L.R. Toscana 9/2008
Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana le politiche regionali per i consumatori e gli utenti: istituisce il Comitato regionale e l’elenco delle associazioni, definisce programmazione, contributi, convenzioni, controlli e revoche. Le disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo; le norme previgenti sono abrogate da tale data.
Tutela e difesa dei consumatori e degli utenti in Toscana
Tutela e difesa dei consumatori e degli utenti in Toscana
La legge regionale disciplina gli strumenti con cui la Regione Toscana promuove e tutela i diritti dei consumatori e degli utenti. Il sistema ruota attorno al Comitato regionale, all’elenco delle associazioni riconosciute, alla programmazione degli interventi e al finanziamento di iniziative e attività informative e formative.
Finalità e obiettivi della politica regionale
La Regione Toscana riconosce e promuove i diritti dei cittadini in quanto consumatori e utenti, perseguendo la salvaguardia degli interessi individuali e collettivi. L’azione regionale è orientata, in coerenza con la normativa comunitaria e statale, a:
- tutelare salute, sicurezza, igiene e qualità dei prodotti;
- favorire la sicurezza e qualificazione dei processi produttivi, la tutela dell’ambiente, del paesaggio e lo sviluppo sostenibile;
- proteggere gli interessi economici e giuridici dei consumatori, anche tramite strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, pure telematici;
- promuovere informazione e formazione dei consumatori e degli utenti;
- valorizzare l’associazionismo dei cittadini in quanto consumatori e utenti;
- sostenere servizi e iniziative promosse dalle associazioni;
- favorire collaborazione e accordi tra associazioni, pubbliche amministrazioni, imprese e altri soggetti per servizi pubblici più efficienti e di qualità.
Comitato regionale dei consumatori e degli utenti
È istituito il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, quale organo di supporto della Regione per il perseguimento delle finalità della legge. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l’intera legislatura.
Ne fanno parte:
- l’assessore regionale competente, che lo presiede;
- due consiglieri regionali senza diritto di voto;
- un membro titolare e uno supplente per ciascuna associazione iscritta nell’elenco regionale, designati dalle associazioni;
- un rappresentante dell’Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
La nomina deve avvenire entro novanta giorni dall’insediamento del Consiglio regionale e, comunque, non appena sia stata designata almeno la metà dei componenti; in tal caso il Comitato è validamente costituito. Se, dopo la nomina, cambiano le associazioni iscritte nell’elenco, la composizione va aggiornata entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco annuale aggiornato. I membri espressione delle associazioni non possono essere confermati per più di due legislature consecutive successive al primo insediamento previsto dalla legge. Il presidente è coadiuvato da un vicepresidente scelto dal Comitato tra i rappresentanti delle associazioni.
Funzioni del Comitato
Il Comitato svolge funzioni di supporto, proposta e confronto istituzionale. In particolare:
- esprime pareri sulle proposte di legge che incidono, direttamente o indirettamente, su consumatori e utenti;
- propone studi, ricerche, gruppi di lavoro, conferenze e altre iniziative sui problemi relativi a beni e servizi;
- promuove raccordi e collaborazioni con organismi regionali, nazionali ed europei;
- propone azioni coordinate con imprese e pubblica amministrazione per migliorare gli standard di qualità nella produzione, distribuzione ed erogazione di beni e servizi;
- favorisce il confronto con imprese, enti locali e organizzazioni sindacali su tematiche inerenti beni o servizi.
Ai membri designati dalle associazioni e al rappresentante camerale spetta solo il rimborso delle spese, secondo misura e modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti
La legge istituisce un elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti. Possono iscriversi le associazioni senza fini di lucro, costituite da almeno tre anni, il cui statuto preveda la tutela dei consumatori e degli utenti e che presentino:
- effettiva rappresentanza sociale;
- struttura regionale e decentrata nel territorio;
- attività continuativa nel territorio regionale da almeno tre anni.
Il regolamento attuativo stabilisce indicatori, standard e procedura di iscrizione, cancellazione e aggiornamento annuale. L’elenco aggiornato è pubblicato ogni anno sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La perdita di anche uno solo dei requisiti comporta la cancellazione dall’elenco.
Programmazione regionale degli interventi
La politica regionale è inserita negli strumenti di programmazione economica e finanziaria. Il Programma regionale di sviluppo definisce indirizzi, obiettivi e tipologie di intervento in materia di tutela dei consumatori e degli utenti. Il Documento di economia e finanza regionale, in coerenza con il PRS, stabilisce annualmente le priorità per l’anno successivo e, nella nota di aggiornamento, individua gli interventi da realizzare tenendo conto degli stanziamenti di bilancio.
Attuazione degli interventi e contributi
La Giunta regionale attua gli interventi programmati e definisce con deliberazione le modalità di realizzazione e di assegnazione dei contributi alle associazioni dei consumatori e degli utenti.
