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Legge

L.R. Toscana 13/2008

Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Normativa regionaleL.R. Toscana 13/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica in più punti la l.r. Toscana 38/2007 sui contratti pubblici, precisando esclusioni di ambito, rafforzando il monitoraggio sugli acquisti di beni riciclati e adeguando varie disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro. Molte norme precedenti sono abrogate o sostituite; la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale toscana sui contratti pubblici e sulla sicurezza del lavoro

Modifiche alla disciplina toscana sui contratti pubblici e sulla sicurezza del lavoro

La legge regionale Toscana 29 febbraio 2008, n. 13 interviene in modo puntuale sulla l.r. 38/2007, riordinandone l’ambito di applicazione, rafforzando gli obblighi e gli indirizzi in materia di acquisti di beni riciclati e aggiornando la disciplina regionale su sicurezza, regolarità del lavoro e contratti pubblici.

Ambito di applicazione e esclusioni

La disciplina regionale sui contratti pubblici non si applica ai contratti relativi a lavori, forniture e servizi concernenti materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2, Cost. È inoltre precisato che, tra i destinatari della legge, sono esclusi i soggetti individuati dall’articolo 117, comma 2, lettera g), della Costituzione.

Acquisti di beni realizzati con materiali riciclati

La legge rafforza in più punti il richiamo agli obblighi vigenti in materia di acquisto di beni realizzati con materiali riciclati. Tali acquisti devono essere favoriti anche mediante incentivi economici, nel rispetto della normativa vigente. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici è incaricato di monitorare l’attuazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle norme sugli acquisti di beni riciclati e di proporre alla Giunta regionale atti di indirizzo finalizzati a favorire il rispetto di tali obblighi, anche con incentivi economici.

Programmazione degli acquisti e quota minima del 30%

Il programma degli acquisti deve contenere anche l’elenco delle forniture di beni realizzati con materiali riciclati che si prevede di acquisire. Per tali acquisti è richiesto il rispetto della quota percentuale minima del 30% prevista dall’articolo 3 del d.m. ambiente 8 maggio 2003, n. 203. Il programma deve inoltre dare atto del rispetto delle percentuali di acquisto di beni riciclati stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sicurezza e regolarità del lavoro negli appalti

Vengono confermate e ampliate le disposizioni regionali sulla sicurezza e regolarità del lavoro negli appalti. In particolare, la disciplina dell’articolo 23, commi 3, 4, 5 e 6, viene estesa anche agli appalti pubblici di servizi. Le stazioni appaltanti, in caso di esito negativo della verifica prevista dalla norma regionale, devono comunicarlo all’azienda USL competente per gli adempimenti di competenza e all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

Assetto organizzativo e competenze regionali

Sono aggiornati i riferimenti ai dirigenti competenti in materia di Osservatorio e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in luogo del generico riferimento al dirigente regionale competente per materia. Viene inoltre modificata la previsione sugli atti di indirizzo della Giunta regionale, che devono fornire anche indicazioni per il rispetto degli obblighi sugli acquisti di beni riciclati.

Abrogazioni e riordino della l.r. 38/2007

La legge abroga o sopprime numerose disposizioni della l.r. 38/2007, con effetti di riordino della disciplina: risultano abrogati interi articoli e vari commi o periodi di articoli dedicati a profili ormai non più mantenuti nel testo coordinato. Tra gli interventi più rilevanti, la rubrica dell’articolo 19 è sostituita con “Promozione della continuità occupazionale”, mentre diverse disposizioni su procedure, controlli, forme organizzative e altri istituti vengono eliminate.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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