L.R. Toscana 11/2008
Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica la L.R. Toscana 88/1998 attribuendo alle province alcune funzioni relative alla gestione degli invasi e agli sbarramenti non soggetti alla disciplina sulle dighe, con coordinamento regionale nei casi interprovinciali o interregionali. Stabilisce inoltre che gli impianti insulari per acqua potabile rientrano nel servizio idrico integrato e nel demanio comunale, con gestione affidata al gestore del servizio.
Attribuzione alle province di funzioni su invasi e sbarramenti; disciplina degli impianti idrici insulari
Modifiche alla disciplina regionale su invasi, sbarramenti e impianti idrici insulari
La legge regionale interviene sulla L.R. Toscana 1 dicembre 1998, n. 88, aggiornando la ripartizione di funzioni amministrative in materia di gestione degli invasi e di impianti per la produzione di acqua potabile sulle isole. La disciplina risultante rafforza il ruolo delle province e definisce alcuni criteri tecnici e di coordinamento in capo alla Regione.
Funzioni provinciali in materia di gestione degli invasi
Alle province sono attribuite le funzioni previste dall’articolo 114, comma 5, del d.lgs. 152/2006, secondo quanto disciplinato dal d.m. 30 giugno 2004 sui criteri per la redazione dei progetti di gestione degli invasi. La norma collega quindi all’ente provinciale la gestione amministrativa di tali funzioni nell’ambito della normativa ambientale statale richiamata.
Funzioni provinciali e coordinamento amministrativo
Alle province sono attribuite anche le funzioni di cui all’articolo 4 del d.m. 30 giugno 2004, da esercitare, se necessario, in forma coordinata. Quando le operazioni riguardano più regioni, la Regione mantiene la funzione di coordinamento amministrativo, ma solo previa istruttoria della provincia territorialmente competente. In questo modo la Regione interviene come livello di raccordo nei casi sovraterritoriali.
Criteri tecnici per gli sbarramenti non soggetti alla disciplina sulle dighe
La Giunta regionale è incaricata di approvare, con propria deliberazione e ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.m. 30 giugno 2004, disposizioni tecniche per gli sbarramenti non soggetti al d.P.R. 1363/1959. Tali criteri devono considerare non solo usi e dimensioni degli sbarramenti, ma anche:
- la eventuale relazione con aree soggette a tutela;
- i siti di importanza regionale;
- le modalità del coordinamento amministrativo tra enti previste per i casi di cui al comma 2 quinquies.
Impianti per acqua potabile sulle isole
Gli impianti realizzati sulle isole per la produzione di acqua ad uso potabile, nell’esercizio delle funzioni richiamate, entrano a far parte del servizio idrico integrato. Tali impianti appartengono al demanio del comune territorialmente competente, che li conferisce in uso e gestione al gestore del servizio idrico integrato per la fornitura di acqua potabile. Il gestore assume i relativi oneri conseguenti.
Portata applicativa
La legge opera esclusivamente nell’ambito della Regione Toscana e non contiene discipline temporanee o limitazioni di efficacia legate a una scadenza. Si tratta di una modifica normativa di assetto organizzativo e funzionale, ancora descritta come vigente nel testo consolidato fornito.
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