Le associazioni iscritte nell’elenco presentano annualmente alla struttura competente le iniziative da realizzare e le domande di contributo, in coerenza con le tipologie di intervento previste dalla programmazione. È inoltre prevista la possibilità di presentare iniziative unitarie e coordinate tramite un’unica associazione senza fini di lucro costituita esclusivamente dalle associazioni stesse.
La Giunta regionale individua:
- le iniziative da realizzare direttamente;
- le iniziative finanziate su domanda delle singole associazioni;
- le iniziative finanziate su domanda dell’associazione unitaria;
- i contributi per la funzionalità delle associazioni.
L’importo dei contributi destinati alla funzionalità delle associazioni non può superare il 30% dei fondi disponibili annualmente per gli oneri della legge. Le associazioni beneficiarie devono trasmettere ogni anno un rendiconto delle attività svolte e delle spese sostenute; la Giunta effettua il monitoraggio per assicurare trasparenza e conoscenza dei risultati.
Convenzioni
Per realizzare gli interventi possono essere stipulate convenzioni tra Regione e associazioni dei consumatori e degli utenti. Le convenzioni disciplinano termini e modalità di collaborazione e di attuazione delle iniziative finanziate per le iniziative individuali e per quelle unitarie e coordinate.
Revoca dei finanziamenti e conseguenze
I finanziamenti concessi possono essere revocati, in tutto o in parte, e le somme recuperate nei casi di:
- mancata realizzazione dell’iniziativa finanziata;
- uso dei fondi per finalità diverse da quelle previste;
- omessa rendicontazione o irregolarità delle spese.
Se l’iniziativa è realizzata in modo difforme dalla convenzione o se la convenzione non è rispettata, l’associazione può essere esclusa, in tutto o in parte, dai finanziamenti dell’anno successivo.
Se la revoca deriva dall’uso improprio dei fondi o da irregolarità di rendicontazione, l’associazione è cancellata dall’elenco regionale e non può esservi reiscritta prima di tre anni.
Formazione, informazione ed educazione al consumo
La Regione promuove una corretta informazione dei consumatori e degli utenti anche attraverso la collaborazione con organi di stampa, mezzi radio-televisivi e altri strumenti idonei a diffondere notizie di interesse per i cittadini.
In materia di educazione e formazione al consumo, la Giunta regionale, d’intesa con le autorità scolastiche e sanitarie e con il Comitato, predispone programmi rivolti a:
- personale docente;
- giovani in età scolare;
- ambito dell’educazione permanente.
I programmi e le attività di educazione al consumo rientrano negli interventi educativi di competenza regionale in ambito curricolare scolastico. La Regione promuove inoltre la qualificazione e l’aggiornamento professionale dei soggetti interessati sulle materie rilevanti per la tutela e la promozione dei diritti di cittadinanza.
Clausola valutativa
La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della legge, che deve illustrare:
- lo stato delle iniziative finanziate;
- i contenuti delle convenzioni stipulate;
- le attività di informazione, educazione e formazione;
- i risultati del monitoraggio, con particolare riferimento a eventuali revoche dei finanziamenti.
Regolamento attuativo, decorrenza e regime transitorio
Un regolamento regionale disciplina il funzionamento del Comitato, i requisiti e le procedure per l’elenco delle associazioni, le modalità e i termini per le domande di contributo, il monitoraggio, il rendiconto, la concessione e la revoca dei finanziamenti. La Giunta regionale approva il regolamento entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Le disposizioni della legge si applicano solo dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo. Fino a quel momento resta in vigore il piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti approvato nel 2007, per la legislatura in corso e fino a sei mesi dopo l’approvazione del nuovo PRS. Per il primo insediamento del Comitato, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del regolamento.
Norme finanziarie e abrogazioni
Gli oneri per il funzionamento del Comitato sono quantificati in euro 5.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, con copertura sul bilancio pluriennale 2007/2009. Le risorse per l’attuazione degli interventi sono definite in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, attraverso il DEFR e le deliberazioni attuative.
Per gli anni 2008 e 2009 le risorse fanno riferimento al piano di indirizzo approvato nel 2007; per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.
Dal momento di entrata in vigore del regolamento attuativo sono abrogate le precedenti leggi regionali toscane in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti del 2000 e del 2006.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 20 feb 2008L.R. Toscana 8/2008
- Legge · 20 feb 2008L.R. Toscana 10/2008
- Legge · 21 feb 2008L.R. Toscana 11/2008
- Legge · 29 feb 2008L.R. Toscana 13/2008
- Legge · 8 feb 2008L.R. Toscana 5/2008
- Legge · 5 feb 2008L.R. Toscana 4/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →