Cassazione Penale, Sentenza n. 2401/2022 del 20/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva confermato la misura custodiale più grave disposta dal G.I.P. nei confronti del Paradiso per grave indiziato di corruzione (artt. 110, 319-ter in relazione all'art. 319 c.p.). L'accusa ricostruisce un patto illecito (tra Amara, Paradiso e il magistrato Capristo) finalizzato all'asservimento della funzione pubblica del Capristo in cambio di attività di intermediazione e sensibilizzazione per la sua nomina a Procuratore di Taranto e per successivi vantaggi. Nel ricorso il Paradiso deduceva: 1) violazioni procedurali e vizio di motivazione per trasmissione tardiva di atti favorevoli (artt. 291 e 309 c.p.p.); 2) incompetenza territoriale del Tribunale di Trani in favore di Roma; 3) insufficienza degli indizi a configurare il suo concorso nella corruzione (sarebbe stato solo esecutore/ intermediario e non parte del patto corruttivo originario); 4) vizio di motivazione circa le esigenze cautelari, ritenute meramente congetturali (rischio di inquinamento probatorio e recidiva).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha preliminarmente rilevato che, dopo l'impugnazione, la misura custodiale era stata sostituita e poi revocata; tuttavia il Paradiso ha mantenuto interesse ai sensi dell'art. 314, comma 2, c.p.p., per cui la cognizione della Corte è stata circoscritta al solo motivo che può essere esaminato in tale ambito (verità assoluta dell'insussistenza ab origine dei presupposti della custodia). Sul merito la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa all'insussistenza della gravità indiziaria sul concorso nella corruzione: ha valorizzato un quadro indiziario cumulativo (rapporti di familiarità, attività continuativa di intermediazione, dichiarazioni di terzi, partecipazione a incontri rilevanti, pagamenti e attività diretta a favorire la nomina di Capristo) che consente di ritenere non manifestamente illogica la conclusione che il ruolo del Paradiso non fosse meramente esecutivo ma sistematico e collegato al patto corruttivo. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese processuali. Si segnala che materialmente la misura cautelare era però già stata revocata nel frattempo.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Norma sulla concorso di persone nel reato: usata per inquadrare la partecipazione del Paradiso quale concorrente nell'illecito corruttivo.
art. 319-ter c.p. in relazione all'art. 319 c.p.
Configurazione della corruzione in atti giudiziari; la Corte ha interpretato gli atti e le dazioni come momenti del sinallagma corruttivo e ha ritenuto che condotte anche successivamente realizzate possano essere ricondotte all'accordo corruttivo originario.
art. 318 c.p.
Richiamata a titolo comparativo: alcune condotte atipiche del pubblico ufficiale possono essere assorbite nella fattispecie di corruzione propria se riconducibili all'accordo corruttivo.
art. 291 c.p.p. (1° comma)
Norma relativa all'acquisizione e trasmissione degli atti: il ricorso deduceva trasmissione fuori termine di atti favorevoli, ma la Corte non ha esaminato quel profilo nel merito alla luce del limite di cognizione stabilito dall'art. 314, comma 2.
art. 309 c.p.p. (commi 5 e 10)
Richiamati con riferimento alla presunta inefficacia di atti per trasmissione tardiva; la Corte ha ritenuto tali doglianze estranee al perimetro di valutazione consentito dall'art. 314, comma 2.
art. 314 c.p.p. (comma 2)
Limitazione della cognizione della Corte di legittimità quando la misura cautelare è stata sopravvenutamene revocata: la Corte può esaminare soltanto i casi di annullamento irrevocabile per insussistenza ab origine dei presupposti di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p.; perciò il giudizio è stato circoscritto ai profili compatibili con tale funzione riparatoria.
art. 273 e art. 280 c.p.p.
Riguardano i presupposti e i limiti della custodia cautelare: la Corte ha utilizzato tali riferimenti per valutare se la misura fosse ab origine priva dei requisiti richiesti; ha ritenuto che la gravità indiziaria sussistesse.
art. 606 c.p.p. (lett. b) e e))
Motivi di ricorso per cassazione: b) violazione di legge; e) vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto infondate le censure mosse sotto questi profili con riferimento al motivo esaminabile.
Massime di principio
- Se la misura cautelare è stata successivamente revocata, la Corte di legittimità limita il suo esame, ai sensi dell'art. 314, comma 2 c.p.p., ai casi di annullamento irrevocabile per insussistenza ab origine dei presupposti della custodia: molte contestazioni procedurali o di merito possono quindi rimanere non esaminate.
- La gravità indiziaria in reati di corruzione può essere valutata cumulativamente sulla base di elementi indiziari circostanziali (rapporti continuativi, intermediazione sistematica, utilità ricevute, incontri e rapporti con terzi): non è necessaria la prova diretta del 'patto' purché il quadro logico sia coerente e convergente.
- Il ruolo di un soggetto non va automaticamente qualificato come meramente esecutivo: anche attività di intermediazione ripetuta e funzionale al conseguimento degli obiettivi illeciti può integrare il concorso nel reato, se emerge coerenza e continuità con il piano criminoso.
- Censure basate su ritardi nella trasmissione di atti favorevoli o su vizi procedurali possono essere rilevanti, ma la loro efficacia dipende dal momento processuale e dal perimetro di cognizione dell'organo che le deve valutare; va sempre verificato se il rimedio invocato è compatibile con la funzione riparatoria invocata dall'imputato.
- Nella verifica delle esigenze cautelari (rischio di inquinamento probatorio, pericolo di fuga, reiterazione) la motivazione deve essere concreta e attuale, ma in sede di riesame di gravità indiziaria la Corte può accettare una valutazione basata su elementi indiziari complessivi purché non contraddittori o manifestamente illogici.
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