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Legge

L.R. Toscana 5/2008

Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.

Normativa regionaleL.R. Toscana 5/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge toscana regola criteri, procedure, requisiti, incompatibilità, decadenza, revoca e durata delle nomine e designazioni di competenza regionale, nonché il rinnovo degli organi amministrativi. Introduce avvisi pubblici, elenchi annuali, regole di parità di genere e una disciplina specifica per revisori legali e incarichi collegati.

Disciplina di nomine, designazioni e rinnovo degli organi regionali toscani

Disciplina delle nomine e designazioni regionali in Toscana

La legge disciplina, per la Regione Toscana, i criteri e le procedure per le nomine e designazioni di competenza regionale, nonché il rinnovo degli organi amministrativi regionali. Il sistema è fondato su trasparenza, pubblicità, partecipazione e rappresentanza di genere, con regole distinte per Consiglio regionale e organi di governo.

Ambito di applicazione e principi generali

La disciplina si applica alle nomine e designazioni spettanti alla Regione, con esclusione di alcune fattispecie specifiche, tra cui commissioni di concorso ed esaminatrici, designazioni vincolanti di soggetti esterni, nomine legate all’ufficio ricoperto, determinazioni organizzative interne, organismi di garanzia contrattuali e commissari nominati dalla Regione. Le nomine devono ispirarsi a trasparenza, pubblicità, partecipazione e rispetto della rappresentanza di genere; per quelle di competenza consiliare è inoltre garantita la presenza delle minoranze.

Riparto di competenze tra Consiglio regionale e organi di governo

Sono attribuite al Consiglio regionale le nomine e designazioni relative a funzioni con rappresentanza politica o istituzionale prevalente, agli organi di amministrazione e consultivi di soggetti di diritto privato partecipati dalla Regione, agli organi di controllo contabile e amministrativo e, in via residuale, ai casi non riservati agli organi di governo. Agli organi di governo spettano invece le nomine negli organi di amministrazione e consultivi di enti, aziende, agenzie e organismi pubblici dipendenti dalla Regione, le nomine di amministratori unici o delegati di società partecipate, gli incarichi direzionali e quelli in organismi tecnici, salvo supporto al Consiglio.

Per gli organismi pubblici dipendenti dalla Regione si considerano tali i soggetti che svolgono funzioni strumentali prevalenti rispetto alle funzioni regionali di governo e che sono soggetti a potestà regionale su costituzione, organi, bilanci, vigilanza, indirizzi, ordinamento interno e personale. Se a tali organismi partecipano enti locali, la nomina dei componenti dell’organo di amministrazione spetta al Consiglio e quella del presidente agli organi di governo; la stessa regola vale anche per organismi di consulenza sia per Giunta sia per Consiglio, salvo diversa disciplina settoriale.

Procedura per le nomine di competenza del Consiglio

Le proposte di nomina o designazione di competenza consiliare sono sottoposte al parere della commissione competente, che trasmette il provvedimento al Presidente del Consiglio almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per provvedere. La commissione può svolgere audizioni su richiesta di un terzo dei componenti. Il Consiglio usa il voto limitato per garantire le minoranze e, in caso di parità tra candidati, si procede a ballottaggio.

Controllo preventivo sulle nomine degli organi di governo

Per le nomine di competenza degli organi di governo relative ad amministrazione attiva, consultiva e di controllo indicate dalla legge, il Presidente della Giunta comunica al Consiglio le nomine almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, allegando curriculum e relazione illustrativa. Il Consiglio può formulare osservazioni entro venti giorni; decorso tale termine senza risposta, il Presidente della Giunta può procedere. Se il Consiglio formula osservazioni, l’atto di nomina deve dar conto dell’accoglimento o del mancato accoglimento con motivazione.

Il controllo preventivo non si applica quando la nomina avviene a seguito di designazione vincolante di terzi, quando è riservata a titolari di determinate cariche o quando riguarda organismi tecnici; in tali casi il Presidente della Giunta informa tempestivamente il Consiglio. I patti parasociali non possono derogare alle competenze consiliari in materia di nomine.

Avvisi pubblici ed elenchi delle nomine

Entro il 31 ottobre di ogni anno l’Ufficio di presidenza del Consiglio e la Giunta pubblicano, ciascuno per la propria competenza, l’elenco delle nomine e designazioni da effettuare nell’anno successivo, con indicazione di organismi, fonte normativa, scadenza, durata, requisiti, incompatibilità e riferimenti agli emolumenti. Gli elenchi sono tenuti e aggiornati dalle strutture competenti e pubblicati sui siti istituzionali; per gli incarichi coincidenti con la durata della legislatura, l’elenco è pubblicato entro quarantacinque giorni dalla prima seduta del nuovo Consiglio.

La legge istituisce inoltre presso il Consiglio regionale un elenco regionale dei revisori legali, utilizzabile per le nomine di revisore unico, componente di collegi sindacali e revisori dei conti. L’elenco è elettronico, alimentato da domande degli interessati iscritti nel registro dei revisori legali, senza termini per la presentazione, e le modalità di gestione sono definite dall’Ufficio di presidenza. L’iscritto deve aggiornare tempestivamente i dati e può chiedere in ogni momento la cancellazione.

Avvisi per la presentazione delle candidature

Di norma semestralmente il Consiglio e la Giunta pubblicano sul proprio sito avvisi per raccogliere proposte di candidatura, salvo casi esclusi: organismi con designazioni vincolanti, organismi per cui una legge di settore prevede già un avviso, organismi urgenti, nomine da effettuarsi previa intesa con altri soggetti pubblici o privati, organismi tecnici e incarichi di revisore unico o componenti di organi di controllo contabile. L’Ufficio di presidenza e la Giunta stabiliscono periodicità, termini ordinari e contenuti degli avvisi.

Le candidature possono essere presentate da organizzazioni sindacali regionali, associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati operanti in Toscana nei settori interessati, università e istituti di ricerca toscani, ordini professionali con sede in Toscana e direttamente dall’interessato. Se nel corso dell’anno emergono nomine non previste negli elenchi annuali, sono pubblicati avvisi integrativi. Il Presidente della Giunta provvede di norma tra le candidature pervenute, ma può derogare motivatamente in casi eccezionali, di mancanza di proposte o di urgenza. Il Consiglio delibera sulla base delle proposte dei presidenti dei gruppi consiliari, di ciascun consigliere e della Giunta; per i revisori unici e gli organi di controllo può individuare i candidati anche autonomamente oppure tra gli iscritti all’elenco regionale dei revisori legali.

Documentazione, requisiti e cause di inammissibilità

Per le proposte di nomina o designazione di competenza consiliare, e per le nomine del Presidente della Giunta, devono essere acquisiti dati anagrafici e di residenza, curriculum, elenco delle cariche ricoperte, attestazione dei requisiti, dichiarazione di disponibilità, dichiarazione sulle appartenenze associative e dichiarazione sostitutiva che attesti l’assenza di cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse, ovvero la sussistenza di una causa rimovibile con impegno a rimuoverla entro dieci giorni dalla nomina.

Se la documentazione è incompleta, può essere integrata entro quindici giorni; decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dichiara inammissibile la proposta. Per le nomine di competenza del Presidente della Giunta la documentazione deve essere prodotta prima del decreto di nomina. I dati sono trattati esclusivamente per le finalità della legge e secondo la normativa sulla protezione dei dati personali. Le regole documentali si applicano anche alle nomine regionali effettuate su designazione o rosa di nominativi di terzi.

I candidati devono possedere i requisiti specifici previsti dalla normativa vigente e dagli ordinamenti degli enti interessati; in caso di contrasto tra disciplina statale e regionale prevale quella statale. Per revisori dei conti e membri di collegi sindacali con funzioni di revisione è richiesta l’iscrizione nel registro dei revisori legali.

Cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse

Sono esclusi dalla nomina o designazione, tra gli altri, i soggetti interdetti, i condannati con sentenza definitiva per determinati reati bancari, societari e fallimentari, i soggetti nelle situazioni di incandidabilità previste dalla normativa statale, i condannati per violazioni in materia di associazioni segrete e i soggetti nelle condizioni di ineleggibilità della legge statale del 1981, con alcune precisazioni per il territorio di riferimento. Le disposizioni si applicano anche alle sentenze di patteggiamento.

È inoltre prevista una specifica causa di esclusione dall’incarico di amministratore di società a partecipazione regionale per chi, nei cinque anni precedenti, abbia ricoperto incarichi analoghi in società chiuse in perdita per tre esercizi consecutivi.

Sono incompatibili con gli incarichi, tra gli altri, amministratori e assessori di comuni sopra una certa soglia demografica, presidenti di provincia e di unioni di comuni, giudici e magistrati, avvocati dello Stato o di enti pubblici, militari in servizio permanente, difensori civici, titolari di tre incarichi di controllo contabile, soggetti con incarichi professionali conferiti dalla Regione e soggetti nominati a seguito di designazioni vincolanti di terzi. Sono inoltre incompatibili i dipendenti e dirigenti regionali negli organi degli enti dipendenti della Regione, salvo aspettativa e salvo la normativa sui commissari regionali.

Il conflitto di interesse impedisce la nomina, tra l’altro, ai dipendenti che vigilano sull’ente, ai dipendenti o consulenti dell’ente o di organismi strumentali, ai componenti di organi consultivi che esprimono pareri sull’ente, a chi intrattiene rapporti economici rilevanti con l’ente, a chi ha liti pendenti con l’ente, a chi abbia svolto consulenza nei dodici mesi precedenti, a chi ha interessi imprenditoriali o professionali che possano trarre vantaggio dalle decisioni dell’organo, e ai coniugi, parenti e affini entro il secondo grado di consiglieri regionali, Presidente e assessori, nonché di alcune categorie di amministratori locali. È prevista anche l’incompatibilità per coniugi, parenti e affini di tali soggetti e, in un caso, per i dipendenti regionali non collocati in aspettativa.

Limiti al cumulo degli incarichi

Gli incarichi disciplinati dalla legge non sono cumulabili, salvo quelli non retribuiti o con gettone non superiore a 30 euro a seduta giornaliera. Per gli incarichi effettivi nei collegi sindacali e negli organi di controllo contabile, una stessa persona non può avere più di tre incarichi; gli incarichi supplenti non si computano nel cumulo.

Se sopravviene una nuova nomina in violazione dei limiti, il soggetto deve dimettersi dall’incarico preesistente entro dieci giorni dalla notifica; in mancanza è dichiarato decaduto dalla nuova nomina. È inoltre vietata, per due anni, una nuova nomina o designazione quando vi sia stata permanenza negli organismi per tre mandati consecutivi o per un periodo complessivo pari o superiore a dieci anni, salvo il caso in cui uno dei mandati sia durato meno della metà della durata naturale.

Doveri dei nominati e obblighi di informazione

I nominati rappresentano la Regione e devono attenersi alle direttive dell’organo che li ha nominati, nel rispetto della legge; per le nomine consiliari le direttive devono tener conto della rappresentanza delle minoranze. I soggetti nominati devono trasmettere una relazione annuale sull’attività svolta e riferire ogni volta che ne siano richiesti dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Giunta o da una minoranza qualificata di consiglieri e capigruppo.

Durante il mandato devono astenersi dalle decisioni che possano arrecare vantaggi patrimoniali o di altro genere a sé, al coniuge o ai parenti e affini entro il quarto grado, e devono evitare condotte omissive che producano gli stessi effetti. Devono inoltre comunicare tempestivamente la sopravvenienza di cause di esclusione, incompatibilità, conflitto di interesse o sospensione.

Decadenza, revoca e sospensione

La decadenza è dichiarata quando sussista o sopravvenga una causa di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse non rimossa nei termini previsti, quando il soggetto non si dimetta nei casi di cumulo vietato o quando si accerti la falsità delle dichiarazioni rese nella documentazione. La revoca può essere disposta se la funzione è svolta in modo gravemente irregolare o in contrasto con i fini dell’ente, oppure in difformità dalle direttive regionali. Decadenza e revoca sono adottate con provvedimento motivato, previa difesa dell’interessato, e pubblicate sul Bollettino ufficiale.

Chi sia colpito da condanna non definitiva o da misura di prevenzione non definitiva per alcune fattispecie è sospeso di diritto fino al provvedimento definitivo. In tal caso l’organo competente dichiara la sospensione e procede alla sostituzione per la sua durata. Se nel corso del mandato sopravvengono le cause di esclusione più gravi, la decadenza opera di diritto dalla data di definitività della decisione o del provvedimento e si procede alla sostituzione.

Sostituzione e durata degli incarichi

In caso di cessazione anticipata dall’incarico, l’organo regionale competente provvede alla sostituzione e avvia il relativo procedimento entro quindici giorni dalla notizia della cessazione. Se la cessazione riguarda un soggetto nominato su designazione esterna, il nuovo procedimento consiste nella richiesta di una nuova designazione al soggetto designante entro lo stesso termine. Il subentrante resta in carica, salvo diversa previsione, fino alla scadenza dell’organismo.

