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Legge

L.R. Toscana 10/2008

Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana.

Normativa regionaleL.R. Toscana 10/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’istituzione e il riconoscimento di itinerari turistici, culturali ed economici in Toscana dedicati alla ceramica, terracotta e gesso, con comitati promotori/di gestione, contributi regionali per segnaletica, promozione e sistemi informativi, e regole di revoca. Le norme si applicano dall’entrata in vigore del regolamento attuativo.

Strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana

Strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana

La legge regionale toscana istituisce un sistema di itinerari finalizzati a valorizzare territori, produzioni artistiche e tradizionali e luoghi connessi alla ceramica, alla terracotta e al gesso. La disciplina opera esclusivamente in Toscana e si applica, secondo la norma finale, dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione.

Finalità e oggetto dell’intervento

La Regione promuove la conoscenza e la valorizzazione dei territori interessati da produzioni di ceramica artistica e tradizionale, ceramica di qualità e da altre produzioni di ceramica, terracotta e gesso frutto di lavorazioni artistiche e tradizionali. Gli itinerari assumono la denominazione di “strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana”.

Caratteristiche delle strade

Le strade sono itinerari segnalati e promossi con finalità:

  • turistiche;
  • economiche;
  • culturali.

Servono a valorizzare luoghi della Toscana caratterizzati dalla presenza di opere e produzioni storiche e contemporanee. Possono interessare territori di comuni diversi e mettere in relazione, in un progetto organico e integrato, i luoghi della produzione e commercializzazione, quelli di formazione degli operatori e degli artisti, le botteghe di scuola artigiane, musei, raccolte, centri di documentazione, archivi storici e luoghi di esposizione permanente o temporanea. Possono inoltre comprendere infrastrutture di servizio, soprattutto informative, oltre a esercizi, attività economiche e altri punti di interesse complementari al percorso.

Comitato promotore e riconoscimento

L’iniziativa per costituire una strada spetta a un comitato promotore, che può essere formato da:

  • enti locali, singoli o associati;
  • operatori economici della produzione e del commercio della ceramica, terracotta e gesso, anche in forma associativa;
  • associazioni riconosciute o ONLUS impegnate nella valorizzazione e promozione del settore e dei territori interessati;
  • organismi pubblici o privati di formazione professionale accreditati dalla Regione Toscana;
  • istituzioni museali, centri di documentazione, archivi specializzati o altri istituti culturali collegati al settore.

Il riconoscimento avviene su istanza del comitato promotore alla Giunta regionale, secondo il regolamento attuativo. La richiesta presuppone, tra l’altro, che:

  • aderiscano al comitato, anche in forma associata, almeno due terzi dei comuni dell’ambito territoriale di riferimento;
  • aderisca un’associazione costituita da comuni di antica tradizione nella produzione di ceramica, terracotta e gesso.

La strada riconosciuta assume una denominazione scelta dal comitato promotore e caratterizzante la realtà territoriale, produttiva e culturale interessata.

Gestione della strada

Entro 60 giorni dal riconoscimento, il comitato promotore assume la denominazione di comitato di gestione. Esso è configurato come organismo associativo senza scopo di lucro, fondato su regole di autofinanziamento e finalizzato alla realizzazione e gestione della strada.

Contributi regionali e spese ammissibili

La Regione concorre con soggetti pubblici e privati mediante contributi in conto capitale ai comitati di gestione per interventi relativi a:

  • realizzazione, messa in opera e manutenzione della segnaletica e delle componenti caratterizzanti della strada;
  • realizzazione e diffusione di materiale informativo cartaceo e multimediale, anche in sinergia con il sistema locale delle agenzie per il turismo;
  • realizzazione di sistemi informativi integrati, anche digitali o virtuali, e di progetti di comunicazione e promozione;
  • sostegno al coordinamento e all’integrazione tra le strade.

I contributi sono concessi secondo le linee di indirizzo regionali e il regolamento attuativo. Sono soggetti alla disciplina europea “de minimis” e non sono cumulabili con agevolazioni o contributi, per il medesimo progetto o intervento, concessi da altre norme comunitarie, statali o regionali.

Modalità di accesso, riparto e controllo

Il Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta della Giunta regionale, definisce le linee di indirizzo per:

  • la ripartizione delle risorse tra le diverse tipologie di intervento;
  • l’assegnazione dei contributi.

Il regolamento di attuazione disciplina inoltre:

  • modalità di accesso ai contributi;
  • erogazione e rendicontazione;
  • vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse.

Revoca dei contributi

I contributi possono essere revocati in tutto o in parte, con recupero delle somme erogate, nei casi di:

  • mancata realizzazione dell’iniziativa finanziata;
  • utilizzo delle risorse per finalità diverse da quelle previste;
  • omessa rendicontazione o irregolarità delle spese.

Ulteriori misure di sostegno

Il comitato di gestione può accedere anche ai benefici previsti dalla programmazione settoriale regionale per attività di:

  • promozione economica;
  • sostegno al turismo e alle attività economiche;
  • sviluppo locale sostenibile.

Una lettera dell’articolo originario è stata abrogata.

Regolamento attuativo

La Giunta regionale era tenuta ad approvare entro 180 giorni il regolamento di attuazione, che disciplina in particolare:

  • procedura e termini per il riconoscimento della strada;
  • contenuti dei progetti di valorizzazione necessari per l’istanza;
  • vigilanza regionale sul mantenimento delle condizioni del riconoscimento;
  • domanda, contenuti, rendicontazione e controllo dei contributi;
  • revoca e recupero delle somme;
  • standard grafici, tecnici e informativi della segnaletica.

Clausola valutativa e monitoraggio

La Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio regionale, con cadenza biennale e entro il 28 febbraio, una relazione sull’attuazione della legge contenente almeno:

  • elenco delle strade istituite e composizione dei comitati di gestione;
  • risorse stanziate e impegnate per tipologia di intervento;
  • attività realizzate dai comitati di gestione;
  • eventuali revoche dei contributi.

Decorrenza ed efficacia

Le disposizioni della legge si applicano dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione. La norma finanziaria iniziale riguardava l’esercizio 2008 e i relativi stanziamenti, quindi è ormai priva di attualità operativa.

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