L.R. Toscana 10/2008
Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’istituzione e il riconoscimento di itinerari turistici, culturali ed economici in Toscana dedicati alla ceramica, terracotta e gesso, con comitati promotori/di gestione, contributi regionali per segnaletica, promozione e sistemi informativi, e regole di revoca. Le norme si applicano dall’entrata in vigore del regolamento attuativo.
Strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana
Strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana
La legge regionale toscana istituisce un sistema di itinerari finalizzati a valorizzare territori, produzioni artistiche e tradizionali e luoghi connessi alla ceramica, alla terracotta e al gesso. La disciplina opera esclusivamente in Toscana e si applica, secondo la norma finale, dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione.
Finalità e oggetto dell’intervento
La Regione promuove la conoscenza e la valorizzazione dei territori interessati da produzioni di ceramica artistica e tradizionale, ceramica di qualità e da altre produzioni di ceramica, terracotta e gesso frutto di lavorazioni artistiche e tradizionali. Gli itinerari assumono la denominazione di “strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana”.
Caratteristiche delle strade
Le strade sono itinerari segnalati e promossi con finalità:
- turistiche;
- economiche;
- culturali.
Servono a valorizzare luoghi della Toscana caratterizzati dalla presenza di opere e produzioni storiche e contemporanee. Possono interessare territori di comuni diversi e mettere in relazione, in un progetto organico e integrato, i luoghi della produzione e commercializzazione, quelli di formazione degli operatori e degli artisti, le botteghe di scuola artigiane, musei, raccolte, centri di documentazione, archivi storici e luoghi di esposizione permanente o temporanea. Possono inoltre comprendere infrastrutture di servizio, soprattutto informative, oltre a esercizi, attività economiche e altri punti di interesse complementari al percorso.
Comitato promotore e riconoscimento
L’iniziativa per costituire una strada spetta a un comitato promotore, che può essere formato da:
- enti locali, singoli o associati;
- operatori economici della produzione e del commercio della ceramica, terracotta e gesso, anche in forma associativa;
- associazioni riconosciute o ONLUS impegnate nella valorizzazione e promozione del settore e dei territori interessati;
- organismi pubblici o privati di formazione professionale accreditati dalla Regione Toscana;
- istituzioni museali, centri di documentazione, archivi specializzati o altri istituti culturali collegati al settore.
Il riconoscimento avviene su istanza del comitato promotore alla Giunta regionale, secondo il regolamento attuativo. La richiesta presuppone, tra l’altro, che:
- aderiscano al comitato, anche in forma associata, almeno due terzi dei comuni dell’ambito territoriale di riferimento;
- aderisca un’associazione costituita da comuni di antica tradizione nella produzione di ceramica, terracotta e gesso.
La strada riconosciuta assume una denominazione scelta dal comitato promotore e caratterizzante la realtà territoriale, produttiva e culturale interessata.
Gestione della strada
Entro 60 giorni dal riconoscimento, il comitato promotore assume la denominazione di comitato di gestione. Esso è configurato come organismo associativo senza scopo di lucro, fondato su regole di autofinanziamento e finalizzato alla realizzazione e gestione della strada.
Contributi regionali e spese ammissibili
La Regione concorre con soggetti pubblici e privati mediante contributi in conto capitale ai comitati di gestione per interventi relativi a:
- realizzazione, messa in opera e manutenzione della segnaletica e delle componenti caratterizzanti della strada;
- realizzazione e diffusione di materiale informativo cartaceo e multimediale, anche in sinergia con il sistema locale delle agenzie per il turismo;
- realizzazione di sistemi informativi integrati, anche digitali o virtuali, e di progetti di comunicazione e promozione;
- sostegno al coordinamento e all’integrazione tra le strade.
I contributi sono concessi secondo le linee di indirizzo regionali e il regolamento attuativo. Sono soggetti alla disciplina europea “de minimis” e non sono cumulabili con agevolazioni o contributi, per il medesimo progetto o intervento, concessi da altre norme comunitarie, statali o regionali.
Modalità di accesso, riparto e controllo
Il Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta della Giunta regionale, definisce le linee di indirizzo per:
- la ripartizione delle risorse tra le diverse tipologie di intervento;
- l’assegnazione dei contributi.
Il regolamento di attuazione disciplina inoltre:
- modalità di accesso ai contributi;
- erogazione e rendicontazione;
- vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse.
Revoca dei contributi
I contributi possono essere revocati in tutto o in parte, con recupero delle somme erogate, nei casi di:
- mancata realizzazione dell’iniziativa finanziata;
- utilizzo delle risorse per finalità diverse da quelle previste;
- omessa rendicontazione o irregolarità delle spese.
Ulteriori misure di sostegno
Il comitato di gestione può accedere anche ai benefici previsti dalla programmazione settoriale regionale per attività di:
- promozione economica;
- sostegno al turismo e alle attività economiche;
- sviluppo locale sostenibile.
Una lettera dell’articolo originario è stata abrogata.
Regolamento attuativo
La Giunta regionale era tenuta ad approvare entro 180 giorni il regolamento di attuazione, che disciplina in particolare:
- procedura e termini per il riconoscimento della strada;
- contenuti dei progetti di valorizzazione necessari per l’istanza;
- vigilanza regionale sul mantenimento delle condizioni del riconoscimento;
- domanda, contenuti, rendicontazione e controllo dei contributi;
- revoca e recupero delle somme;
- standard grafici, tecnici e informativi della segnaletica.
Clausola valutativa e monitoraggio
La Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio regionale, con cadenza biennale e entro il 28 febbraio, una relazione sull’attuazione della legge contenente almeno:
- elenco delle strade istituite e composizione dei comitati di gestione;
- risorse stanziate e impegnate per tipologia di intervento;
- attività realizzate dai comitati di gestione;
- eventuali revoche dei contributi.
Decorrenza ed efficacia
Le disposizioni della legge si applicano dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione. La norma finanziaria iniziale riguardava l’esercizio 2008 e i relativi stanziamenti, quindi è ormai priva di attualità operativa.
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