Gli incarichi che coincidono con la durata della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla prima seduta del nuovo Consiglio; la stessa regola vale per gli incarichi senza termine di scadenza.

Rappresentanza di genere

Le nomine e designazioni devono rispettare il principio della parità di genere. Negli atti contestuali di nomina di due o più componenti deve essere garantito un numero pari di nominativi dei due generi; se i componenti sono dispari, il genere meno rappresentato può essere inferiore di una sola unità. Per revisori unici e componenti di collegi sindacali e organi di controllo è possibile derogare con adeguata motivazione da trasmettere alla Commissione regionale per le pari opportunità.

Le strutture tecniche verificano annualmente i dati sul rispetto della regola e li comunicano agli organi interessati e alla Commissione pari opportunità; sulla base di tali verifiche, gli organi regionali devono favorire il riequilibrio dell’anno successivo. È inoltre prevista un’attività di diffusione dell’informazione verso enti locali e categorie economiche e sociali.

Rinnovo degli organi amministrativi regionali

Gli organi amministrativi regionali, comunque denominati, devono essere ricostituiti entro la scadenza. Se non ricostituiti, sono prorogati per quarantacinque giorni; decorso tale termine senza rinnovo, decadono. Durante la proroga possono compiere solo ordinaria amministrazione e atti urgenti e indifferibili, con specifica motivazione. Gli atti diversi sono nulli, così come quelli adottati dopo la decadenza.

Per gli organi di competenza del Consiglio, la struttura competente segnala la scadenza almeno quindici giorni prima al Presidente della commissione, che convoca la commissione. Se la commissione non si pronuncia e il Consiglio non provvede almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la competenza passa al Presidente del Consiglio. Se la nomina dipende da designazioni di terzi non pervenute in tempo utile, il Consiglio o il Presidente della Giunta possono comunque procedere previa verifica dei requisiti.

Nomine dei rappresentanti degli enti locali

Le nomine e designazioni dei rappresentanti dell’insieme degli enti locali o di categorie di enti locali negli organismi regionali sono effettuate dal Consiglio delle autonomie locali secondo il proprio regolamento e sentite le associazioni interessate. La disciplina non si applica quando la fonte normativa attribuisce direttamente la nomina a specifici enti locali. Le nomine di rappresentanti degli enti locali in organismi regionali o comunque soggetti alla disciplina regionale restano comunque assoggettate alla presente legge, salvo la specifica eccezione prevista per la lettera relativa ai sindaci e assessori di comuni sopra soglia.

Nomine di dipendenti regionali in società pubbliche e disciplina speciale

Per le nomine o designazioni di dipendenti regionali quali componenti dei consigli di amministrazione nei casi previsti dalla normativa statale sulla revisione della spesa, i dipendenti devono appartenere di norma alla qualifica dirigenziale o, in mancanza, alla categoria D e possedere adeguata competenza tecnica. È necessario il loro consenso e l’incarico costituisce attività extraimpiego; gli eventuali compensi sono soggetti alla disciplina statale richiamata.

La Giunta trasmette ogni anno entro il 31 gennaio l’elenco delle società interessate. La nomina è deliberata dal Consiglio su proposta dell’Ufficio di presidenza, basata su istruttoria tecnica del comitato di direzione; se mancano dipendenti idonei o per altre ragioni, può tenersi conto di indicazioni del Presidente della Giunta, a loro volta supportate da istruttoria tecnica. A tali nomine non si applicano varie disposizioni generali della legge, ma restano ferme le regole compatibili in materia di attività extraimpiego e il rispetto della parità di genere; non si applicano neppure nei casi di amministratore unico previsti dalla disciplina statale richiamata.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

All’entrata in vigore della legge, i nominati che si trovino in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse devono rimuovere la causa o dimettersi entro sessanta giorni. Entro novanta giorni la Giunta deve presentare proposte di revisione delle normative vigenti per armonizzarle con lo Statuto e la nuova legge; fino a tale revisione, le nomine continuano a essere effettuate secondo le vecchie norme. In prima attuazione, gli elenchi delle nomine in scadenza nel 2008 pubblicati sul Bollettino ufficiale sostituiscono l’avviso pubblico; per le scadenze del secondo semestre 2008 i termini sono ridotti.

Sono abrogate le precedenti leggi regionali toscane in materia di nomine e rinnovo degli organi, nonché le norme regionali incompatibili sulla nomina dei rappresentanti degli enti locali.

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