione di legge. Possono essere conferiti incarichi dirigenziali con contratto di diritto privato a tempo determinato per sopperire a specifiche esigenze, entro il limite del 10% della dotazione organica dirigenziale. I soggetti devono possedere laurea magistrale e comprovata esperienza professionale almeno triennale; il contratto non può superare cinque anni ed è rinnovabile.
Segretario generale: nomina, durata e funzioni
Il Segretario generale è nominato dall’Ufficio di presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio, e resta in carica fino alla nomina del nuovo segretario, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla prima seduta dell’Ufficio di presidenza. L’incarico è conferito con contratto di diritto privato, a tempo pieno ed esclusivo, per durata non superiore a cinque anni rinnovabile, con criteri di valutazione e casi di risoluzione anticipata definiti nel contratto. In caso di cessazione anticipata o assenza temporanea sono previste attribuzioni temporanee dell’incarico a direttori di area o ad altri dirigenti del Consiglio, con conservazione del rapporto di lavoro e del trattamento economico secondo le regole dettate dalla legge. Il segretario generale può essere scelto anche tra soggetti con esperienza almeno quinquennale nella ricerca, nella docenza universitaria o nelle magistrature.
Relazioni sindacali e attività extraimpiego
Le funzioni di indirizzo sulle relazioni sindacali spettano all’Ufficio di presidenza, previo confronto con la Giunta sui principi generali di armonizzazione delle politiche del personale, soprattutto sotto il profilo economico. Il segretario generale gestisce le relazioni sindacali secondo tali indirizzi; la contrattazione collettiva decentrata è gestita autonomamente. Per le attività extraimpiego del personale del Consiglio si applicano le disposizioni del testo unico regionale sul personale, in quanto compatibili, con competenza autorizzatoria attribuita al segretario generale o al dirigente delegato. Il Consiglio provvede autonomamente anche agli adempimenti previsti dalla normativa statale sulla trasparenza degli incarichi.
Disposizioni transitorie, prima attuazione e rinvio
Per il primo esercizio successivo all’entrata in vigore della legge, il fabbisogno finanziario è determinato considerando i costi di attivazione o acquisizione di beni, servizi e personale necessari all’autonomia consiliare. La prima attuazione prevedeva il passaggio del personale regionale interessato nel ruolo unico del personale dell’Assemblea, la definizione della dotazione organica e l’approvazione del regolamento interno entro sessanta giorni, nonché protocolli di intesa con la Giunta per i rapporti gestionali; fino all’attuazione restava in vigore la struttura organizzativa preesistente. Tali disposizioni hanno oggi valore prevalentemente storico e transitorio. Per quanto non disciplinato dalla legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della l.r. 1/2009.
Abrogazioni e stato di attualità
Sono abrogati i commi indicati della l.r. 44/2003 e la precedente l.r. 7/2003 sull’autonomia organizzativa del Consiglio regionale. Alcune disposizioni transitorie iniziali sono ormai superate. La legge nel suo complesso disciplina ancora l’assetto autonomo dell’Assemblea legislativa toscana e risulta tuttora utilizzabile, ma le norme puramente di prima applicazione non hanno più rilevanza pratica.
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